Cassazione Civile, Ordinanza n. 09671/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il privato aveva convenuto Roma Capitale chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dal sequestro e dalla successiva confisca di un veicolo di sua proprietà, utilizzato per commercio itinerante. Sosteneva che il provvedimento amministrativo fosse illegittimo perché egli era munito di valida autorizzazione e che, a seguito dell’opposizione ex L. n. 689/1981, il Tribunale aveva annullato le determinazioni dirigenziali riconoscendo la validità del titolo. Deduceva inoltre che il mezzo, affidato a custodia, fosse stato danneggiato e reso inutilizzabile, con conseguente perdita di reddito per il mancato esercizio dell’attività commerciale. In appello la domanda era stata respinta per difetto di prova della colpa o del dolo della PA e del danno. Nel ricorso per cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla censura relativa alla condotta della polizia locale; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., cioè la consapevolezza degli agenti dell’esistenza dell’autorizzazione; 3) violazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 29 D.Lgs. 114/1998, sostenendo che la colpa della PA dovesse presumersi perché era stata applicata la sanzione più grave pur in presenza di un titolo autorizzativo; 4) violazione dell’art. 28 Cost. per avere la Corte di merito rilevato il difetto di legittimazione passiva di Roma Capitale senza evocare in giudizio anche i funzionari persone fisiche; 5) violazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 c.c. e 15 c.p.c. per ultrapetizione e per erronea esclusione della prova del danno e della sua quantificazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi due motivi perché la questione era stata comunque esaminata dal giudice di merito e non era stato allegato in modo adeguato un vero omesso esame; ha ritenuto infondato il terzo motivo affermando che la responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione non deriva automaticamente dall’illegittimità del provvedimento, ma richiede la prova della colpa o del dolo, e che nel caso di specie l’errore degli agenti era stato interpretativo; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché il richiamo al difetto di legittimazione passiva costituiva una ratio solo secondaria; ha ritenuto infondato il quinto motivo perché, una volta impugnata la statuizione sull’an debeatur, restava devoluta anche la questione del danno, che in ogni caso non risultava provata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
omessa pronuncia; ultrapetizione
La censura ex art. 112 c.p.c. è stata esclusa perché la questione risultava comunque esaminata dal giudice di merito; non ricorre ultrapetizione se la pronuncia segue la devoluzione dell'an debeatur e delle questioni consequenziali.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato come parametro dei vizi processuali denunciati, ma le doglianze sono state respinte perché non sussistenti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo è inammissibile se non individua in modo puntuale il fatto decisivo omesso e si risolve nella richiesta di una diversa lettura del merito.
art. 2043 c.c.
La responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione non è conseguenza automatica dell'illegittimità dell'atto, ma richiede la prova della condotta colposa o dolosa e del danno.
art. 29 D.Lgs. 114/1998
L'errore di qualificazione della fattispecie sanzionatoria, in presenza di incertezza interpretativa, non integra di per sé colpa della PA.
art. 28 Cost.
Il richiamo al coinvolgimento dei funzionari persone fisiche è stato ritenuto non decisivo, perché la doglianza sul difetto di legittimazione passiva costituiva una ratio secondaria.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare il danno grava sull'attore; la mancata dimostrazione del pregiudizio comporta il rigetto della domanda risarcitoria.
art. 15 c.p.c.
È menzionato nel motivo sul danno, ma la Corte non ne ha tratto un principio autonomo rilevante nel decidere.
L. n. 689/1981, artt. 22 ss.
L'opposizione ai provvedimenti amministrativi di sequestro e confisca è richiamata come antecedente che ha condotto all'annullamento delle determinazioni dirigenziali.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'illegittimità di un provvedimento amministrativo non comporta automaticamente la responsabilità risarcitoria dell'amministrazione: occorre sempre allegare e provare anche l'elemento soggettivo della colpa o del dolo e il danno-conseguenza.
- L'errore interpretativo della pubblica amministrazione, quando la norma applicata presenti margini di incertezza o non vi siano precedenti univoci, non è di per sé sufficiente a fondare la colpa aquiliana.
- Il vizio di omessa pronuncia o di ultrapetizione non è configurabile quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione devoluta, anche richiamando la motivazione del primo giudice e applicando il principio di diritto ritenuto decisivo.
- Nel giudizio risarcitorio, l'attore deve provare il danno allegato; la mera deduzione della pretesa illegittimità dell'atto o della lesione subita non basta se non è dimostrato il pregiudizio in concreto.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del merito se non si denuncia un vero omesso esame di un fatto storico decisivo o un vizio motivazionale radicale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09664/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09665/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09672/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09681/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09685/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09686/2023 del 12/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →