Cassazione Civile, Ordinanza n. 10589/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura socio-sanitaria)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento di prestazioni socio-sanitarie rese nel 2012 da una casa protetta in base a un contratto stipulato il 21.9.2011 con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e prorogato per il 2012. In primo grado la struttura otteneva la condanna della Regione al pagamento di una somma residua, ma la Corte d'appello riformava la decisione ritenendo, da un lato, che la Regione fosse estranea al contratto concluso dall'ASP e, dall'altro, che l'accordo del 10.5.2012 con la Regione riguardasse solo le prestazioni del primo semestre 2012; inoltre escludeva l'azione di arricchimento senza causa per difetto di sussidiarietà. Con il ricorso per cassazione la struttura deduceva: nullità della sentenza per extrapetizione e difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione delle norme che, a suo dire, avrebbero reso la Regione obbligata al pagamento; errata interpretazione dell'accordo del 10.5.2012, sostenendo che esso coprisse l'intero anno 2012 sulla base del testo negoziale, del comportamento delle parti e dei pagamenti eseguiti; e, in via conseguenziale, censure sulla restituzione delle somme e sulla distrazione delle spese. La Regione resisteva chiedendo inammissibilità o rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi tre motivi: ha ritenuto infondate le censure di nullità della sentenza d'appello, poiché la motivazione era chiara, articolata e aderente ai motivi di gravame; ha confermato l'orientamento secondo cui, nella disciplina sanitaria calabrese, le obbligazioni derivanti dai contratti stipulati dalle ASP con le strutture accreditate non si imputano alla Regione, che resta estranea alla concreta gestione dei servizi e conserva funzioni di programmazione, coordinamento e vigilanza; ha quindi escluso che le norme regionali e il richiamo al d.l. n. 324/1993 potessero fondare una responsabilità diretta della Regione verso la struttura. Ha però accolto il quarto motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva male interpretato l'accordo del 10.5.2012, avendo considerato solo la clausola relativa alle prestazioni del primo semestre e omettendo di esaminare il complessivo tenore letterale del contratto, che richiamava espressamente le prestazioni rese nell'intero anno 2012, nonché la premessa, le altre clausole e il comportamento delle parti prima e dopo la stipula. Poiché l'accoglimento del quarto motivo assorbiva il quinto e i motivi sesto- nono, la sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione per nuovo esame della domanda contrattuale subordinata e delle conseguenze restitutorie.
Norme richiamate
indica il rito sommario con cui la domanda è stata proposta in primo grado.
richiamato dal ricorrente per denunciare extrapetizione, ma la censura è stata ritenuta infondata o inammissibile.
richiamato per contestare la motivazione della sentenza, ma la Corte ha escluso il vizio.
invocato per dedurre nullità formale della sentenza, senza accoglimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione di legge sui profili sostanziali e interpretativi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare nullità della sentenza e vizi processuali.
invocato per sostenere l'efficacia del contratto anche verso la Regione, ma la Corte ha negato che la Regione fosse parte vincolata dal contratto ASP-struttura, salvo il diverso accordo del 10.5.2012.
criterio interpretativo centrale: il contratto va interpretato secondo il senso letterale delle parole e la comune intenzione delle parti, considerando l'intero testo negoziale.
richiamato come canone di interpretazione sistematica delle clausole contrattuali.
richiamato nelle censure relative al riparto dell'onere della prova e alla dimostrazione del credito.
la Corte d'appello ne aveva escluso l'applicabilità per difetto del requisito della sussidiarietà; il motivo resta assorbito dall'accoglimento della censura contrattuale.
richiamato con l'art. 2041 c.c. in relazione alla domanda subordinata di arricchimento senza causa.
richiamato in relazione alla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
richiamato tra le censure processuali mosse alla sentenza d'appello.
richiamato tra le norme processuali dedotte nei motivi assorbiti.
richiamato tra le norme processuali dedotte nei motivi assorbiti.
richiamato tra le norme processuali dedotte nei motivi assorbiti.
richiamato tra le norme processuali dedotte nei motivi assorbiti.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno delle censure di nullità e motivazione apparente.
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno delle censure difensive e processuali.
richiamato tra le norme processuali dedotte nei motivi assorbiti.
richiamato nel motivo contro la condanna restitutoria e la posizione dei difensori distrattari.
art. 1, comma 10, d.l. 27 settembre 1993, n. 324, conv. in l. 27 ottobre 1993, n. 423
secondo la Corte non è norma idonea, nel caso di specie, a fondare un'obbligazione diretta della Regione verso la struttura accreditata; la sua ratio riguarda un diverso assetto dei pagamenti tra enti nel contesto della riforma sanitaria.
l.r. Calabria 22/2007, artt. 17 e 18
invocati dalla ricorrente, ma non idonei a sovvertire l'indirizzo sulla estraneità della Regione al rapporto contrattuale con la struttura.
art. 13 l.r. Calabria n. 24 del 2008
attribuisce alle ASL/ASP la competenza a stipulare i contratti con le strutture accreditate; esclude effetti diretti dei contratti nella sfera giuridico-patrimoniale della Regione.
art. 41, comma 4, l.r. Calabria n. 69 del 2012
misura finanziaria ritenuta operare solo nei rapporti interni Regione/enti del SSR, non come fonte di obbligazione diretta verso la struttura.
l.r. Calabria n. 12 del 2015, art. 9
richiamata come disposizione finanziaria non idonea a creare un rapporto obbligatorio diretto tra Regione e struttura.
l.r. Calabria n. 40 del 2016, art. 9
richiamata dalla ricorrente, ma ritenuta irrilevante a fondare il credito verso la Regione.
l.r. Calabria n. 44 del 2016, art. 16, comma 6
disposizione finanziaria che, secondo la Corte, non modifica l'assetto dei rapporti convenzionali con le ASP.
l.r. Calabria n. 23 del 2003, art. 7
ha rilievo solo nei rapporti finanziari interni al servizio socio-sanitario, non come fonte di responsabilità diretta della Regione verso le strutture convenzionate.
l.r. Calabria n. 23 del 2003, art. 1, comma 7
evidenzia la pluralità dei soggetti coinvolti nella gestione ed erogazione delle prestazioni socio-sanitarie.
l.r. Calabria n. 23 del 2003, artt. 4 e 7
richiamati per descrivere l'assetto normativo regionale dei servizi socio-sanitari.
Massime di principio
- Nella disciplina regionale dei servizi socio-sanitari, l'obbligazione di pagamento verso la struttura accreditata non sorge in capo alla Regione se il contratto è stato stipulato dall'ASP/ASL, salvo che una norma espressa colleghi alla Regione una diretta titolarità del rapporto.
- Le disposizioni regionali che allocano risorse o prevedono provvidenze finanziarie per prestazioni socio-sanitarie operano, di regola, sul piano dei rapporti interni tra Regione ed enti del servizio sanitario, senza trasformarsi automaticamente in un obbligo diretto di pagamento verso il terzo prestatore.
- Nell'interpretazione del contratto il giudice deve considerare l'intero testo negoziale, dando priorità al senso letterale delle clausole e alla comune intenzione desumibile da tutte le pattuizioni, non da singole espressioni isolate.
- È censurabile in cassazione l'interpretazione contrattuale che si fondi su un frammento del testo e ometta di confrontarsi con le clausole che, secondo il dato letterale, ampliano o specificano l'ambito temporale e soggettivo dell'accordo.
- La domanda di arricchimento senza causa resta assorbita quando venga accolto il motivo che impone un nuovo esame del titolo contrattuale su cui la parte fonda la pretesa principale o subordinata.
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