Cassazione Civile, Ordinanza n. 10662/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un estratto di ruolo e tre cartelle di pagamento, deducendo che le cartelle fossero inesistenti oppure comunque non validamente notificate. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo regolari le notifiche; la CTR aveva rigettato l’appello, affermando la ritualità della notifica via PEC da parte dell’agente della riscossione ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e mancata valutazione dei motivi di appello; erroneità della decisione sulla validità delle notifiche via PEC, sostenendo che la notificazione tramite PEC da parte di ADER sarebbe stata consentita solo da una data successiva; violazione di norme sulla notificazione a mezzo PEC e sull’onere della prova, assumendo l’inesistenza delle notifiche; nullità della sentenza per avere ritenuto valide notifiche provenienti da indirizzi non inseriti nei pubblici elenchi IPA.
La decisione
La Corte ha rilevato d’ufficio che, alla luce della disciplina sopravvenuta sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo, il ricorso originario della contribuente era inammissibile perché proposto avverso estratto di ruolo e cartelle senza che fosse dedotto un interesse qualificato tra quelli richiesti dalla norma. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., dichiarando l’inammissibilità dell’originario ricorso introduttivo. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell’intero giudizio per la novità della questione normativa e giurisprudenziale.
Norme richiamate
richiamato dal giudice di merito per l’inammissibilità del ricorso tributario originario.
richiamato in relazione alla notifica delle cartelle di pagamento, anche a mezzo PEC da parte dell’agente della riscossione.
richiamato dalla ricorrente per sostenere i limiti temporali e modalità della notificazione via PEC.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
usato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione relativi a nullità della sentenza e violazione di legge.
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro della denuncia di motivazione apparente o mancante.
richiamato in tema di obbligo di motivazione.
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni a mezzo PEC.
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni via PEC e validità degli indirizzi utilizzati.
richiamato dalla ricorrente con riferimento alla ripartizione dell’onere della prova sulla ritualità delle notifiche.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"
la Corte lo applica ai processi pendenti; seleziona solo specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella consente l’impugnazione diretta del ruolo/cartella e incide sull’interesse ad agire.
art. 3-bis d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021
ha introdotto il comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973 e si applica ai processi pendenti.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
individuato tra i casi in cui l’iscrizione a ruolo può arrecare pregiudizio nella partecipazione a una procedura di appalto.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato quale ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo può incidere sui pagamenti della pubblica amministrazione.
fondamento della cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta ab initio.
art. 6 CEDU
richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale dichiarate infondate/inammissibili dalla Corte costituzionale.
art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU
richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale sulla nuova disciplina dell’impugnazione del ruolo/cartella.
art. 3 Cost.
richiamato nella decisione della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità della norma sull’estratto di ruolo.
art. 24 Cost.
richiamato nella decisione della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità della norma sull’estratto di ruolo.
art. 101 Cost.
richiamato nella decisione della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità della norma sull’estratto di ruolo.
art. 104 Cost.
richiamato nella decisione della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità della norma sull’estratto di ruolo.
art. 113 Cost.
richiamato nella decisione della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità della norma sull’estratto di ruolo.
art. 117 Cost.
richiamato in relazione ai parametri convenzionali evocati nelle questioni di legittimità costituzionale.
richiamato come delega al Governo per la riforma del sistema nazionale della riscossione.
Massime di principio
- In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela diretta contro ruolo o cartella presuppone la dimostrazione di uno specifico pregiudizio rientrante nei casi tipizzati dalla legge.
- La disciplina sopravvenuta che seleziona i casi di impugnazione diretta del ruolo o della cartella incide sull’interesse ad agire, quale condizione dell’azione di natura dinamica, e si applica anche ai processi pendenti fino alla decisione.
- Quando la causa non poteva essere proposta ab initio per difetto dell’interesse qualificato richiesto dalla legge, la Corte può cassare senza rinvio la decisione impugnata e dichiarare l’inammissibilità del ricorso originario.
- Nei giudizi tributari relativi a cartelle e ruoli, la deduzione della mera invalidità o inesistenza della notifica non basta, se non è accompagnata dalla prova dello specifico pregiudizio che legittima l’impugnazione immediata.
- La sopravvenienza normativa e la relativa evoluzione giurisprudenziale possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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