Cassazione Civile, Ordinanza n. 23660/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio introdotto da un cliente nei confronti di una banca, nel quale si lamentava l'inadempimento della banca agli obblighi di informazione previsti dalla normativa CONSOB in relazione a operazioni su titoli derivati. La corte d'appello ha però dichiarato estinto il processo ritenendo tardiva la notifica dell'istanza di fissazione dell'udienza nel rito societario: secondo la sentenza impugnata, il termine di venti giorni decorreva dalla notifica della comparsa di risposta e, poiché l'istanza era stata notificata il 15 marzo 2005 anziché entro il 14 marzo 2005, il giudizio si era estinto. Con l'unico motivo di ricorso il soccombente ha dedotto violazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 5/2003, sostenendo che il termine per notificare l'istanza dovesse decorrere non dalla notifica della comparsa di risposta, ma dallo spirare del termine di quaranta giorni concesso dalla banca per le repliche, con conseguente tempestività dell'istanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha confermato l'estinzione del giudizio dichiarata dalla corte d'appello. Ha affermato che, nel procedimento regolato dal rito societario, l'attore che non intenda replicare alla comparsa di risposta deve notificare l'istanza di fissazione dell'udienza entro venti giorni dalla notifica della comparsa stessa, senza attendere la scadenza dell'ulteriore termine assegnato per repliche. Poiché nella specie l'istanza era stata notificata oltre tale termine, la declaratoria di estinzione è stata corretta. Il ricorso incidentale condizionato della banca è rimasto assorbito. Le spese sono state integralmente compensate, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. n. 5/2003
Nel rito societario, il processo si estingue se la parte, entro venti giorni dalla notifica dello scritto difensivo dell'altra parte cui non intende replicare, non notifica l'istanza di fissazione dell'udienza; per l'attore il termine decorre dalla notifica della comparsa di risposta e non dallo spirare dell'ulteriore termine assegnato per repliche.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, va posto a carico del ricorrente principale l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il testo applicabile dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel rito societario, l'attore che riceva la comparsa di risposta e non intenda replicare deve assumere immediatamente l'onere di impulso processuale, notificando l'istanza di fissazione dell'udienza entro venti giorni dalla notifica di quel difensivo.
- L'eventuale termine concesso alla controparte per repliche non sposta il dies a quo del termine decadenziale per la notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza, che resta ancorato alla notifica della comparsa di risposta.
- La tardiva notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 5/2003.
- Se il ricorso principale è rigettato, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
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