Cassazione Civile, Ordinanza n. 09681/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato imposta, interessi e sanzioni a seguito della revoca dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa, ritenendo che l'unità immobiliare acquistata avesse caratteristiche di immobile di lusso. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto, ma la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi di ricorso contro la sentenza d'appello; successivamente ha anche depositato istanza di sospensione e domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del d.l. n. 119/2018, con prova del versamento dell'importo dovuto, e poi ha chiesto la trattazione per far dichiarare cessata la materia del contendere. L'Agenzia ha resistito chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha rilevato che la controversia rientrava tra quelle definibili con la procedura agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018, che la domanda era stata presentata tempestivamente con pagamento integrale del valore della lite, che non risultava un rigetto dell'istanza entro il termine previsto e che non era stata proposta nei termini una valida istanza di trattazione. Ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, conseguente alla definizione agevolata della controversia e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti a una decisione nel merito. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Le controversie tributarie pendenti, anche in cassazione, possono essere definite con domanda del contribuente e pagamento dell'importo pari al valore della lite; la presentazione dell'istanza e del versamento produce la sospensione del giudizio e, in mancanza di rigetto e di tempestiva istanza di trattazione, conduce alla definizione agevolata e all'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
art. 12, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato come criterio per determinare il valore della controversia ai fini della definizione agevolata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la norma in base alla quale il ricorrente ha depositato memoria nel procedimento camerale.
art. 149 c.p.c.
È richiamato per la notifica del controricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate.
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La presentazione della domanda di definizione agevolata comporta la sospensione del processo nei termini previsti dalla disciplina speciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, qualificandolo come misura eccezionale e di stretta interpretazione.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti in Cassazione, la definizione agevolata prevista dalla normativa speciale può determinare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, purché l'istanza sia tempestiva e corredata dal pagamento integrale dovuto.
- Ai fini della definizione agevolata, il valore della controversia va determinato secondo il criterio previsto dal processo tributario, e l'esistenza della prova del versamento è decisiva per l'efficacia della domanda.
- Se l'istanza di definizione agevolata non viene respinta entro il termine previsto e nessuna parte chiede la trattazione entro il termine fissato dalla legge, il processo si estingue per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica automaticamente ai giudizi definiti per estinzione conseguente a una disciplina agevolativa speciale, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09664/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09665/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09671/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09672/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09685/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09686/2023 del 12/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →