Cassazione Civile, Ordinanza n. 23111/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, laureati in medicina e iscritti tra il 2006 e il 2013 a corsi di formazione in medicina generale, avevano agito contro lo Stato sostenendo che, durante la frequenza del corso, avevano percepito una borsa di studio inferiore rispetto a quella riconosciuta ai medici iscritti alle scuole di specializzazione post lauream. Assumevano che i due percorsi formativi fossero sostanzialmente sovrapponibili e che il diverso trattamento economico fosse irragionevole, discriminatorio e contrario al diritto comunitario. Chiedevano quindi il risarcimento del danno, quantificato in euro 15.000 per ciascun anno di corso. Nel ricorso per cassazione hanno riproposto, sostanzialmente mediante trascrizione dell’atto di appello, due motivi: con il primo hanno denunciato la violazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento da omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie, deducendo l’esistenza di un obbligo dell’ordinamento UE di parità di trattamento e di adeguata remunerazione; con il secondo hanno lamentato la mancata rivalutazione e l’adeguamento triennale della borsa, sostenendo che non potesse applicarsi il blocco delle retribuzioni pubbliche e che il mancato adeguamento li avesse resi deteriore rispetto agli specializzandi. Hanno inoltre evocato varie fonti interne e comunitarie, nonché l'art. 112 c.p.c. per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur rasentando l'inammissibilità perché integralmente trascritto dall'atto d'appello, potesse comunque essere esaminato nel merito in applicazione del principio di interpretazione favorevole alla decisione di merito in presenza di atti processuali ambigui. Nel merito, ha escluso che esista nell'ordinamento dell'Unione un obbligo di trattare in modo paritario i medici iscritti ai corsi di formazione in medicina generale e quelli iscritti alle scuole di specializzazione, osservando che la materia è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri e che non è ricavabile dal diritto UE la misura dell'adeguata remunerazione. Ha inoltre rilevato la diversa natura, finalità e organizzazione dei due percorsi formativi, idonea a giustificare trattamenti economici differenziati. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che i ricorrenti, in sostanza, pretendessero il risarcimento per una scelta legislativa non imposta da vincoli sovranazionali né costituzionalmente necessitata, dunque non integrare un illecito. Ha anche ribadito, in via aggiuntiva, che la pretesa relativa ad adeguamento annuale e indicizzazione triennale della borsa era comunque infondata, richiamando un precedente identico. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con condanna al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 10 Cost.
richiamato dai ricorrenti tra le fonti asseritamente violate; la Corte non ne trae una regola utile alla domanda risarcitoria e nega che sussista un obbligo giuridico dello Stato nei termini prospettati.
artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi c.c.
menzionati nel ricorso come norme interpretative e di coordinamento, ma non risultano decisive nella soluzione della controversia.
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
invocato dai ricorrenti per sostenere il diritto alla borsa/adeguamento; la Corte esclude che da tali fonti derivi un obbligo di adeguata remunerazione desumibile in concreto dal diritto comunitario.
richiamato come base normativa della formazione specialistica e della comparazione tra corsi; la Corte valorizza la diversità dei percorsi e nega la parità automatica di trattamento economico.
richiamato nel secondo motivo, ma la Corte non ravvisa alcuna decisività della doglianza nel merito.
art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.
utilizzato per rinviare alle argomentazioni di un precedente conforme, senza ripeterle integralmente.
richiamato ai fini della liquidazione delle spese con maggiorazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 5 Trattato CEE
invocato nel primo motivo tra le norme comunitarie asseritamente violate.
art. 189 Trattato CEE
invocato nel primo motivo tra le norme comunitarie asseritamente violate.
Direttiva 86/457/CEE
richiamata dai ricorrenti come fonte del preteso obbligo di remunerazione/parità; la Corte nega che essa imponga la parità economica invocata.
Direttiva 75/362/CEE
richiamata dai ricorrenti nel quadro delle fonti europee asseritamente violate.
Direttiva 75/363/CEE
richiamata dai ricorrenti nel quadro delle fonti europee asseritamente violate.
Direttiva 82/76/CEE
richiamata dai ricorrenti; la Corte osserva che l'obbligo di adeguata remunerazione non consente di desumerne la misura dal diritto comunitario.
Direttiva 93/16/CEE
richiamata dai ricorrenti nel complesso delle fonti europee asseritamente violate.
Direttiva 2005/36/CE
richiamata dai ricorrenti nel complesso delle fonti europee asseritamente violate.
art. 7, comma 1, d.l. 384/1992
evocato dai ricorrenti per escludere l'applicazione del blocco delle retribuzioni pubbliche alla borsa di studio; la Corte non accoglie la censura.
art. 7, comma 5, d.l. 384/1992
richiamato nel secondo motivo insieme ad altre disposizioni di proroga o coordinamento; non è ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento.
richiamato nel secondo motivo in relazione alle proroghe del blocco e degli adeguamenti.
richiamato nel secondo motivo come norma di proroga o coordinamento del regime economico; non conduce all'accoglimento.
art. 32, comma 12, L. 449/1997
richiamato nel secondo motivo in relazione ai limiti all'adeguamento delle somme percepite.
richiamato nel secondo motivo come disposizione di proroga o coordinamento.
richiamato nel secondo motivo come disposizione di proroga o coordinamento.
richiamato espressamente anche nel secondo motivo; la Corte non vi ravvisa una base per la pretesa risarcitoria.
art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266
richiamato nel secondo motivo nell'elenco delle fonti asseritamente applicabili al trattamento economico.
art. 8 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517
richiamato nel secondo motivo come ulteriore fonte normativa della disciplina economica.
Massime di principio
- In materia di responsabilità dello Stato per omesso o tardivo recepimento di direttive o per asserita violazione del diritto dell'Unione, la domanda risarcitoria presuppone l'esistenza di un obbligo giuridico specifico e attuale imposto dal diritto sovranazionale; se l'ordinamento UE lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità, non può configurarsi un illecito per la scelta legislativa adottata.
- Non è consentito desumere dal diritto dell'Unione, in assenza di una disciplina puntuale, la misura dell'adeguata remunerazione dovuta ai partecipanti a corsi di formazione medica; il giudice non può sostituirsi al legislatore nel determinare il quantum economico non predeterminato dalle fonti europee.
- Il confronto tra due percorsi formativi può legittimare trattamenti economici diversi quando i corsi abbiano finalità, organizzazione, titolo conseguito e collocazione istituzionale differenti; la sola affinità professionale non basta a fondare una pretesa di parità retributiva.
- La riproduzione integrale in cassazione dell'atto di appello non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso se, nonostante la tecnica redazionale censurabile, il contenuto consente comunque di individuare la base giuridica e il nucleo della doglianza.
- La responsabilità risarcitoria dello Stato non può essere invocata per contestare una mera opzione di politica legislativa non imposta da norme superiori o da vincoli costituzionali, poiché in tal caso manca il fatto illecito rilevante.
- Quando una censura si risolve nella richiesta di applicare in via analogica a un caso non regolato un trattamento economico previsto per un diverso istituto, il giudice deve verificare la reale omogeneità delle fattispecie prima di ammettere l'estensione della disciplina.
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