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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23088/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (bookmaker)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012 con cui l'Agenzia ha recuperato a tassazione l'imposta unica sulle scommesse concluse da giocatori italiani con un bookmaker stabilito a Malta, ritenendo soggetti obbligati in solido la società estera e il centro di trasmissione dati operante in Italia per suo conto. La Commissione regionale aveva accolto solo il profilo sanzionatorio, respingendo il resto delle doglianze. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 56 ss. TFUE e dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, per asserita incompatibilità della disciplina interna sull'imposta unica con il diritto UE; richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 2) violazione delle norme interne sul presupposto soggettivo e territoriale dell'imposta, sostenendo che il tributo non fosse dovuto nei suoi confronti; 3) violazione dei principi unionali e del legittimo affidamento, per l'effetto innovativo e imprevedibile della legge di interpretazione autentica del 2010; 4) violazione dell'art. 401 della direttiva 2006/112/CE, assumendo che l'imposta unica avesse carattere di imposta sul volume d'affari. L'Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale contro l'annullamento delle sanzioni, deducendo che per il 2012 non vi era alcuna obiettiva incertezza normativa e quindi non operava l'esimente sanzionatoria.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso principale della società. Ha ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiamando la giurisprudenza unionale già formatasi sulla materia. Nel merito ha confermato che, per l'anno 2012, l'imposta unica sulle scommesse è dovuta anche dal bookmaker estero privo di concessione e che la disciplina interna non è discriminatoria né contraria al diritto UE; ha inoltre escluso la violazione del diritto di difesa per la mancata traduzione dell'avviso di accertamento. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia, cassando la sentenza nella parte in cui aveva escluso le sanzioni, e decidendo nel merito con il rigetto integrale del ricorso originario anche su tale profilo, perché per il 2012 non ricorreva alcuna obiettiva incertezza normativa dopo la legge interpretativa del 2010. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente principale, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate limitatamente al ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 56 TFUE

    La disciplina interna sull'imposta unica sulle scommesse è compatibile con la libera prestazione di servizi, perché non introduce una restrizione discriminatoria per gli operatori stabiliti in altri Stati membri.

  • art. 49 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione della controversia.

  • art. 52 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente nella richiesta di rinvio pregiudiziale, senza incidere sull'esito.

  • art. 267 TFUE

    Non è stato disposto rinvio pregiudiziale, perché la questione era già stata risolta dalla giurisprudenza unionale e non presentava profili nuovi o di particolare complessità.

  • art. 401 Direttiva 2006/112/CE

    La direttiva IVA non osta al mantenimento o all'introduzione di imposte speciali sui giochi e sulle scommesse, purché non abbiano il carattere di imposta sul volume d'affari.

  • art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    È norma interpretata nel senso che soggetto passivo dell'imposta unica è anche chi gestisce scommesse, anche telematicamente, per conto proprio o di terzi, anche se ubicati all'estero, pure in assenza di concessione.

  • art. 1, comma 66, l. 13 dicembre 2010, n. 220

    Ha natura interpretativa; per il 2012 rende chiara la soggettività passiva del bookmaker estero privo di concessione e la solidarietà con il soggetto che opera per suo conto.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    La mancata traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario non determina di per sé invalidità dell'avviso, se non è provata l'effettiva impossibilità di comprenderlo.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Invocato dall'Agenzia per escludere l'esimente sanzionatoria; per il 2012 non vi era obiettiva incertezza normativa.

  • art. 10, comma 3, l. 27 luglio 2000, n. 212

    L'esimente per obiettive condizioni di incertezza non opera quando la disciplina sia già stata chiarita da una norma di interpretazione autentica e la parte possa adeguarsi al nuovo assetto.

  • art. 1, comma 644, lett. g), l. 23 dicembre 2014, n. 190

    Richiamata per descrivere il criterio di base imponibile forfetaria dell'imposta unica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale.

Massime di principio

  • L'imposta unica sulle scommesse colpisce la prestazione del servizio di gioco e l'organizzazione/raccolta delle scommesse svolta nel territorio dello Stato, non la sola conclusione del contratto di scommessa in senso formale.
  • Il soggetto passivo dell'imposta unica può essere anche il bookmaker estero privo di concessione che gestisca scommesse per conto proprio o di terzi; il centro di raccolta/intermediazione che opera in Italia concorre al presupposto impositivo ed è, nei limiti previsti dalla legge, solidalmente obbligato.
  • La disciplina nazionale sull'imposta unica sulle scommesse non viola la libera prestazione di servizi, perché persegue obiettivi imperativi di interesse generale e non discrimina gli operatori in base al luogo di stabilimento.
  • Non sussiste un obbligo di rinvio pregiudiziale quando la questione interpretativa del diritto UE sia già stata chiarita dalla Corte di giustizia e la soluzione sia consolidata.
  • La direttiva IVA non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre tributi speciali sui giochi e sulle scommesse, purché non assumano natura di imposta sul volume d'affari.
  • La mancata traduzione dell'avviso di accertamento nella lingua del destinatario non determina nullità automatica dell'atto: spetta al contribuente provare che, nonostante l'ordinaria diligenza, non abbia potuto comprenderne il contenuto e difendersi.
  • L'esimente sanzionatoria per obiettive condizioni di incertezza normativa non opera per periodi d'imposta successivi alla legge di interpretazione autentica che abbia già chiarito la disciplina, se il contribuente poteva adeguare il proprio assetto negoziale e fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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