Cassazione Civile, Ordinanza n. 20230/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il recupero di somme asseritamente dovute su rapporti bancari intestati a una società poi estinta e garantiti da fideiussioni omnibus rilasciate da ex soci. Gli opponenti contestavano la debenza del saldo richiesto, la validità della clausola sugli interessi e della capitalizzazione trimestrale, la legittimità di commissione di massimo scoperto e TEG, l’applicabilità dell’art. 1194 c.c., nonché la nullità della fideiussione per indeterminatezza dell’oggetto. In primo grado il decreto era stato revocato solo in parte e l’opposizione era stata accolta limitatamente a un conto anticipi fatture; la Corte d’appello aveva poi respinto sia l’appello principale dei fideiussori sia quello incidentale della banca. In Cassazione i ricorrenti principali deducevano: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto generiche alcune censure in appello; 2) violazione degli artt. 1853 e 2697 c.c., dell’art. 119 TUB e dell’art. 210 c.p.c. per la ritenuta tardività o genericità delle contestazioni su CMS, TEG, rapporti di conto corrente connessi e anatocismo; 3) conseguente censura sulle spese. La banca resisteva e proponeva ricorso incidentale lamentando erronea valutazione degli estratti conto e della documentazione prodotta, ai sensi degli artt. 1988 e 2702 c.c. e dell’art. 215 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto il primo motivo del ricorso principale inammissibile per difetto di specificità, perché non riportava in modo adeguato il contenuto dell’atto di appello e non consentiva il controllo della censura. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, rilevando per un verso la mancata critica di una ratio decidendi autonoma sulla genericità della doglianza di usurarietà e, per altro verso, la genericità o astrattezza delle ulteriori censure su CMS, connessione dei rapporti, richiesta di esibizione e anatocismo, oltre alla mancata censura della ratio secondo cui sul rapporto accolto non era stata applicata alcuna capitalizzazione. Il terzo motivo è stato ritenuto meramente consequenziale e quindi inammissibile. Anche il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e presupponeva un diretto esame degli atti non consentito in sede di legittimità; inoltre non attaccava una ratio assorbente della decisione di merito relativa all’impossibilità di ricostruire il saldo in assenza di dati essenziali. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
La censura in appello deve essere specifica; non basta richiamare l’oggetto dei motivi senza trascriverne o sintetizzarne adeguatamente il contenuto, altrimenti la doglianza è inammissibile.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
Le censure di legittimità non possono risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o in deduzioni generiche prive di specifico confronto con le rationes decidendi.
art. 1853 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di rapporti bancari e compensazione/connessione dei conti, ma la Corte ne ha escluso l’utilizzabilità per censure generiche o non specificamente coltivate nei gradi di merito.
art. 2697 c.c.
Il ricorso non ha superato il vaglio di specificità e autosufficienza nel dedurre l’erronea ripartizione dell’onere probatorio.
art. 119 TUB
La doglianza sul rilascio/esibizione della documentazione bancaria è stata ritenuta inammissibile, anche perché non tempestivamente riproposta in appello.
art. 210 c.p.c.
L’ordine di esibizione non può essere riproposto in cassazione se la relativa richiesta non è stata ritualmente coltivata nel grado di merito.
art. 1194 c.c.
La censura sulla imputazione dei pagamenti è stata ritenuta generica e non idonea a scalfire la decisione di merito.
art. 1346 c.c.
Richiamato nella domanda di nullità della fideiussione per indeterminatezza dell’oggetto; la domanda è stata respinta in merito e tale statuizione non è stata scalfita in cassazione.
art. 1988 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale, ma la censura è stata considerata meramente di merito e non scrutinabile in cassazione.
art. 2702 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale con riferimento all’efficacia probatoria dei documenti prodotti; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché richiedeva una nuova valutazione degli atti.
art. 215 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale, ma la critica si è risolta in una contestazione di merito non consentita in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, da parte di entrambe le parti ricorrenti.
Massime di principio
- In sede di cassazione, la censura che investe la declaratoria di genericità di un motivo di appello è inammissibile se non riproduce in modo puntuale il contenuto del motivo stesso e non consente il controllo della decisione impugnata.
- Per evitare l’inammissibilità, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata; la mancata critica di anche una sola ratio assorbente rende la censura inidonea.
- Le doglianze relative a usura bancaria, commissione di massimo scoperto, anatocismo, connessione di rapporti e richiesta di esibizione documentale devono essere formulate in modo concreto e specifico, con puntuale indicazione dei fatti e delle richieste dedotte nei gradi di merito; altrimenti sono inammissibili per genericità o difetto di autosufficienza.
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito delle risultanze documentali o probatorie; le censure che mirano a ottenere una diversa lettura degli atti sono inammissibili.
- La domanda di nullità della fideiussione per indeterminatezza dell’oggetto non può essere accolta se il contratto indica un importo massimo garantito e l’oggetto della garanzia risulta determinato o determinabile, secondo l’accertamento di merito non efficacemente censurato.
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