Cassazione Civile, Ordinanza n. 10594/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una società aveva convenuto davanti al Tribunale di Bari due società operanti nel servizio idrico, chiedendone la condanna solidale al risarcimento di un ingente danno, invocando in via principale la disciplina della concorrenza sleale e della proprietà industriale, e in subordine l'azione di arricchimento senza causa. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero male individuato l'oggetto della domanda e trascurato che la responsabilità derivava non dalla scelta amministrativa in sé, ma dalla concreta mancata attuazione delle scelte gestionali poste in essere dalle controparti; 2) ancora nullità per omessa pronuncia sulle doglianze di concorrenza sleale e violazione dei diritti di proprietà industriale; 3) violazione di varie norme sostanziali, lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente ricondotto la causa petendi all'art. 1337 c.c. e ravvisato una mutatio libelli in rapporto al giudicato amministrativo; 4) erronea regolazione delle spese, per mancato riconoscimento della soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse privo di un'adeguata e chiara esposizione sommaria dei fatti di causa e della vicenda processuale, requisito essenziale dell'art. 366, n. 3, c.p.c. La ricorrente non aveva descritto in modo intelligibile i fatti storici costitutivi della domanda, limitandosi a riportare stralci della sentenza impugnata e a dedurre in modo insufficiente e poco comprensibile il preteso illecito concorrenziale. Di conseguenza, la Corte non ha esaminato nel merito i motivi di impugnazione. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese in favore di entrambe le controricorrenti e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria, chiara e autonoma dei fatti sostanziali e processuali; la sua mancanza o oscurità rende il ricorso inammissibile perché impedisce il controllo di rilevanza, specificità e pertinenza dei motivi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi che denunciano violazione o falsa applicazione di legge, ma la sua deduzione non supplisce al difetto di autosufficiente esposizione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
I vizi di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. devono essere sorretti da una ricostruzione chiara del thema decidendum e del contenuto delle domande proposte.
art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è richiamato come parametro delle censure di omessa pronuncia o ultrapetizione.
art. 1337 c.c.
È richiamato nei motivi di ricorso come norma sulla responsabilità precontrattuale e sul dovere di buona fede nelle trattative; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l'inammissibilità.
art. 1338 c.c.
Citato nel quadro delle norme dedotte a fondamento della censura di violazione di legge.
art. 1175 c.c.
Citato come norma sui doveri di correttezza nell'adempimento.
art. 1375 c.c.
Citato come norma sulla buona fede nell'esecuzione del contratto.
art. 1173 c.c.
Citato tra le norme sostanziali invocate dalla ricorrente.
art. 1174 c.c.
Citato tra le norme sostanziali invocate dalla ricorrente.
art. 1225 c.c.
Citato tra le norme sostanziali invocate dalla ricorrente in tema di danno prevedibile.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo per contestare la regolazione delle spese processuali in assenza, secondo la ricorrente, di una piena soccombenza unilaterale.
art. 2598 c.c.
Norma sulla concorrenza sleale posta a fondamento della domanda risarcitoria originaria.
art. 2600 c.c.
Norma sulla responsabilità e sul risarcimento del danno per atti di concorrenza sleale, invocata in giudizio.
artt. 98 e 99 c.p.i.
Richiamati a fondamento della domanda per la tutela dei segreti e dei diritti di proprietà industriale.
art. 2043 c.c.
Invocato come titolo generale di responsabilità aquiliana per il risarcimento del danno.
art. 2041 c.c.
Richiamato in subordine come azione generale di arricchimento senza causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
È richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa e della vicenda processuale è requisito essenziale di contenuto-forma: deve consentire, da sola, di comprendere il thema decidendum e di verificare la pertinenza dei motivi.
- Non è sufficiente riportare stralci della sentenza impugnata o riprodurre documenti in modo frammentario: il ricorrente deve offrire una ricostruzione autonoma, chiara e sintetica dei fatti costitutivi della pretesa e delle difese contrapposte.
- La Corte di cassazione non è tenuta a estrarre dai motivi o dagli allegati la materia del contendere: l'onere di selezionare e rappresentare i fatti rilevanti grava integralmente sulla parte ricorrente.
- L'inosservanza dell'art. 366, n. 3, c.p.c. determina inammissibilità quando renda oscuro o incomprensibile il motivo di ricorso e impedisca il controllo sulla rilevanza, specificità e fondatezza delle censure.
- Le censure di omessa pronuncia, violazione dell'art. 112 c.p.c. e violazione di legge presuppongono una chiara indicazione dell'oggetto della domanda e dei fatti posti a base della pretesa, altrimenti il sindacato di legittimità non è possibile.
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