Cassazione Civile, Ordinanza n. 10590/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La curatela fallimentare di una società poi dichiarata fallita ha agito per la revocatoria fallimentare dei pagamenti eseguiti in favore di una fornitrice nel periodo sospetto, per un importo complessivo di euro 221.276, relativo a trentadue fatture emesse tra dicembre 2008 e marzo 2009. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’appello ha confermato, ritenendo che i pagamenti contestati non fossero eseguiti nei "termini d’uso" e quindi non beneficiassero dell’esenzione di cui all’art. 67, terzo comma, lett. a), l. fall. La società convenuta ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, tutti incentrati sulla violazione dell’art. 67, terzo comma, lett. a), l. fall. e sul vizio di omesso esame di fatti decisivi: ha sostenuto che alcuni pagamenti dovevano considerarsi effettuati con scarti temporali minimi rispetto alle scadenze pattuite, con modalità ordinarie (bonifico) e in continuità con prassi di pagamento già osservate tra le parti; in particolare ha contestato la revocabilità di tre pagamenti del 5 giugno 2009, 2 luglio 2009 e 11 maggio 2009, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la ricorrenza dei "termini d’uso" e non avesse considerato la tempistica concreta delle singole fatture e dei pagamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente rubricate come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a un nuovo apprezzamento della fattispecie concreta e delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito. Inoltre, la ricorrente non aveva individuato un vero "fatto storico" omesso, nel senso richiesto dall’art. 360, n. 5, c.p.c., ma aveva soltanto sollecitato una diversa valutazione della esiguità dei ritardi e delle modalità di pagamento. La Corte ha quindi confermato il giudizio di merito sulla non riconducibilità dei pagamenti ai "termini d’uso" e ha condannato la ricorrente alle spese di lite, dando altresì atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, comma 3, lett. a), l. fall.
L’esenzione da revocatoria richiede che il pagamento sia effettivamente riconducibile a un uso negoziale o commerciale consolidato; non basta il mero ritardo rispetto alla scadenza pattuita se il contesto concreto mostra inadempimenti, dilazioni concordate, piani di rientro o comunque una prassi non omogenea con la normalità degli scambi tra le parti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie astratta e non consente di censurare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo in presenza di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non basta lamentare l’omessa valorizzazione di singoli elementi istruttori.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve specificare il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta, nonché il modo e il momento in cui è stato discusso nel processo.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Ai fini del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorso deve rispettare gli oneri di specificazione e produzione necessari a rendere controllabile la censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La nozione di "termini d’uso" ai fini dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare va apprezzata in concreto, tenendo conto dell’assetto complessivo dei rapporti tra le parti e non del solo scarto temporale rispetto alla scadenza pattuita.
- Il pagamento non è automaticamente escluso dall’esenzione per il solo fatto di essere stato effettuato con ritardo; tuttavia, quando il ritardo si inserisce in un contesto di inadempimenti, proroghe, richieste di dilazione, riemissione di titoli e piano di rientro, il giudice può escludere che il pagamento sia avvenuto nei termini d’uso.
- Nel ricorso per cassazione, il motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze di causa o una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un preciso fatto storico, discusso tra le parti e decisivo, non essendo sufficiente la contestazione della mancata valorizzazione di singoli elementi probatori.
- La censura di legittimità deve distinguere tra interpretazione della norma e applicazione della norma alla fattispecie concreta; solo la prima è sindacabile come violazione di legge, mentre la seconda, se richiede un nuovo giudizio sui fatti, è riservata al merito.
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