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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09685/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Una proprietaria di fondo confinante ha agito in giudizio lamentando che la vicina avesse realizzato, sul proprio immobile, una nuova costruzione e una scala esterna in violazione delle distanze legali e del regolamento edilizio comunale, con apertura di vedute abusive e illegittime verso il terrazzo e la parete del proprio fabbricato. Il Tribunale ha accolto solo in parte le domande, ordinando la demolizione della scala sul prospetto nord e la trasformazione o chiusura di alcune aperture, oltre al risarcimento del danno. La Corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo applicabile la disciplina inderogabile dell'art. 9 del d.m. 1444/1968, prevalente sulle norme locali, e qualificando la scala come corpo di fabbrica computabile. In cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 9 d.m. 1444/1968 e del regolamento edilizio comunale, violazione dell'art. 116 c.p.c., vizio motivazionale; ha sostenuto che la costruzione rispettasse le distanze dal confine, che le aperture riguardassero vani non abitabili e chiostrine, che non vi fosse fronteggiamento rilevante con la parete cieca, che dovesse operare il principio di prevenzione e che leggi regionali siciliane consentissero una deroga alla distanza minima. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, assumendo che, essendo le sue domande fondate e l'appello incidentale inammissibile, le spese non potessero essere compensate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto tutte le censure del primo motivo inammissibili ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché la sentenza impugnata si era conformata alla giurisprudenza consolidata: l'art. 9 d.m. 1444/1968 ha efficacia di legge statale e prevale sui regolamenti locali; si applica anche in presenza di chiostrine; la distanza di 10 metri opera quando vi sia almeno una parete finestrata, anche solo in parte; la presenza di parete cieca non esclude la disciplina; il principio di prevenzione non vale se la costruzione è nuova e la parte è prevenuta; la scala, per caratteristiche di consistenza e stabilità, può integrare costruzione ai fini delle distanze; la deroga regionale invocata non era pertinente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi, essendo la ricorrente rimasta soccombente nei gradi di merito, e perché la regolazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444

    ha efficacia inderogabile di legge statale e impone la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate, prevalendo sui regolamenti locali per inserzione automatica nei rapporti tra privati

  • art. 41-quinquies l. 17 agosto 1942, n. 1150

    costituisce il fondamento della precettività inderogabile della disciplina sulle distanze del d.m. 1444/1968

  • art. 873 c.c.

    la disciplina regolamentare sulle distanze si innesta come norma integrativa della disposizione codicistica

  • art. 875, comma 2, c.c.

    richiamato come eventuale strumento operativo nei casi in cui il preveniente abbia violato il limite legale

  • art. 91 c.p.c.

    le doglianze sulle spese sono state ritenute inammissibili perché la statuizione sulle spese di lite è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, ma le relative doglianze sono state ritenute inammissibili

  • art. 360 c.p.c.

    norma di riferimento per le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, ma i motivi non sono stati ritenuti ammissibilmente articolati

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata si è conformata alla giurisprudenza di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 18 l. regionale siciliana n. 16 del 2016

    la deroga ivi prevista è stata ritenuta non applicabile perché la costruzione non rientrava negli interventi contemplati dalla norma

  • l. n. 55 del 2019

    invocata dalla ricorrente come fonte di deroga, ma ritenuta non pertinente alla fattispecie

  • art. 10.19 NTA del piano regolatore del Comune di Nizza di Sicilia

    norma locale richiamata ma recessiva rispetto alla disciplina statale inderogabile sulle distanze

Massime di principio

  • La disciplina delle distanze minime tra fabbricati dettata dall'art. 9 del d.m. 1444/1968, essendo espressione di una norma statale inderogabile, prevale sulle contrastanti previsioni dei regolamenti edilizi locali e si applica direttamente nei rapporti tra privati.
  • Ai fini dell'art. 9 del d.m. 1444/1968, la distanza di 10 metri va osservata anche se una sola delle pareti fronteggiantisi è finestrata e anche se l'altra è cieca; è sufficiente che in un segmento della parete vi sia il fronteggiamento rilevante.
  • La norma sulle distanze tutela salubrità e sicurezza degli spazi tra edifici, non la sola riservatezza; perciò opera anche in presenza di chiostrine, cortili o pozzi luce.
  • Il principio di prevenzione non opera allo stesso modo quando si controverta di una nuova costruzione o di una ricostruzione che non consente di qualificare il soggetto come preveniente rispetto alla situazione originaria.
  • Le sporgenze esterne di un fabbricato possono integrare "costruzione" ai fini delle distanze legali quando, per consistenza e stabilità, abbiano natura di corpo di fabbrica e non di mero elemento ornamentale o accessorio.
  • Le censure di legittimità che si limitino a contrapporre una diversa lettura dei fatti o a contestare una valutazione conforme a giurisprudenza consolidata sono inammissibili ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.
  • Le doglianze sulle spese di lite non sono sindacabili in cassazione quando investono il potere discrezionale del giudice di merito, salvo violazione dei limiti legali o assoluto difetto di motivazione.
  • Le deroghe urbanistico-edilizie regionali o speciali non si applicano automaticamente, ma solo se la fattispecie concreta rientra nei presupposti tipizzati dalla norma derogatoria.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareProveImpugnazioniSpese di lite
RamiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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