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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09664/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES 2006 emesso nei confronti della società, ritenuta "non operativa" ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 724/1994 per mancato superamento del c.d. test di operatività. La società aveva costituito una s.r.l. mediante conferimento di ramo d'azienda, ne era divenuta socio unico e aveva ottenuto dalla stessa il diritto di usare un marchio commerciale dietro pagamento di royalties. Nel 2006 il marchio non aveva prodotto ricavi tali da consentire il superamento dei parametri legali. La contribuente aveva presentato interpello disapplicativo: questo era stato accolto solo in parte, mentre era stata respinta la richiesta relativa ai ricavi del marchio. In giudizio di merito la CTP aveva accolto il ricorso della società, ma la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo che la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo richiedesse situazioni oggettive estranee alla normale attività aziendale, non adeguatamente provate. In cassazione la società ha dedotto: omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. per mancata considerazione della documentazione su crisi del settore, concorrenza e aumento dei costi; nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 7 d.lgs. 546/1992, 2697 c.c. e 6, comma 4, l. 212/2000 nella valutazione delle prove; violazione degli artt. 2697 e 2728 c.c. sul riparto dell'onere probatorio e sulle presunzioni legali; violazione dell'art. 30 l. 724/1994, dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973 e dell'art. 53 Cost.; nullità della sentenza per motivazione apparente e mancato esame dell'assolvimento dell'onere probatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo, ritenendo che le censure mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e della documentazione probatoria, operazione preclusa in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto infondati il quarto e il quinto motivo. Ha affermato che, in tema di società di comodo, la presunzione di non operatività è superabile solo dimostrando oggettive situazioni straordinarie ed estranee alle normali vicende aziendali che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi minimi, e che nel caso concreto la CTR aveva effettivamente esaminato gli elementi e i documenti prodotti, giudicandoli non idonei a provare tali circostanze. Ha infine escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza di merito conteneva un iter logico comprensibile e controllabile. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia; è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 30 l. 724/1994

    La norma introduce una presunzione legale relativa di non operatività quando la società non supera il test quantitativo; la disapplicazione è possibile solo provando oggettive situazioni straordinarie estranee alla normale dinamica aziendale che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi o del reddito minimi.

  • art. 37-bis d.P.R. 600/1973

    È richiamato come base dell'istituto dell'interpello disapplicativo; il successivo abbandono della norma non incide, per i richiami normativi, sul sistema dell'interpello oggi ricondotto all'art. 10-bis l. 212/2000.

  • art. 53 Cost.

    È evocato dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa violazione della norma nel trattamento fiscale delle società non operative.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o per la richiesta di una nuova valutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Le doglianze sulla motivazione e sulla valutazione delle prove sono scrutinabili solo se integrano un vero vizio processuale o una motivazione mancante/apparente, non quando mirano a una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non è ravvisata poiché il giudice di merito ha valutato le prove acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte esclude che la CTR abbia attribuito efficacia probatoria diversa da quella legale o abbia omesso la valutazione delle prove.

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente in tema di prova nel processo tributario, ma non ritenuto violato.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di dimostrare le oggettive situazioni idonee a disapplicare la disciplina grava sulla società contribuente.

  • art. 2728 c.c.

    La disciplina delle presunzioni legali relative consente la prova contraria, ma questa deve essere concreta e idonea a superare la presunzione di non operatività.

  • art. 6, comma 4, l. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'esito.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La sentenza è ritenuta motivata in modo sufficiente e comprensibile, non apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione della CTR è considerata conforme al minimo costituzionale.

  • art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria regionale è reputata esistente e controllabile.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione al preteso vizio di motivazione, ma non accolto.

  • art. 111, comma 6 Cost.

    La motivazione della sentenza impugnata raggiunge il minimo costituzionale richiesto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La disciplina delle società di comodo opera su una presunzione legale relativa: il mancato superamento del test di operatività determina la non operatività, salvo prova contraria specifica della contribuente.
  • Per ottenere la disapplicazione della disciplina antielusiva non basta allegare generiche difficoltà di mercato o una documentazione non idonea: occorre dimostrare oggettive situazioni straordinarie, estranee alle normali vicende aziendali, che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi o del reddito minimi.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio; il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata analisi di singoli documenti o elementi istruttori.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è configurabile quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato le prove e ne abbia dato una valutazione, ancorché non condivisa dalla parte soccombente.
  • La motivazione è solo "apparente" quando non consente di comprendere il ragionamento decisorio; non lo è quando la sentenza espone, pur sinteticamente, gli elementi di fatto e le ragioni della scelta compiuta dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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