Cassazione Civile, Ordinanza n. 09719/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relative all'anno 2007 emesso nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica e di altri due soggetti. L'atto richiamava per relationem le risultanze del processo verbale di constatazione redatto a seguito di verifica fiscale, dal quale emergeva, tra l'altro, la violazione dell'art. 25, comma 5, L. 133/1999 per mancata tracciabilità di versamenti superiori a euro 516,46, con conseguente perdita del regime agevolato previsto dalla L. 398/1991. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato accolto, ma in appello la CTR aveva accolto l'impugnazione dell'Agenzia ritenendo fondate le pretese erariali e sussistenti i presupposti per il raddoppio dei termini decadenziali. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato non nuova, in appello, la questione relativa alla mancata tracciabilità dei versamenti e alla perdita del regime agevolato; 2) violazione degli artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972, nonché dell'art. 1, comma 132, L. 208/2015, per avere riconosciuto applicabile il raddoppio dei termini di accertamento; 3) omesso esame di fatto decisivo in relazione alla disciplina del raddoppio dei termini.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che la contestazione sulla mancata tracciabilità dei versamenti era già parte integrante della motivazione per relationem dell'avviso di accertamento, sicché non costituiva questione nuova in appello e correttamente la CTR l'aveva esaminata. Ha rigettato anche il secondo e il terzo motivo, confermando che, per gli avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta interessati, il raddoppio dei termini presuppone l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. 74/2000, indipendentemente dalla effettiva presentazione della denuncia, dall'esito del procedimento penale o dalla prescrizione del reato, e che la disciplina sopravvenuta della L. 208/2015 non incideva sulla fattispecie secondo i regimi transitori richiamati. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel processo tributario non possono essere introdotte questioni nuove in appello; tuttavia una contestazione già ricompresa nella motivazione per relationem dell'avviso di accertamento non ha carattere di novità.
La mancata tracciabilità di versamenti di importo superiore alla soglia prevista è elemento rilevante ai fini dell'accesso al regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche.
Il mancato rispetto dei requisiti richiamati dall'accertamento comporta la non accessibilità al regime fiscale agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche.
art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973
Nel testo applicabile ratione temporis il raddoppio dei termini di accertamento richiede l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari, non la sua effettiva presentazione.
art. 57, comma 3, d.P.R. 633/1972
Per l'IVA, nei testi applicabili ratione temporis, il raddoppio dei termini opera in presenza dell'obbligo di denuncia penale per reati tributari.
L'obbligo di denuncia penale costituisce il presupposto rilevante per l'operatività del raddoppio dei termini in ambito tributario.
La configurabilità astratta di uno dei reati tributari previsti dal decreto è sufficiente a far insorgere l'obbligo di denuncia e, quindi, il raddoppio dei termini.
art. 1, comma 132, L. 208/2015
La disciplina sopravvenuta sui termini di accertamento non si applica alla fattispecie secondo i regimi transitori richiamati dalla Corte.
art. 2, comma 3, d.lgs. 128/2015
La nuova disciplina non si applica agli avvisi già notificati entro il 2 settembre 2015 né agli atti preceduti da PVC o inviti conosciuti dal contribuente entro tale data e seguiti dalla notifica dell'atto impositivo o sanzionatorio entro il 31 dicembre 2015.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, una questione già inclusa nella motivazione per relationem dell'avviso di accertamento non può essere qualificata come nuova in appello, poiché è già parte del thema decidendum sin dal primo grado.
- La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è legittima quando rinvia a un PVC o ad altri atti già conosciuti dal contribuente, senza necessità di autonoma rielaborazione analitica da parte dell'Ufficio.
- Il raddoppio dei termini di accertamento per imposte dirette e IVA, nei testi applicabili ratione temporis, presuppone l'obbligo di presentazione della denuncia penale per reati tributari, e non la sua effettiva presentazione o l'esito del procedimento penale.
- Ai fini del raddoppio dei termini rileva l'astratta configurabilità di un reato tributario idoneo a far sorgere l'obbligo di denuncia, restando irrilevanti l'archiviazione, la prescrizione o la tardività della denuncia.
- Le modifiche legislative sopravvenute sui termini di accertamento non si applicano automaticamente agli atti relativi a periodi d'imposta pregressi quando operano specifici regimi transitori che ne limitano l'efficacia temporale.
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