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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09665/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia origina da un rapporto negoziale complesso: una società aveva stipulato un contratto di affitto d'azienda per gestire un residence turistico in alcuni locali di Verona e, contestualmente, un contratto di locazione con la proprietaria di tutte le unità immobiliari del compendio. La proprietaria aveva poi agito per il rilascio di una unità immobiliare adibita a sgombero-lavanderia, ottenendo in primo e secondo grado l'accertamento dell'occupazione sine titulo; il ricorso per cassazione avverso quella decisione era stato in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile. Successivamente la società soccombente aveva promosso revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., deducendo la sopravvenienza di documenti che avrebbero dimostrato una diversa consistenza degli immobili oggetto di controversia. La corte territoriale aveva dichiarato inammissibile la revocazione ritenendo che i documenti fossero anteriori alla sentenza da revocare e, quindi, producibili nel giudizio concluso nel 2010. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 395, n. 3, c.p.c. e degli artt. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., sostenendo che il documento decisivo (verbale di sequestro del 2011) fosse sopravvenuto rispetto alla sentenza di appello e comunque anteriore alla decisione di cassazione del 2012; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che dagli atti e dal contratto di locazione risultasse che il locale controverso era compreso tra gli immobili effettivamente locati e che la corte di merito avrebbe erroneamente escluso la decisività dei documenti. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo perché il documento posto a base della revocazione deve essere anteriore alla sentenza che si chiede di revocare, non rilevando che sia anteriore a una successiva decisione di cassazione nello stesso processo; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a contestare un apprezzamento di fatto sulla decisività e sull'efficacia probatoria dei documenti, sindacabile in cassazione solo nei limiti della motivazione ed in ogni caso non adeguatamente specificato nel ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che ai fini della revocazione per scoperta di documenti il documento deve essere anteriore alla sentenza revocanda, e non è sufficiente che sia anteriore a una successiva decisione di cassazione. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo, perché mirava a sollecitare una rivalutazione di merito sull'efficacia probatoria e sulla decisività dei documenti prodotti in revocazione, valutazione rimessa al giudice di merito se congruamente motivata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 3, c.p.c.

    La revocazione per scoperta di documenti presuppone che il documento sia anteriore alla sentenza impugnata e non producibile per causa non imputabile alla parte; non è sufficiente che il documento sia anteriore a una decisione successiva dello stesso procedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro di censura per la dedotta violazione della disciplina sulla revocazione, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta violazione processuale, ma senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo fondato sull'omesso esame è stato dichiarato inammissibile perché tendeva in realtà a contestare una valutazione di fatto sulla decisività del documento.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato dalla corte territoriale nella condanna alle spese del giudizio di revocazione, secondo il testo della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato posto a fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione per sopravvenienza di documenti, il documento decisivo deve essere anteriore alla sentenza che si intende revocare; la sua anteriorità rispetto ad altre decisioni rese nello stesso procedimento non è sufficiente.
  • La decisività e l'efficacia probatoria del documento prodotto a sostegno della revocazione sono oggetto di apprezzamento del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è congrua.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste dell'omesso esame o della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove è inammissibile.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione chiara del fatto decisivo asseritamente omesso e del suo effettivo rilievo, non essendo sufficiente una contestazione generica della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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