Cassazione Civile, Ordinanza n. 10598/2024 del 19/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce dall'appalto per il completamento di una rete fognaria e il rifacimento di tratti stradali affidato da un comune. L'impresa originaria cedette il ramo d'azienda a un'altra società, poi vi fu ulteriore cessione di crediti/rapporti alla società ricorrente, che agì per ottenere: il pagamento di lavori eseguiti e materiali forniti; il risarcimento dei danni da illegittima sospensione dei lavori; in subordine l'indennizzo per ingiustificato arricchimento; e ulteriori danni per l'illegittima risoluzione del contratto. In appello, il comune contestò legittimazione attiva, prescrizione e il fondamento delle pretese. La società ricorrente in cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché la Corte territoriale aveva detto di accogliere un motivo sul quantum ma poi aveva respinto integralmente l'appello; 2) violazione del d.m. 145/2000, artt. 25 e 30, sostenendo che, in caso di illegittima sospensione dei lavori pubblici, il danno fosse liquidabile secondo criteri presuntivi/forfettari senza necessità di prova specifica, e che spettassero anche gli interessi moratori oltre il ritardo di 60 giorni. Il comune, con ricorso incidentale condizionato, ha contestato la legittimazione della società e ha sostenuto la prescrizione quinquennale del credito.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso principale. Ha ritenuto sussistente un contrasto assoluto e inconciliabile tra motivazione e dispositivo della sentenza d'appello, tale da integrare nullità della pronuncia ex art. 156, comma 2, c.p.c., perché la motivazione riconosceva fondato il motivo sul maggior quantum mentre il dispositivo respingeva integralmente l'appello. Ha inoltre affermato che, nell'appalto pubblico, la disciplina dell'art. 25 d.m. 145/2000 consente la liquidazione automatica e presuntiva di spese generali e utili non conseguiti in caso di illegittima sospensione dei lavori, senza che la mancanza di macchinari in cantiere escluda tali voci, potendo incidere solo sull'ammortamento. È stata anche riconosciuta la spettanza degli interessi moratori ex art. 30 d.m. 145/2000, senza necessità di allegare e provare un maggior danno, poiché la norma li prevede espressamente e li considera comprensivi del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. Il ricorso incidentale condizionato del comune è stato rigettato perché generico e perché la pretesa aveva natura contrattuale, soggetta a prescrizione ordinaria decennale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza di appello per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo.
La Corte lo richiama come base della nullità quando il contrasto tra motivazione e dispositivo impedisce di individuare la statuizione del giudice.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per censurare la violazione di legge in tema di disciplina dell'appalto pubblico e interessi moratori.
art. 25 d.m. 19 aprile 2000, n. 145
"Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'art. 24 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti"
In caso di sospensione illegittima dei lavori pubblici, l'appaltatore ha diritto al risarcimento secondo criteri legali/presuntivi; le spese generali e gli utili non conseguiti sono dovuti anche senza prova specifica del danno, mentre la mancata presenza di mezzi in cantiere può incidere solo su altre voci come l'ammortamento.
art. 30 d.m. 19 aprile 2000, n. 145
"Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori"
Decorso il termine di 60 giorni, gli interessi moratori spettano automaticamente; la misura è comprensiva del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.
È richiamato dalla disciplina regolamentare come base del criterio di liquidazione del danno da sospensione illegittima.
Richiamato dall'art. 30 d.m. 145/2000 per affermare che il tasso di mora comprende anche il maggior danno.
Richiamato dalla resistente in memoria per sostenere un preteso superamento del petitum; la Corte rileva che ciò non impedisce comunque l'accoglimento del motivo sulla nullità della sentenza.
Il ricorso incidentale che lo invocava è stato ritenuto inammissibile, poiché la questione riguardava in realtà l'interpretazione di un atto di cessione.
Richiamati per ribadire che l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica in modo specifico.
La tesi della prescrizione quinquennale è stata respinta perché il credito derivava da rapporto contrattuale.
È stata ritenuta applicabile la prescrizione ordinaria decennale ai crediti di fonte contrattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, ove dovuto.
Massime di principio
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza solo quando sia insanabile e impedisca di individuare con certezza la statuizione del giudice; se la decisione può essere ricostruita con prevalenza di una delle parti del provvedimento, può trattarsi di mero errore materiale.
- Nell'appalto di opere pubbliche, la sospensione illegittima dei lavori dà diritto all'appaltatore a una liquidazione del danno basata su criteri legali e presuntivi per voci come spese generali e utili non conseguiti, senza necessità di prova analitica del pregiudizio per tali componenti.
- La mancata disponibilità di macchinari o manodopera in cantiere può incidere sulla voce dell'ammortamento o di specifiche spese, ma non esclude di per sé il diritto al ristoro delle spese generali e degli utili non conseguiti conseguenti alla sospensione illegittima.
- Gli interessi moratori previsti dalla disciplina speciale dei lavori pubblici decorrono automaticamente oltre il termine di 60 giorni e sono dovuti senza necessità di allegare un maggior danno, poiché la misura è già comprensiva di tale pregiudizio.
- Chi impugna in cassazione l'interpretazione di un contratto deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale passaggio della sentenza; non è sufficiente contrapporre una lettura diversa del testo negoziale.
- La pretesa risarcitoria derivante da un rapporto contrattuale si prescrive con il termine ordinario decennale, non con quello quinquennale proprio della responsabilità extracontrattuale.
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