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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23723/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 917/1986 e art. 54-bis d.P.R. 633/1972, relativa all'Unico 2006, con richiesta di circa 149.937,40 euro oltre accessori. In primo grado e in appello il ricorso è stato respinto. In Cassazione la società ha proposto nove motivi: contestazione della notifica della cartella (asserita inesistenza/nullità/irregolarità), dedotta mancanza di preventivo avviso bonario o comunicazione di irregolarità, carenza di motivazione della cartella e violazione del diritto di difesa, omesso esame di fatti decisivi, insufficiente valutazione delle prove e violazione dell'onere della prova, necessità dell'indicazione del responsabile del procedimento, nonché omessa pronuncia sulla dedotta compensazione con altri crediti della società. Nel corso del giudizio ha anche chiesto la definizione agevolata della controversia ex art. 3 d.l. 119/2018, ma la domanda è stata respinta perché la contribuente era decaduta per omesso pagamento delle rate.

La decisione

La Corte ha rigettato sia l'istanza di definizione agevolata sia tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto valida la notifica della cartella, perché effettuata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, e comunque sanata dall'impugnazione tempestiva. Ha escluso la necessità della preventiva comunicazione di irregolarità nel caso concreto, poiché il controllo automatizzato aveva rilevato una mera discrasia tra imposta dichiarata e imposta versata, senza incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione della cartella, emessa su dichiarazione del contribuente e controllo automatizzato, e ha escluso la violazione dell'onere della prova perché la pretesa derivava dalla stessa dichiarazione della società. Il motivo sul responsabile del procedimento è stato ritenuto infondato o inammissibile, poiché la norma si applicava solo ai ruoli consegnati dopo il 1° giugno 2008 e la CTR aveva accertato in fatto il contrario; l'eventuale errore percettivo sarebbe stato deducibile solo con revocazione. Infine, il motivo sull'omessa pronuncia sulla compensazione è stato dichiarato inammissibile perché la relativa eccezione non risultava proposta in primo grado. La società è stata condannata alle spese di legittimità in favore di entrambe le resistenti.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nel controllo automatizzato sulle dichiarazioni, la cartella può essere emessa senza preventiva comunicazione quando emergano meri errori materiali o la semplice discrasia tra dichiarato e versato; la comunicazione è necessaria solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Per l'IVA vale la stessa disciplina del controllo automatizzato: non è sempre necessaria la preventiva comunicazione, salvo i casi di rettifiche che impongano un contraddittorio preventivo nei termini chiariti dalla giurisprudenza.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La cartella può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario con le formalità postali previste.

  • art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212

    La comunicazione preventiva è richiesta quando il controllo riguardi incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; la sua violazione può incidere sulla validità della procedura e della cartella in tali ipotesi.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere esigenze di chiarezza e motivazione dell'atto, ma la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem alla dichiarazione del contribuente nel caso di controllo automatizzato.

  • art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    La domanda di definizione agevolata è stata rigettata perché la contribuente è risultata decaduta per omesso pagamento delle rate.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Le parti hanno depositato memorie in vista della decisione camerale.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo di omessa pronuncia è stato dichiarato inammissibile perché la questione di compensazione non risultava proposta nel ricorso introduttivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma ritenuto inconferente perché la pretesa derivava dalla dichiarazione stessa del contribuente.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul governo delle prove, ma la Corte ha escluso che vi fosse bisogno di ulteriori dimostrazioni da parte dell'amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere probatorio non gravava sull'amministrazione in ordine alla discrepanza tra dichiarato e versato, poiché la circostanza emergeva dalla dichiarazione del contribuente.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni semplici, ma non decisivo nel caso concreto.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato dalla ricorrente in tema di contenuto/motivazione della cartella, ma la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo alla dichiarazione e al controllo automatizzato.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la carenza di motivazione; la Corte ha escluso l'infondatezza della censura nel caso di cartella emessa da controllo automatizzato.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dalla ricorrente sulla notifica, ma la Corte ha applicato l'art. 26 d.P.R. 602/1973 come norma specifica per la cartella.

  • art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dalla ricorrente sulla notifica, ma non è stato accolto il motivo.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente sulla notifica, senza rilievo decisivo nel caso.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente sulla notifica, senza rilievo decisivo nel caso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto in ragione del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; ai fini del perfezionamento della notifica è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario secondo le formalità postali previste.
  • Nel controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, la preventiva comunicazione di irregolarità non è necessaria quando la pretesa deriva da una mera discrepanza tra quanto dichiarato e quanto versato, senza incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
  • Se la cartella emessa all'esito di controllo automatizzato è fondata sulla stessa dichiarazione del contribuente, la motivazione può essere assolta mediante il richiamo alla dichiarazione e all'esito del controllo, senza ulteriore esplicitazione dei presupposti fattuali e giuridici.
  • In tema di riscossione derivante da controllo automatizzato, l'onere di ulteriori prove a carico dell'amministrazione è escluso quando la pretesa si fonda su dati provenienti dalla dichiarazione del contribuente e sulla riscontrata differenza tra imposta dichiarata e imposta versata.
  • L'omessa indicazione del responsabile del procedimento nella cartella rileva solo per i ruoli consegnati all'agente della riscossione nel periodo di efficacia della norma; la deduzione di un errore di fatto compiuto dal giudice di merito non può essere veicolata con il ricorso per cassazione, ma richiede, se del caso, il rimedio della revocazione.
  • La censura per omessa pronuncia è inammissibile quando la questione che si assume trascurata non risulti ritualmente introdotta nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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