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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23662/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica nei confronti di una società, l'Amministrazione finanziaria recuperava imposte per gli anni 2005 e 2006 e, nei confronti di una persona fisica indicata come responsabile in concorso delle violazioni, irrogava sanzioni ai fini IVA e IRAP per i medesimi periodi d'imposta. La contribuente impugnava l'atto di contestazione e la CTP accoglieva in parte il ricorso, escludendo le sanzioni per il 2005; la CTR confermava, ritenendo non applicabile il raddoppio dei termini all'IRAP e, per l'IVA, dichiarando la decadenza dell'Ufficio dal potere sanzionatorio perché l'atto era stato notificato oltre il quinto anno, senza poter fare applicazione del raddoppio dei termini. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 e 20, comma 1, d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che, quando il raddoppio opera per il recupero d'imposta, esso si estende anche al termine per la contestazione e irrogazione delle sanzioni; la CTR avrebbe quindi erroneamente escluso il raddoppio e dichiarato la decadenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, per il regime applicabile al caso, il raddoppio dei termini previsto per l'accertamento in presenza di fatti che comportano obbligo di denuncia penale opera anche per i provvedimenti sanzionatori tributari, con la sola esclusione dell'IRAP nel caso concreto. Ha inoltre escluso l'applicazione delle modifiche introdotte nel 2015 in materia di raddoppio dei termini, in ragione delle norme transitorie che salvavano gli atti già notificati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nel regime applicabile, i termini ordinari di accertamento sono raddoppiati quando la violazione fiscale comporta l'obbligo di denuncia penale.

  • art. 57, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Per l'IVA il raddoppio dei termini di accertamento opera alle medesime condizioni previste per le imposte dirette.

  • art. 20, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 472

    L'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato entro il termine del quinto anno successivo, oppure nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi, evidenziando la parallelità tra termini di accertamento e termini sanzionatori.

  • art. 37, commi 24, 25 e 26, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248

    Ha introdotto il raddoppio dei termini di accertamento per le ipotesi con obbligo di denuncia penale, anche per l'IVA, con applicazione ai periodi d'imposta per i quali alla data di entrata in vigore del decreto erano ancora pendenti i termini ordinari.

  • art. 2, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128

    La disciplina successiva ha circoscritto il raddoppio ai casi in cui la denuncia sia stata effettivamente presentata e trasmessa entro il termine ordinario, ma non si applica agli atti già notificati secondo la norma di salvaguardia.

  • art. 1, commi 130, 131 e 132, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    La successiva soppressione del raddoppio non incide sugli atti già salvati dal regime transitorio per i periodi d'imposta anteriori al 2016.

  • art. 331 c.p.p.

    L'obbligo di denuncia penale costituisce il presupposto obiettivo per il raddoppio dei termini, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia.

  • artt. 53 e 112 Cost.

    La disciplina è letta in coerenza con i principi costituzionali richiamati dalla giurisprudenza, senza ledere il diritto di difesa del contribuente oltre i limiti considerati dal legislatore.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dalla normativa tributaria si estende, quando il sistema lo prevede espressamente o per parallelismo normativo, anche ai termini di contestazione e irrogazione delle sanzioni collegate al medesimo fatto imponibile.
  • Per stabilire l'applicabilità del raddoppio occorre avere riguardo al regime temporale vigente ratione temporis e alle norme transitorie: le modifiche restrittive o abrogative sopravvenute non incidono sugli atti già notificati o sulle fattispecie espressamente salvate.
  • Il presupposto del raddoppio è la sussistenza di fatti che comportino obbligo di denuncia penale; non è necessario che la denuncia sia stata effettivamente presentata, né che il procedimento penale si sia concluso con esercizio dell'azione penale o con una pronuncia di merito.
  • Il giudice tributario, ove la questione sia dedotta, deve verificare in concreto la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia con una valutazione "ora per allora" sulla base degli elementi disponibili al momento dell'atto.
  • In presenza di un termine sanzionatorio che rinvia al diverso termine di accertamento dei singoli tributi, il mutamento del termine di accertamento incide anche sulla decadenza dal potere sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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