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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05190/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi alle annualità 2002-2007 emessi nei confronti di una società e del suo ex legale rappresentante/socio. La CTR aveva accolto l’appello dei contribuenti, ritenendo: i) decaduti gli accertamenti per il 2002-2006 per inapplicabilità del raddoppio dei termini; ii) infondato nel merito l’accertamento per il 2007, perché la percentuale di ricarico utilizzata dall’Ufficio sarebbe stata sproporzionata rispetto a quella risultante dallo studio di settore. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: con i primi tre ha denunciato, rispettivamente, violazione del giudicato interno/ultrapetizione, difetto di legittimazione attiva e tempestività dei ricorsi del contribuente contro gli accertamenti societari; con il quarto ha censurato la statuizione sulla decadenza, sostenendo che il raddoppio dei termini operasse in presenza dell’obbligo di denuncia penale; con il quinto ha contestato l’annullamento dell’accertamento 2007, perché la CTR avrebbe ignorato che l’atto si fondava anche su indagini bancarie, limitandosi a esaminare il solo profilo del ricarico.

La decisione

La Corte ha respinto i primi tre motivi del ricorso principale perché non correttamente correlati al decisum della sentenza impugnata: la CTR non aveva realmente deciso sulle questioni di legittimazione e tempestività degli atti societari, ma aveva solo implicitamente confermato la decisione di primo grado sulla legittimazione del contribuente a far valere le proprie ragioni in relazione agli accertamenti societari da cui derivavano le pretese nei suoi confronti. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che la CTR aveva erroneamente escluso il raddoppio dei termini per gli anni 2002-2006, contrastando con i consolidati principi per cui, nei testi applicabili ratione temporis, è sufficiente l’obbligo di denuncia penale per i reati tributari, indipendentemente dalla sua effettiva presentazione e dall’esito del procedimento penale. Ha accolto anche il quinto motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di considerare il fondamento dell’accertamento 2007 basato anche su indagini bancarie, limitandosi a svalutare la sola percentuale di ricarico. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese. Il ricorso incidentale del contribuente è stato dichiarato inammissibile per effetto dell’accoglimento del ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato ai fini del giudicato interno: una questione coperta da giudicato non può essere validamente devoluta oltre i limiti dell’impugnazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il divieto di ultrapetizione; la Corte esclude la violazione perché il giudice di appello non si è pronunciato su questioni diverse da quelle devolute.

  • art. 75, comma 3, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul tema della legittimazione processuale, ma la Corte non accoglie la censura perché non riferita al decisum della sentenza impugnata.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato sul tema della legittimazione ad agire per conto altrui; la censura viene ritenuta inammissibile per difetto di attinenza alla decisione impugnata.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione alla tempestività del ricorso nel processo tributario, ma la relativa censura è dichiarata inammissibile per difetto di correlazione con il decisum.

  • art. 6, comma 3, d.lgs. 218/1997

    Richiamato in relazione alla tempestività delle impugnazioni, ma la censura è ritenuta non pertinente alla decisione di appello.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973

    Per i testi applicabili ratione temporis, il raddoppio dei termini presuppone l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000, non la sua effettiva presentazione.

  • art. 57, comma 3, d.P.R. 633/1972

    Anche per l’IVA il raddoppio opera in presenza dell’obbligo di denuncia penale; la CTR ha errato nel negarne l’applicazione.

  • art. 331 c.p.p.

    È il parametro per individuare l’obbligo di denuncia penale che rileva ai fini del raddoppio dei termini di accertamento.

  • art. 32, comma 1, nn. 2-7, d.P.R. 600/1973

    Le movimentazioni sui conti correnti costituiscono presunzione legale di ricavi; il giudice deve valutare analiticamente i movimenti e l’eventuale prova contraria.

  • art. 51, comma 1, nn. 2-7, d.P.R. 633/1972

    Norma richiamata per il potere dell’Ufficio di utilizzare le indagini bancarie ai fini IVA, che la CTR non ha considerato adeguatamente.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi non hanno specifica attinenza al decisum e non sono specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e strettamente riferiti alla reale statuizione impugnata: censure che colpiscono questioni non effettivamente decise dalla sentenza sono inammissibili.
  • Nel testo applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini di accertamento tributario opera quando sussiste l’obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p., a prescindere dalla concreta presentazione della denuncia, dall’esito del procedimento penale o dall’eventuale prescrizione del reato.
  • Il raddoppio dei termini non è una proroga o una riapertura di termini ormai scaduti, ma un autonomo regime legale di termini più lunghi applicabile quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
  • In tema di accertamento fondato su indagini bancarie, il giudice non può limitarsi a esaminare un solo indice presuntivo o una sola metodologia accertativa, ma deve considerare complessivamente tutti gli elementi posti a base dell’atto impositivo e l’eventuale prova contraria del contribuente.
  • Le movimentazioni sui conti correnti bancari costituiscono presunzione legale di ricavi/operazioni imponibili, superabile con prova contraria anche per presunzioni semplici, purché il giudice ne verifichi analiticamente gravità, precisione e concordanza.
  • Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile quando è proposto dalla parte completamente vittoriosa nel giudizio di merito; le questioni eventualmente assorbite potranno essere riproposte in sede di rinvio se il ricorso principale viene accolto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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