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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23663/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per la costruzione di un tratto autostradale. L'impresa appaltatrice, ultimati i lavori, aveva chiesto il pagamento di somme ulteriori rispetto al corrispettivo contrattuale, fondandosi su 23 riserve iscritte in contabilità e deducendo maggiori costi, oneri e danni asseritamente sopportati in corso d'opera. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, l'impresa ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1176 c.c., dell'art. 1664 c.c. e dell'art. 10 del capitolato generale per la tardiva consegna dei lavori e la conseguente mancata attribuzione di un diritto risarcitorio; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 1176 e 1375 c.c. per le riserve relative ai costi delle discariche, sostenendo che l'onere di reperirle non le gravasse nei termini ritenuti; con il terzo ha lamentato omessa pronuncia e violazione dell'art. 5 del R.D. n. 350/1895 per maggiori oneri da mancata produzione e per errori di progettazione e ritardi esecutivi; con il quarto ha censurato la declaratoria di intempestività della riserva relativa alla sistemazione idraulica di un torrente, sostenendo che si trattasse di lavorazioni non ancora contabilizzate e di fatti protratti nel tempo; con il quinto ha impugnato la statuizione sulla penale contrattuale, contestandone l'applicazione e la misura, anche sotto il profilo della sua asserita eccessività e della mancata riduzione equitativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha affermato, quanto al ritardo nella consegna, che nei pubblici appalti la disciplina speciale attribuisce all'appaltatore la facoltà di chiedere il recesso e, in difetto, non consente pretese risarcitorie fondate sulla sola tardiva consegna; inoltre, nel caso concreto, non era stata provata la derivazione causale degli aumenti di costo. Quanto alle discariche, ha condiviso la valutazione di merito secondo cui l'impresa si era assunta l'onere di individuare i siti entro una certa distanza e non poteva pretendere compensi per l'utilizzo prevalente di discariche più lontane. Sulla terza censura ha rilevato che i fatti dannosi e i maggiori oneri non erano stati provati e che, comunque, la novazione del termine contrattuale aveva reso inammissibili ulteriori pretese fondate sul periodo prorogato. Sul quarto motivo ha confermato la tardività della riserva, iscritta solo all'ultimo SAL nonostante i lavori fossero iniziati mesi prima, ribadendo il principio per cui la riserva deve essere tempestiva al sorgere del fatto lesivo, mentre il quantum può essere specificato dopo. Sul quinto motivo ha ritenuto legittima l'applicazione della penale per il mancato rispetto del termine novato e ha escluso che in cassazione fosse utilmente censurabile la valutazione di eccessività della clausola penale, affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1176 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne ha accolto la violazione, ritenendo decisive le regole speciali dell'appalto pubblico e l'insussistenza della prova del danno

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha ravvisato violazione, valorizzando la disciplina speciale delle riserve e degli obblighi dell'appaltatore

  • art. 1664 c.c.

    ritenuto non applicabile, secondo il ragionamento della Corte, agli appalti di lavori pubblici in presenza della disciplina speciale del capitolato generale

  • art. 10 D.P.R. n. 1063/1962

    nei pubblici appalti il ritardo nella consegna attribuisce all'appaltatore la facoltà di chiedere il recesso; in mancanza di esercizio di tale facoltà non sorgono pretese risarcitorie fondate solo sul ritardo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché le questioni erano state comunque esaminate o comunque i motivi tendevano a rimettere in discussione valutazioni di merito

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio motivazionale; la Corte ha osservato che la censura non superava i limiti del sindacato di legittimità sull'omesso esame di fatti decisivi

  • art. 13 C.S.A.

    poneva a carico dell'impresa l'individuazione preventiva delle discariche entro una certa distanza e prevedeva l'impegno a non chiedere proroghe, nuovi prezzi o compensi per i ritardi e i maggiori oneri connessi

  • art. 5 R.D. n. 350/1895

    richiamato in tema di riserve e contestazioni in contabilità; la Corte ha ribadito l'obbligo di tempestiva iscrizione della riserva al sorgere del fatto dannoso

  • art. 54 R.D. n. 350/1895

    richiamato dalla ricorrente per la tempestività della riserva; la Corte ha confermato che la riserva doveva essere formulata tempestivamente rispetto all'insorgenza del fatto lesivo

  • art. 1382 c.c.

    richiamato in tema di clausola penale; la Corte ha ritenuto legittima la sua applicazione per il ritardo nell'adempimento

  • art. 1384 c.c.

    richiamato in tema di riduzione equitativa della penale; la Corte ha ricordato che la valutazione sull'eccessività e sulla riduzione è rimessa al giudice di merito

Massime di principio

  • Negli appalti pubblici il ritardo della stazione appaltante nella consegna dei lavori è regolato dalla disciplina speciale: l'appaltatore deve far valere gli strumenti previsti dal capitolato o dalla normativa di settore e, se non esercita la facoltà di recesso prevista, non può automaticamente pretendere il risarcimento del maggior danno.
  • La riserva in contabilità deve essere iscritta tempestivamente al momento dell'insorgenza e percezione del fatto potenzialmente dannoso; per i fatti a effetti continuativi, la tempestività riguarda il fatto generatore mentre la quantificazione può essere successiva.
  • L'onere di provare il nesso tra fatto dedotto e maggiori costi o danni resta a carico dell'appaltatore: in mancanza di prova del pregiudizio e della sua derivazione causale, la pretesa economica non è accoglibile.
  • Le contestazioni relative all'organizzazione esecutiva e ai maggiori oneri di cantiere non possono essere prospettate in modo incompatibile con gli obblighi assunti dall'impresa nel capitolato speciale, specie quando quest'ultimo le ponga espressamente a suo carico.
  • La clausola penale pattuita per il ritardo nell'esecuzione opera secondo il suo meccanismo negoziale e la sua eventuale eccessività è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del merito sotto forma di denuncia di violazione di legge o vizio motivazionale, quando i giudici di merito abbiano seguito un percorso argomentativo coerente e logicamente adeguato.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contrattoNullità

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