Cassazione Civile, Ordinanza n. 20291/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS e il correlato obbligo contributivo per l'attività professionale svolta nell'anno 2009 da un avvocato iscritto ad albo. La Corte d'appello aveva accolto l'appello dell'INPS, ritenendo dovuta l'iscrizione alla Gestione separata e respingendo l'eccezione di prescrizione, perché la richiesta dell'Istituto, ricevuta il 1° luglio 2015, era stata considerata tempestiva assumendo come dies a quo la scadenza del termine di pagamento, fissata al 6 luglio 2010 per effetto del differimento previsto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010. Il ricorrente ha censurato tale decisione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, sostenendo che l'attività professionale non poteva dirsi abituale e che, in assenza di prova dell'abitualità da parte dell'INPS, il reddito prodotto nell'anno, inferiore alla soglia di euro 5.000, non giustificava l'iscrizione; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 2935 c.c., dell'art. 1, comma 113, l. n. 244 del 2007 e dell'art. 3, comma 3, l. n. 212 del 2000, sostenendo che la prescrizione quinquennale era già maturata perché doveva decorrere dal 16 giugno 2010 e non dal 6 luglio 2010, e che il differimento non era applicabile al suo caso in quanto soggetto escluso dagli studi di settore. L'INPS non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e ha respinto il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per un professionista iscritto ad albo dipende dall'accertamento in fatto dell'abitualità dell'attività libero-professionale, non potendo essere desunto automaticamente dal solo dato reddituale; il mero ammontare del reddito può al più costituire un indizio, non un criterio decisivo. Ha invece confermato che, ai fini della prescrizione dei contributi, il termine decorre dalla scadenza prorogata del pagamento, e quindi dal 6 luglio 2010, applicandosi il differimento previsto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, anche se in concreto non assoggettati agli studi per scelta di un diverso regime fiscale.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
L'iscrizione alla Gestione separata è collegata ai presupposti individuati dalla disciplina speciale, da coordinare con la normativa successiva.
art. 18, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
Viene richiamato come interpretazione autentica della disciplina sulla Gestione separata dei professionisti iscritti ad albo.
art. 44, d.l. 30 settembre 2003, n. 269 conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326
La soglia di euro 5.000 rileva per l'attività autonoma occasionale; per l'attività abituale il requisito decisivo è la modalità abituale di svolgimento, non il solo reddito.
Invocato dal ricorrente per sostenere una diversa decorrenza della prescrizione; la Corte ha ribadito che la prescrizione decorre dalla scadenza del pagamento del contributo.
art. 1, comma 113, L. 24 dicembre 2007, n. 244
Richiamato nel motivo sulla prescrizione; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo del ricorrente sul punto.
art. 3, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato nel motivo sulla prescrizione; la Corte non ha accolto la censura.
art. 18, comma 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
I versamenti dei contributi dovuti da titolari di posizione assicurativa vanno effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 conv. in L. 6 aprile 1936, n. 1155
La prescrizione dei contributi decorre dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010
Il differimento del termine di versamento al 6 luglio 2010 si applica ai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi entro il relativo limite; la Corte ha ritenuto che il beneficio fosse applicabile anche al caso esaminato.
art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331 conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427
È richiamato come riferimento normativo per gli studi di settore ai fini del differimento del versamento.
Richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale richiamata per entrambi i motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presuppone l'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività libero-professionale; non è sufficiente il solo dato del reddito dichiarato.
- L'abitualità dell'attività professionale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere desunta da indici presuntivi come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione materiale dell'attività; il reddito inferiore a euro 5.000 può essere solo un elemento indiziario, non il criterio decisivo.
- La soglia di euro 5.000 rileva per le attività autonome occasionali: se l'attività è abituale, il superamento o meno di tale soglia non è il parametro che fonda l'obbligo contributivo alla Gestione separata.
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine per il pagamento del contributo, e non dalla dichiarazione dei redditi, che è una mera dichiarazione di scienza e non il presupposto del credito contributivo.
- Il differimento dei termini di versamento previsto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 si applica a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, anche se in concreto operano in un diverso regime fiscale e non sono direttamente assoggettati agli studi per scelta del regime adottato.
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