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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09672/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (medico)

La controversia

La sentenza riguarda due ricorsi distinti, riuniti solo ai fini della trattazione. Nel primo, le amministrazioni statali impugnavano la decisione della Corte d'appello che aveva confermato, sia pure solo in parte, la condanna al pagamento in favore di un medico specializzando per il periodo 1989-1992, deducendo: (i) l'erronea affermazione della contumacia del medico in appello, nonostante fosse invece appellante; (ii) la violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere la Corte considerato provata l'eccezione di intervenuto pagamento di quanto già corrisposto al medico. Nel secondo ricorso, proposto da altra medico specializzanda, si censurava la statuizione di merito che aveva ritenuto prescritto il diritto all'adeguata remunerazione, sostenendo che il termine di prescrizione non potesse decorrere prima dell'adozione di atti applicativi o comunque non potesse decorrere per l'incertezza normativa; in particolare si invocava l'art. 11 della L. n. 370/1999, assumendo che il termine non valesse per i medici non destinatari di sentenze passate in giudicato e che, per i medici specializzandi ante 1991, l'inadempimento statale fosse perdurante e quindi il dies a quo dovesse essere differito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al ricorso delle amministrazioni, ha ritenuto che i motivi difettassero di specificità: pur essendo errata la qualificazione del medico come contumace, il ricorso non chiariva in modo puntuale come e in quali termini l'eccezione di pagamento fosse stata dedotta e se fosse stata devoluta al giudice d'appello secondo le regole della mancata contestazione. Quanto al ricorso della medico specializzanda, la Corte ha ribadito l'orientamento secondo cui la prescrizione del diritto decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, perché tale legge ha riconosciuto il beneficio solo ad alcuni soggetti ed ha implicitamente escluso gli altri; l'argomento dell'incertezza interpretativa non impedisce il decorso della prescrizione, poiché rileva solo l'impossibilità giuridica di esercizio del diritto, non gli ostacoli di fatto o i dubbi giurisprudenziali. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione delle controparti. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente successiva di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 161 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per censurare vizi motivazionali della sentenza d'appello, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità.

  • art. 161 c.p.c.

    invocato come norma processuale violata, senza esito favorevole per le ricorrenti.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura sulla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per sostenere che la mancata contestazione dell'eccezione di pagamento avrebbe dovuto condurre a ritenerla provata; la Corte ha però dichiarato inammissibile il motivo per mancanza di specificità e perché la prova da non contestazione non è rilevabile d'ufficio.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    base formale delle censure prospettate dalle amministrazioni; la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità.

  • art. 11 L. n. 370/1999

    la Corte ha ribadito che la norma, entrata in vigore il 27 ottobre 1999, segna il dies a quo della prescrizione per le pretese dei medici specializzandi non ricompresi nei benefici riconosciuti dalla legge.

  • art. 2935 c.c.

    l'impossibilità di far valere il diritto rilevante per impedire la prescrizione è solo quella di natura giuridica; non valgono incertezze interpretative o giurisprudenziali, che costituiscono impedimenti di fatto.

  • art. 30-bis c.p.c.

    richiamato nel testo come ragione di inammissibilità del ricorso della ricorrente successiva.

  • art. 360-bis c.p.c.

    richiamato nel dispositivo per dichiarare inammissibile il ricorso della ricorrente successiva, in quanto conforme alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    utilizzato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente successiva.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato quale norma inserita nel sistema del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che deduce la mancata considerazione di un fatto ritenuto provato per non contestazione deve indicare in modo specifico il contenuto degli atti difensivi delle parti e mostrare puntualmente la mancata o generica contestazione; altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • La prova derivante dalla non contestazione non è rilevabile d'ufficio: la relativa questione deve essere dedotta e coltivata dalle parti nei gradi di merito.
  • Ai fini dell'art. 2935 c.c., impedisce la decorrenza della prescrizione soltanto l'impossibilità giuridica di esercitare il diritto; non rilevano dubbi interpretativi, incertezze giurisprudenziali o ostacoli meramente fattuali.
  • Per le pretese dei medici specializzandi relative alla mancata adeguata remunerazione, la prescrizione decorre dalla data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, che ha riconosciuto il beneficio solo ad alcuni e ha escluso gli altri.
  • Quando il giudice di merito accerta la prescrizione sulla base di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura della norma, senza confrontarsi con tale consolidato principio, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInvalidità
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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