Cassazione Civile, Ordinanza n. 23658/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di cartelle di pagamento e preavvisi di fermo emessi per il mancato pagamento di contributi dovuti a un consorzio di bonifica. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto; in appello la commissione tributaria regionale aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile ritenendo tardiva la notifica dell’appello, perché effettuata tramite un operatore di posta privata. Il ricorrente ha censurato tale statuizione denunciando violazione degli artt. 53, comma 2, e 22 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’atto di appello era stato in realtà consegnato a Poste Italiane per la notifica, mentre il soggetto privato aveva svolto solo una presa in consegna dei plichi. Il Consorzio ha resistito eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, anche prospettando un errore revocatorio; l’agente della riscossione è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la doglianza. Ha distinto il caso da quello della notifica integralmente eseguita da un operatore postale privato, non fidefacente per atti giudiziari nel periodo di liberalizzazione parziale del servizio postale. Qui, invece, il plico era stato affidato a un’agenzia privata che lo aveva poi veicolato a Poste Italiane, la quale aveva eseguito in concreto la spedizione e la consegna, con avviso di ricevimento emesso dal servizio universale. Tale modalità è stata considerata idonea a provare il rispetto del termine lungo di impugnazione, senza necessità di fare riferimento alla data di primo affidamento del plico all’agente privato. È stata quindi cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La norma è richiamata come parametro della tempestività e ritualità della notificazione dell’appello nel processo tributario.
È richiamato insieme all’art. 53, comma 2, quale disciplina processuale della proposizione dell’impugnazione tributaria.
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 261/1999
È indicato come titolo abilitativo minore della licenza individuale degli operatori postali privati.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 261/1999
La riserva in favore del fornitore del servizio universale è letta come garanzia della fede privilegiata dell’attestazione di puntualità e regolarità della notificazione tramite raccomandata A/R.
La Corte esclude che la doglianza del ricorrente integri errore revocatorio su un fatto incontroverso, trattandosi invece di errore di diritto nella valutazione degli atti processuali.
Massime di principio
- Nel notificare un atto processuale a mezzo posta, occorre distinguere tra notificazione integralmente eseguita da un operatore privato e ipotesi in cui il privato svolga solo attività materiale di presa in consegna o inoltro, mentre la spedizione e la consegna siano effettivamente curate dal fornitore del servizio universale.
- La nullità o l’inefficacia della notificazione non può essere affermata automaticamente per il solo intervento di un soggetto privato nella fase iniziale del recapito, se l’avviso di ricevimento e la consegna finale provengono dal servizio postale universalmente abilitato e attestano regolarmente la spedizione.
- Ai fini della tempestività dell’impugnazione, se la prova documentale dimostra che la notifica è stata portata a compimento da Poste Italiane con avviso di ricevimento valido, rileva la data di perfezionamento del recapito e non necessariamente quella del primo affidamento del plico a un intermediario privato.
- L’erronea applicazione di precedenti riferiti a fattispecie diverse sulla notificazione postale integra un errore di diritto nella valutazione degli atti processuali e non un errore revocatorio su un fatto incontroverso.
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