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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20226/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui la Camera di Commercio aveva applicato a una società una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell’art. 4, comma 49-bis, l. 350/2003, dopo accertamento dell’Agenzia delle Dogane. La società aveva immesso in commercio calzature recanti il marchio "Luca Stefani", nome italiano, senza ulteriori indicazioni visibili e immediate di origine estera; la difesa della società aveva sostenuto, e la Corte d’appello aveva condiviso, che marchio e origine del prodotto fossero concetti distinti e che la presenza all’interno della tomaia della dicitura "made in China" fosse sufficiente. La Camera di Commercio ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 49-bis, l. 350/2003, sostenendo che il marchio, pur legittimo, era stato usato con modalità idonee a indurre il consumatore a ritenere italiano il prodotto e che, quindi, in assenza di indicazioni precise ed evidenti sull’origine estera, la condotta integrava la "fallace indicazione" sanzionata dalla norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura. Ha interpretato l’art. 4, comma 49-bis, l. 350/2003 nel senso che è sanzionata l’uso del marchio quando, anche senza esplicite diciture ingannevoli, sia idoneo a indurre il consumatore a credere che il bene sia di origine italiana, se non è accompagnato da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera. Nel caso concreto, il marchio patronimico italiano apposto sulle calzature, privo di indicazioni esteriori chiare e immediate sull’origine cinese, integrava la fallace indicazione; la sola dicitura "made in China" all’interno della tomaia era ritenuta insufficiente perché non immediatamente visibile ed esplicita. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione per il riesame e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    viene invocato come vizio di legittimità per violazione e falsa applicazione di legge sostanziale

  • art. 4, comma 49-bis, l. 350/2003

    costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ... senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera

    la norma tutela il made in Italy e il consumatore; sanziona anche l’uso di un marchio legittimo quando, per le modalità concrete di apposizione, possa indurre in errore sull’origine del prodotto e manchino indicazioni estere precise ed evidenti

  • art. 4, comma 49, l. 350/2003

    richiamato per distinguere il reato di false o fallaci indicazioni di provenienza/origine dalla fattispecie amministrativa del comma 49-bis

  • art. 16 d.l. 135/2009 conv. in l. 99/2009

    richiamato quale fonte della modifica normativa dell’art. 4, comma 49-bis, l. 350/2003

  • art. 1, comma 7, l. 55/2010

    richiamato per la disciplina specifica dell’etichettatura dei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri

Massime di principio

  • L’uso di un marchio legittimamente registrato può integrare un illecito amministrativo quando, per il suo contenuto evocativo e per le modalità di presentazione del prodotto, sia idoneo a far ritenere al consumatore che il bene sia italiano, se mancano indicazioni chiare, precise ed evidenti sull’origine estera.
  • Ai fini dell’art. 4, comma 49-bis, l. 350/2003, non è necessario che il segno sia in sé fraudolento: è sufficiente che la combinazione tra marchio e confezionamento/prodotto generi un fraintendimento sull’origine geografica, salvo che siano presenti indicazioni estere sufficientemente visibili e inequivoche.
  • La mera presenza di una dicitura di origine estera collocata in posizione poco visibile o non immediatamente percepibile non è sufficiente a escludere la fallace indicazione, se non è idonea a evitare l’errore del consumatore medio.
  • La disciplina di tutela del made in Italy opera non solo a protezione del mercato nazionale, ma anche come regola di corretta informazione del consumatore sull’effettiva provenienza del bene.

Come è indicizzato

MaterieRiscossionePratiche commerciali scorrette
RamiTributiConsumatori
IstitutiOnere della prova

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