Cassazione Civile, Ordinanza n. 10595/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio la fondazione proprietaria di un appartamento chiedendo che fosse dichiarato l'acquisto del bene per usucapione. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, rigettando l'usucapione per carenza di prova del possesso esclusivo e dei riferimenti temporali del suo esercizio. In Cassazione il soccombente ha proposto cinque motivi: ha denunciato la violazione degli artt. 1141 e 1164 c.c. per l'erronea qualificazione della relazione con il bene e per il mancato riconoscimento della presunzione di possesso; la violazione dell'art. 1158 c.c. per avere la Corte escluso i presupposti dell'usucapione; la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l'omesso esame di fatti decisivi per non avere valorizzato dichiarazioni rese in interrogatorio formale e documenti prodotti. Il ricorso sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito avesse travisato le prove e mal valutato gli elementi istruttori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello si fondasse su una ratio decidendi autonoma e decisiva: l'insufficienza della prova dei fatti storici idonei a dimostrare il possesso esclusivo dell'immobile e la sua durata nel tempo. Le doglianze del ricorrente sono state qualificate come mere richieste di rivalutazione del materiale probatorio, inammissibili in sede di legittimità. Quanto alle censure sugli artt. 115 e 116 c.p.c. e sull'omesso esame di fatti decisivi, la Corte ha ribadito che tali norme sono violate solo in casi tipici, non quando si contesti semplicemente il prudente apprezzamento delle prove. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese, applicazione dell'art. 96 c.p.c. per la definizione conforme alla proposta accelerata e ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
La decisione conforme alla proposta accelerata comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e non determina incompatibilità del consigliere che abbia formulato la proposta, secondo l'orientamento richiamato.
Disciplina la definizione del giudizio in camera di consiglio a seguito della richiesta della parte dopo la proposta accelerata.
È invocato per sostenere la presunzione di possesso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché tendeva a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
La ricorrente sosteneva che fosse stata applicata erroneamente alla fattispecie; la Corte ha però ritenuto che la questione non superasse il sindacato di legittimità perché attinente alla ricostruzione del fatto e delle prove.
Richiamato quale norma sull'usucapione; la Corte ha confermato il rigetto della domanda perché mancava la prova rigorosa del possesso utile a maturarla.
La violazione è configurabile solo nei casi tipici: uso di prove non introdotte dalle parti o attribuzione a una prova di un valore diverso da quello previsto dalla legge; non è deducibile per contestare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure sono state ricondotte ai limiti del giudizio di legittimità e reputate inammissibili o infondate perché miravano a una rivalutazione del merito.
La definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. ha giustificato la condanna per responsabilità aggravata e la liquidazione di una somma ulteriore in favore della controparte e della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare i motivi di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove; la Corte di cassazione non è giudice del riesame del merito.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggerla, la mancata confutazione di tale ratio rende inammissibili le ulteriori censure che non potrebbero comunque condurre alla cassazione della decisione.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo nei casi tipizzati dalla giurisprudenza: uso di prove non introdotte dalle parti o attribuzione alle prove di un valore legale diverso da quello previsto; non basta lamentare che il giudice abbia mal valutato il materiale istruttorio.
- L'omesso esame di fatti decisivi è configurabile solo entro i rigorosi limiti del vizio motivazionale sindacabile in cassazione e non coincide con la richiesta di una diversa lettura delle risultanze probatorie.
- Per l'usucapione è necessaria una prova rigorosa del possesso utile, esclusivo e protratto per il tempo richiesto dalla legge; se il giudice di merito esclude tale prova, la censura di legittimità deve confrontarsi con tale accertamento e non limitarvisi a contrapporre una ricostruzione alternativa.
- Nel procedimento accelerato di cassazione, la decisione conforme alla proposta può fondare la condanna ex art. 96 c.p.c., espressione di una valutazione legale tipica della temerarietà o abuso del processo.
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