Cassazione Civile, Ordinanza n. 23659/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare contro due ex amministratori di una società, ritenuti responsabili di mala gestio per condotte distrattive di liquidità dalle casse sociali, realizzate mediante registrazioni contabili di trasferimenti di fondi dal conto "cassa" ai conti "partite impegnate" e, per un esercizio, "crediti in verifica", con operazioni poi compensate da segni contrari nell'esercizio successivo. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato i convenuti al risarcimento; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione i ricorrenti deducevano, in sintesi: 1) violazione delle norme sulla prescrizione del danno da reato e sulle conseguenze del patteggiamento, sostenendo che la sentenza ex art. 444 c.p.p. non potesse spiegare effetti vincolanti né incidere sul regime prescrizionale; 2) erronea decorrenza della prescrizione dell'azione dei creditori sociali, che secondo i ricorrenti avrebbe dovuto essere ancorata alla manifestazione dell'insolvenza e non al fallimento; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e vizi motivazionali, con critica all'utilizzo della sentenza penale e della consulenza tecnica svolta nel procedimento penale, nonché alla mancata considerazione di una sentenza penale riguardante altri coimputati e alla asserita nullità della CTU per coincidenza del consulente con quello nominato dal pubblico ministero.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati. Ha affermato che la sentenza di applicazione della pena non ha efficacia di giudicato nel civile né inverte l'onere della prova, ma può essere utilizzata solo come indizio insieme ad altri elementi; ha poi confermato l'applicazione del termine di prescrizione più lungo previsto per il reato contestato, poiché i fatti di mala gestio coincidevano con la bancarotta fraudolenta aggravata originariamente contestata ai ricorrenti e oggetto di patteggiamento. Ha inoltre ritenuto tempestiva l'azione sociale perché proposta prima del decorso del termine, e comunque non decisiva la doglianza sulla prescrizione dell'azione dei creditori, anche per difetto di specificità. Infine ha giudicato inammissibile la censura sull'art. 2697 c.c. e sulla CTU, osservando che i ricorrenti miravano in realtà a una diversa valutazione del materiale istruttorio e che la doglianza sulla nullità della consulenza era priva di specificità. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese.
Norme richiamate
La sentenza di applicazione della pena su richiesta non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile e non vincola il giudice civile; può al più essere valorizzata come elemento indiziario insieme ad altri elementi di prova.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'inefficacia civile del patteggiamento, ma la Corte ribadisce che la sentenza ex art. 444 c.p.p. resta priva di vincolo nel giudizio civile.
Se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è prevista una prescrizione più lunga, tale termine si applica all'azione civile; se interviene sentenza irrevocabile o estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione, decorre un nuovo termine nei limiti dei primi due commi.
Il termine quinquennale non si applica quando il fatto integra un reato per il quale la legge prevede una prescrizione più lunga.
Norme richiamate per qualificare la condotta contestata come bancarotta fraudolenta aggravata, assumendo rilievo ai fini del termine prescrizionale più lungo.
Richiamati nel capo di imputazione e nella ricostruzione dei fatti come norme concorrenti nella qualificazione delle condotte contestate agli amministratori.
Richiamato dai ricorrenti in tema di responsabilità degli amministratori, ma non è la base decisiva della soluzione adottata dalla Corte.
L'azione dei creditori sociali, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione che decorre dall'oggettiva percepibilità dell'insufficienza patrimoniale da parte dei creditori, con presunzione di coincidenza con la dichiarazione di fallimento salvo prova contraria.
Nel fallimento confluiscono l'azione sociale e quella dei creditori, esercitabili dal curatore in un'unica azione di responsabilità con funzione di reintegrazione del patrimonio sociale.
La violazione della norma sull'onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesta il merito della valutazione delle prove.
La sentenza di patteggiamento può essere utilizzata solo come indizio, ma occorre la concorrenza dei requisiti delle presunzioni semplici per fondare il convincimento.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità, indicando in modo puntuale il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione nel fascicolo.
Richiamato come sospensione della prescrizione in ragione del rapporto fiduciario tra società e organo gestorio.
Massime di principio
- Nel giudizio civile di risarcimento, la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta non produce giudicato né vincola il giudice civile, ma può essere apprezzata come semplice elemento indiziario unitamente ad altri dati probatori.
- Quando il fatto illecito civile integra anche un reato, ai fini della prescrizione dell'azione risarcitoria si applica il termine più lungo previsto per il reato contestato; rileva il capo di imputazione originario riferito al convenuto, non la diversa qualificazione eventualmente emersa in esito al giudizio penale di altri imputati.
- Nell'azione di responsabilità contro gli amministratori esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall., l'azione sociale e quella dei creditori confluiscono in un'unica azione, ma i presupposti sostanziali e i criteri di decorrenza della prescrizione restano quelli propri delle singole azioni richiamate.
- Per l'azione dei creditori sociali, la prescrizione decorre dall'oggettiva percepibilità dell'insufficienza patrimoniale, con presunzione di coincidenza con la dichiarazione di fallimento, salvo prova contraria da parte dell'amministratore.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito ha ripartito in modo errato l'onere della prova; non è invece deducibile per contestare la valutazione del materiale istruttorio o chiedere una nuova ricostruzione dei fatti.
- Nel ricorso per cassazione, le censure che investono documenti, atti o eccezioni processuali devono essere specifiche e autosufficienti, con indicazione puntuale del contenuto rilevante e della tempestiva deduzione nel processo di merito.
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