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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05191/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Due società, in qualità rispettivamente di cedente e cessionaria di un credito chirografario già ammesso allo stato passivo di un fallimento, hanno proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale che aveva respinto la loro domanda di revocazione del decreto di esecutorietà dello stato passivo, nella parte in cui era stato ammesso in via privilegiata il credito di un altro creditore, fondato su una sentenza passata in giudicato e su un atto di ricognizione del debito sottoscritto dall'amministratore della fallita. Le ricorrenti sostenevano di avere scoperto solo successivamente un documento proveniente dall'ex amministratore, dal quale emergerebbe che la ricognizione era stata ottenuta mediante attività fraudolente del creditore insinuato; deducevano quindi falsità, dolo revocatorio, errore essenziale di fatto e mancata conoscenza di documenti decisivi non tempestivamente prodotti per causa non imputabile. Contestavano inoltre la statuizione di inammissibilità/infondatezza della domanda di una delle due società per difetto di legittimazione, l'esclusione dei vizi revocatori e la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la revocazione del provvedimento di ammissione al passivo ex art. 98, comma 4, l. fall. è rimedio endoconcorsuale riservato al curatore, al creditore concorrente o al terzo titolare di diritti sui beni acquisiti all'attivo, sicché la società cedente non era legittimata ad agire, essendo subentrata la cessionaria nella qualità di creditore concorrente; ha inoltre escluso che il rischio connesso alla cessione pro solvendo potesse fondare una diversa legittimazione. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi relativi a falsità, dolo, errore di fatto e documenti decisivi per assoluta carenza di specificità e perché, comunque, il credito era stato ammesso in base a una sentenza passata in giudicato e a una scrittura ricognitiva proveniente da chi l'aveva sottoscritta; ha aggiunto che i rimedi avverso il credito avrebbero dovuto colpire il titolo giudiziale posto a base dell'insinuazione e che, in ogni caso, il documento invocato dalle ricorrenti risultava formato successivamente alla decisione, dunque non rilevante ai fini della revocazione. È stato infine ritenuto infondato il motivo sulla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., poiché la manifesta infondatezza dell'opposizione e la palese inconsistenza giuridica dei motivi consentono di desumere la mala fede o colpa grave necessaria per la responsabilità aggravata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale delle ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 98, comma 4, legge fall.

    La revocazione del provvedimento di ammissione o rigetto dello stato passivo, quando siano decorsi i termini per l'opposizione o l'impugnazione, è rimedio straordinario e meramente endoconcorsuale, legittimando solo curatore, creditore concorrente o terzo titolare di diritti sui beni acquisiti all'attivo.

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la propria legittimazione dopo la cessione del credito.

  • art. 1267 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'operatività della garanzia nella cessione pro solvendo in caso di insufficienza dell'attivo fallimentare.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella valutazione delle censure sulla falsità del titolo.

  • art. 395 c.p.c.

    nn. 1, 2, 3 e 4 del primo comma

    La Corte ribadisce che la revocazione richiede la concreta allegazione del relativo vizio: la falsità deve riguardare il documento posto a base della decisione, l'errore deve essere essenziale e consistere in falsa percezione di atti o documenti, il dolo revocatorio richiede condotta fraudolenta processuale, e i documenti decisivi devono essere preesistenti alla decisione impugnata.

  • art. 404 c.p.c.

    Le contestazioni contro il titolo giudiziale che fonda l'ammissione al passivo devono essere veicolate attraverso i rimedi diretti a eliminarne l'efficacia.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La responsabilità aggravata non richiede domanda di parte né prova del danno, ma presuppone mala fede o colpa grave desumibili anche dalla manifesta infondatezza e dalla palese inconsistenza giuridica dell'azione o dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La revocazione dello stato passivo è rimedio straordinario endoconcorsuale, riservato ai soggetti espressamente indicati dalla legge; chi non è più creditore concorrente per effetto della cessione del credito non ha legittimazione a proporla, anche se espone un interesse economico riflesso derivante dalla cessione pro solvendo.
  • Quando il credito è stato ammesso al passivo in forza di un titolo giudiziale passato in giudicato, le contestazioni contro l'ammissione non possono prescindere dall'aggressione del titolo stesso con i rimedi idonei a rimuoverne l'efficacia.
  • La revocazione per falsità, dolo o errore essenziale di fatto richiede allegazioni specifiche e concrete sulle condotte asseritamente fraudolente e sul contenuto del documento invocato; la mera deduzione generica è insufficiente.
  • Il vizio di errore essenziale di fatto presuppone una falsa percezione da parte del giudice degli atti o dei documenti processuali, non una diversa valutazione del merito o del contenuto di un titolo proveniente dalla parte.
  • Il motivo di revocazione fondato sulla scoperta di documenti decisivi presuppone che il documento sia preesistente alla decisione impugnata e non formato successivamente.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata anche d'ufficio e senza prova del danno, quando l'impugnazione sia manifestamente infondata o giuridicamente inconsistente, poiché ciò integra mala fede o colpa grave nel processo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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