Cassazione Civile, Ordinanza n. 10591/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (subappaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per la riqualificazione di una strada connessa al progetto autostradale Brescia-Milano. Dopo l’aggiudicazione, l’ATI aggiudicataria aveva costituito una società consortile per l’esecuzione dei lavori; quest’ultima aveva poi affidato a un’impresa terza un contratto di subappalto per opere in cemento armato e un distinto contratto di nolo a caldo di macchine operatrici. Ritenendo di non aver ricevuto il pagamento delle prestazioni, la società terza otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della società consortile e, in solido, anche delle imprese facenti parte dell’ATI. La società mandante dell’ATI proponeva opposizione e poi appello, sostenendo che: a) il rapporto con la terza affidataria dovesse essere regolato dalla disciplina del contraente generale (art. 176 d.lgs. 163/2006), con conseguente natura privatistica dei rapporti con i terzi e inapplicabilità dell’art. 37; b) comunque, la responsabilità solidale non potesse estendersi alla singola socia della società consortile, perché l’art. 2462 c.c. limiterebbe la responsabilità alle sole società di capitali per le obbligazioni sociali. La Corte d’appello ha respinto tali doglianze e la società soccombente ha proposto ricorso per cassazione reiterando la violazione degli artt. 37 e 176 d.lgs. 163/2006, nonché degli artt. 2462 e 2615-ter c.c., contestando la solidarietà verso il subappaltatore e la pretesa deroga alla responsabilità limitata del socio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nella fattispecie, trovava applicazione l’art. 37, comma 5, d.lgs. 163/2006: la selezione dell’esecutore era avvenuta tramite procedura di evidenza pubblica prevista dal quadro regolatorio dell’appalto pubblico e, inoltre, il richiamo contrattuale alla normativa pubblicistica rendeva incompatibile una lettura che riducesse il rapporto alla sola disciplina privatistica. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che la disciplina speciale dei contratti pubblici deroga espressamente al principio di autonomia patrimoniale perfetta della s.r.l. e comporta la responsabilità solidale dei concorrenti raggruppati o consorziati non solo verso la stazione appaltante, ma anche verso subappaltatori e fornitori. La Corte ha quindi confermato la sentenza di merito e la condanna della ricorrente al pagamento del credito della subappaltatrice; ha inoltre dato atto della non accoglibilità della richiesta di trattazione in pubblica udienza.
Norme richiamate
art. 37 d.lgs. n. 163 del 2006
Si applica ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di concorrenti; la responsabilità solidale dei concorrenti o consorziati si estende anche nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
art. 176 d.lgs. n. 163 del 2006
La disciplina del contraente generale non esclude, nel caso concreto, l’applicazione delle norme della parte II del codice dei contratti pubblici richiamate dal comma 6; nei rapporti con i terzi operano regole pubblicistiche nei limiti previsti dalla norma.
art. 93 d.P.R. n. 207 del 2010
La società consortile può subentrare nell’esecuzione dei lavori senza che ciò integri subappalto o cessione del contratto, restando ferme le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.
art. 2462 c.c.
Il principio di responsabilità limitata della s.r.l. è derogato dalla disciplina speciale degli appalti pubblici che prevede la responsabilità solidale dei consorziati.
art. 2615-ter c.c.
La possibilità di assumere uno scopo consortile tramite un tipo societario non elimina i connotati fondamentali del tipo prescelto, ma non impedisce la deroga introdotta dalla normativa speciale sugli appalti pubblici.
art. 1367 c.c.
L’interpretazione del contratto deve preferire il senso che attribuisca effetto alle clausole; il richiamo contrattuale alla normativa pubblicistica non può essere reso inutile da una lettura che lo svuoti di significato.
art. 48 d.lgs. n. 50 del 2016
La disciplina successiva conferma la regola della responsabilità solidale degli operatori economici raggruppati o consorziati anche verso subappaltatori e fornitori.
art. 68 d.lgs. n. 36 del 2023
La disciplina più recente mantiene la responsabilità solidale dei raggruppati o consorziati e prevede che, se dopo l’aggiudicazione viene costituita una società consortile per l’esecuzione, la responsabilità solidale persiste accanto a quella del nuovo soggetto.
art. 23-bis l. n. 584 del 1977
Richiamato come antecedente storico della disciplina delle società consortili, conferma che il subentro nella fase esecutiva non comporta successione nel contratto né esclusione delle responsabilità delle imprese riunite.
art. 21 l. n. 584 del 1977
Già prevedeva la responsabilità solidale delle imprese riunite nei confronti del soggetto appaltante, norma che la Corte richiama per ricostruire l’evoluzione della tutela anche verso subappaltatori e fornitori.
Massime di principio
- Nell’appalto pubblico affidato a raggruppamenti temporanei o a consorzi ordinari, la responsabilità solidale dei concorrenti/consorziati può estendersi, in base alla disciplina speciale, anche ai subappaltatori e ai fornitori.
- La costituzione di una società consortile per l’esecuzione dei lavori non trasferisce la titolarità del contratto di appalto né comporta, di per sé, subappalto o cessione del contratto; la società consortile opera come strumento esecutivo, mentre la responsabilità delle imprese riunite resta ferma.
- La disciplina speciale degli appalti pubblici deroga al principio generale di autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali quando il legislatore espressamente prevede la responsabilità solidale dei consorziati o dei concorrenti raggruppati.
- Nel conflitto tra una lettura privatistica e una pubblicistica del rapporto con i terzi, il contratto va interpretato in modo da dare effettività alle clausole di richiamo al codice dei contratti pubblici e al relativo regolamento.
- La disciplina del contraente generale non esclude automaticamente le regole del codice dei contratti pubblici richiamate dalla norma speciale, soprattutto quando l’affidamento dei lavori avvenga mediante procedure di evidenza pubblica previste dall’assetto concessorio.
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