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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20235/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di accertamento di contraffazione di un brevetto europeo relativo alla produzione del maltitolo e, in via riconvenzionale, da una domanda di nullità del brevetto stesso. La corte territoriale aveva ritenuto valido il brevetto italiano del fascio europeo, qualificandolo come brevetto d'uso per l'impiego di maltotriitolo al fine di controllare la forma dei cristalli di maltitolo; aveva però escluso la contraffazione perché l'attività della resistente sarebbe stata diretta non a realizzare lo specifico risultato tecnico rivendicato, ma ad altri fini industriali, cioè il controllo della purezza e dell'aumento della velocità di cristallizzazione. Il ricorso principale per cassazione censurava tale decisione con due motivi: con il primo denunciava violazione di norme sostanziali e processuali, sostenendo che per integrare la contraffazione non fosse richiesta alcuna intenzionalità soggettiva del contraffattore e che fosse invece sufficiente l'uso della sostanza idoneo a realizzare l'effetto tecnico rivendicato; con il secondo lamentava omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di risarcimento del danno da concorrenza sleale e sulle correlate domande di inibitoria. La resistente proponeva ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte d'appello aveva effettuato un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, individuando che l'uso concretamente fatto dalla resistente non era finalizzato allo specifico risultato tecnico brevettato; inoltre ha escluso che la sentenza impugnata avesse richiesto un elemento soggettivo della contraffazione, avendo parlato di finalità oggettiva del procedimento tecnico. Ha rigettato anche il secondo motivo, osservando che non vi era omessa pronuncia, ma assorbimento della domanda di danno da concorrenza sleale e delle altre domande accessorie nel rigetto della pretesa principale di contraffazione. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.i.

    richiamato per affermare la brevettabilità di una soluzione tecnica nuova consistente nell'impiego di una sostanza nota per risolvere un problema tecnico-industriale specifico

  • art. 52 c.p.i.

    richiamato per qualificare la rivendicazione come rivendicazione d'uso caratterizzata da una specifica finalità di ottenimento dell'effetto tecnico

  • art. 66 c.p.i.

    invocato nel motivo di ricorso tra le norme sulla portata del diritto di brevetto e della contraffazione

  • art. 121 c.p.i.

    invocato nel motivo di ricorso tra le norme sulla prova e tutela del brevetto

  • art. 69 C.b.e.

    invocato nel motivo di ricorso quale parametro interpretativo della portata della protezione brevettuale

  • art. 2697 c.c.

    invocato per sostenere l'erronea ripartizione dell'onere della prova in tema di contraffazione

  • art. 2727 c.c.

    invocato in relazione alla prova presuntiva ritenuta dalla corte di merito

  • art. 2729 c.c.

    invocato in relazione alla prova presuntiva ritenuta dalla corte di merito

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato con riferimento al dedotto vizio di omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la domanda era assorbita

  • art. 2598 c.c.

    richiamato in relazione alla domanda di concorrenza sleale dedotta e poi ritenuta assorbita

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di contraffazione di brevetti aventi ad oggetto un uso specifico di una sostanza nota, la verifica centrale riguarda se l'utilizzazione concreta sia diretta a realizzare lo specifico effetto tecnico rivendicato; l'uso del medesimo composto per fini industriali diversi non integra contraffazione.
  • La contraffazione brevettuale, nella prospettiva seguita dalla Corte, non richiede un elemento soggettivo di intenzionalità lesiva del contraffattore; ciò che rileva è la corrispondenza oggettiva tra l'uso realizzato e la finalità tecnica protetta dal brevetto.
  • L'accertamento circa la concreta finalizzazione dell'impiego del prodotto o del procedimento brevettato è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione se non nei limiti del sindacato di legittimità.
  • Non sussiste vizio di omessa pronuncia quando la domanda accessoria o subordinata risulta assorbita dalla decisione resa sulla domanda principale, purché tale assorbimento sia logicamente incompatibile con una statuizione ulteriore esplicita.
  • La censura relativa alla valutazione delle prove presuntive non consente di sollecitare in cassazione una nuova ricostruzione del materiale istruttorio o del procedimento inferenziale compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieBrevettiImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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