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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20227/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguardava segni distintivi composti dal patronimico "Zaccagnini". Il titolare della ditta individuale aveva chiesto la declaratoria di nullità del marchio nazionale figurativo della società resistente, registrato per la classe 29 (oli e grassi commestibili), e aveva anche dedotto la contraffazione del proprio marchio comunitario denominativo "Zaccagnini", registrato per la classe 29. In primo grado la domanda dell'attore era stata respinta; accolta invece la riconvenzionale della società, con declaratoria di nullità, limitatamente ai prodotti della classe 29, del marchio comunitario dell'attore, in ragione della somiglianza/confondibilità con marchi nazionali anteriori della società per la classe 33 (vino) e della ritenuta affinità tra olio e vino. In appello la decisione era stata confermata. Con il ricorso per cassazione il soccombente denunciava, da un lato, la violazione degli artt. 25 lett. b), 12 lett. d) e 12, comma 1, lett. a), d.lgs. 30/2005 e dell'art. 2571 c.c., sostenendo che l'affinità merceologica tra olio e vino fosse stata valutata in astratto e non in concreto; dall'altro, lamentava il mancato riconoscimento del preuso del segno "Zaccagnini" e del correlato diritto di continuare a usarlo nei limiti del preuso stesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la prima censura generica e inconferente, perché non si confrontava con la motivazione della Corte d'appello, che aveva accertato un'affinità merceologica rilevante ai fini del rischio di confusione tra olio e vino, valorizzando la funzione alimentare dei prodotti e non la sola appartenenza alle classi merceologiche. Ha inoltre affermato che tale conclusione era conforme ai principi già enunciati dalla giurisprudenza di legittimità: l'affinità tra prodotti va verificata in relazione alla natura, alla destinazione alla medesima clientela e al medesimo bisogno, senza che la classificazione di Nizza sia decisiva. La seconda censura è stata parimenti dichiarata inammissibile perché mirava a contestare un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità; in ogni caso, la Corte ha richiamato la valutazione di merito secondo cui le fatture prodotte non provavano un uso del segno in funzione distintiva, ma al più una mera indicazione di provenienza produttiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite del giudizio di cassazione e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La doglianza di violazione di legge è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata o perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del fatto.

  • art. 360 bis n. 1 c.p.c.

    Il ricorso è stato reputato inammissibile anche perché le censure si ponevano in contrasto con principi già consolidati della giurisprudenza di legittimità.

  • art. 25 lett. b) d.lgs. 30/2005

    Richiamato dal ricorrente in tema di nullità del marchio per anteriorità/confondibilità.

  • art. 12 lett. d) d.lgs. 30/2005

    La Corte ha ribadito che non è registrabile il segno identico o simile a marchio anteriore per prodotti identici o affini quando possa determinarsi rischio di confusione o di associazione.

  • art. 12, comma 1, lett. a), d.lgs. 30/2005

    Richiamato dal ricorrente in relazione al preuso del segno e al diritto di continuare l'uso nei limiti del preuso.

  • art. 2571 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del preuso del marchio di fatto.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della tutela del marchio, l'affinità tra prodotti non dipende in modo decisivo dalla loro collocazione nella medesima classe merceologica, ma va accertata in concreto attraverso natura, destinazione al medesimo bisogno e clientela di riferimento.
  • Il rischio di confusione ricorre anche quando il pubblico possa ritenere che i prodotti provengano da imprese tra loro economicamente collegate; la tutela del marchio protegge quindi anche la funzione di indicazione dell'origine imprenditoriale.
  • La valutazione di confondibilità tra segni e prodotti è un giudizio complesso di merito, insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato e non attaccato con censure specifiche e pertinenti.
  • Il preuso di un segno distintivo e il suo uso in funzione di marchio devono essere provati con elementi idonei a dimostrare un effettivo impiego distintivo del segno sul mercato; mere indicazioni di provenienza produttiva o fatture di modesta entità non sono, di per sé, sufficienti.
  • Le censure che mirano a una diversa lettura del materiale probatorio o a una nuova valutazione dei fatti sono inammissibili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieMarchiRicorso per cassazione
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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