Cassazione Civile, Ordinanza n. 20232/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (investitori)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, tramite intermediario bancario, di titoli obbligazionari argentini ritenuti dagli investitori operazioni non adeguate rispetto al loro profilo di rischio. La Corte d'appello aveva confermato, in larga parte, la condanna della banca al risarcimento dei danni per inadempimento agli obblighi informativi, escludendo il concorso di colpa degli investitori e respingendo l'appello incidentale della banca sull'adempimento dei propri obblighi. In Cassazione la banca ha proposto cinque motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sull'intermediazione finanziaria, sostenendo di aver fornito informazioni su condizioni economiche dell'Argentina, rating e rischio dei titoli, e censurando la ritenuta irrilevanza della prova testimoniale; 2) violazione dell'art. 29 del regolamento intermediari e omesso esame della supposta inadeguatezza delle operazioni e del portafoglio titoli; 3) violazione dell'art. 1227 c.c., per l'esclusione del concorso di colpa e del dovere del danneggiato di limitare il danno; 4) omessa pronuncia sulla domanda di manleva verso gli eredi dell'investitore; 5) omessa pronuncia sulla domanda, formulata in comparsa conclusionale d'appello, di improcedibilità dell'appello per sopravvenuto difetto di interesse a seguito di un'offerta di rimborso dello Stato argentino. La Corte ha ritenuto inadeguati gli investimenti e ha qualificato come irrilevanti le prove riferite agli obblighi informativi generali, reputando non decisiva la doglianza sulla diversa disciplina applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: ha confermato il giudizio di inadeguatezza degli investimenti e la conseguente applicazione degli obblighi informativi rafforzati; ha escluso che il comportamento degli investitori integri concorso colposo ex art. 1227 c.c. o violazione del dovere di limitare il danno; ha escluso il vizio di omessa pronuncia sulla manleva, rilevando che la domanda era stata trattata come subordinata e comunque assorbita; ha dichiarato inammissibile la censura sulla pretesa improcedibilità dell'appello perché sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21 TUF
richiama gli obblighi dell'intermediario finanziario nell'offerta e nell'esecuzione di servizi di investimento, con doveri informativi verso il cliente.
art. 28 Regolamento Consob n. 11522/1998
disciplina gli obblighi informativi generali dell'intermediario; la Corte distingue tali obblighi da quelli più rigorosi previsti per operazioni inadeguate.
art. 29 Regolamento Consob n. 11522/1998
si applica quando l'operazione è ritenuta inadeguata rispetto al profilo del cliente, imponendo obblighi informativi più penetranti.
art. 1227 c.c.
il concorso colposo del creditore e il dovere di limitare il danno richiedono, per operare, una condotta volontariamente rischiosa o quantomeno contraria alle comuni regole di prudenza.
art. 360 c.p.c.
i motivi di ricorso per omesso esame e omessa pronuncia sono scrutinati nei limiti propri del giudizio di legittimità, senza riesame del merito.
art. 345 c.p.c.
non possono essere introdotte per la prima volta in appello domande nuove; la Corte ha ritenuto tardiva la domanda risolutoria formulata solo nelle conclusioni.
art. 112 c.p.c.
l'omessa pronuncia presuppone la mancanza di qualsiasi statuizione su un capo di domanda; non ricorre se il giudice ha implicitamente o espressamente deciso la questione o se la questione è nuova e inammissibile.
art. 190 c.p.c.
la comparsa conclusionale serve solo a illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte e non consente di introdurre questioni nuove.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di intermediazione finanziaria, la verifica dell'adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo di rischio del cliente è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; se l'operazione è ritenuta inadeguata, l'intermediario è tenuto agli obblighi informativi rafforzati previsti dalla disciplina di settore.
- L'investitore che abbia una propensione al rischio non è per ciò solo esonerato dalla tutela informativa: la propensione al rischio non elimina il dovere dell'intermediario di fornire al cliente informazioni idonee a consentirgli una scelta consapevole tra investimenti rischiosi.
- La prova testimoniale volta a dimostrare l'assolvimento di obblighi informativi generali è irrilevante quando il giudice abbia accertato che l'operazione era inadeguata e che quindi gravavano obblighi informativi più stringenti.
- Il concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. e il dovere di attenuare il danno richiedono una condotta del danneggiato caratterizzata da consapevole esposizione a un rischio o da violazione delle comuni regole di prudenza; non basta il mero mancato affidamento su una successiva proposta dell'autore dell'illecito o dell'inadempimento.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice abbia comunque preso posizione sulla domanda, oppure quando la questione sia stata introdotta tardivamente con un atto che ha sola funzione illustrativa, come la comparsa conclusionale.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, quando la decisione impugnata sia sorretta da un accertamento fattuale coerente e motivato.
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