Cassazione Civile, Ordinanza n. 23083/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società agricola)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta dalla curatela del fallimento di una società cooperativa agricola per ottenere il rilascio di un fondo rustico occupato da una società agricola semplice e dai suoi soci, nonché il pagamento di un’indennità per l’occupazione sine titulo; in via subordinata era chiesta la manleva della controparte per quanto eventualmente dovuto alla Regione Lazio in altro giudizio. Il Tribunale aveva qualificato la domanda come rivendica e aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva della curatela. In appello la decisione è stata riformata: la Corte territoriale ha ritenuto che si trattasse di un’azione personale di restituzione e rivalsa, fondata sul rapporto obbligatorio tra le società, e ha condannato la società agricola semplice a tenere indenne la curatela delle somme dovute alla Regione in esecuzione di un separato giudizio, oltre a porre le spese solidalmente a carico anche della Regione e dell’ARSIAL. La società agricola semplice ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ultrapetizione e violazione del principio devolutivo, sostenendo che la domanda subordinata di manleva non fosse stata ritualmente riproposta in appello e dovesse considerarsi rinunciata; 2) violazione dei limiti soggettivi del giudicato, deducendo che la condanna a tenere indenne la curatela si fondasse su una sentenza resa in un giudizio al quale essa era estranea; 3) nullità per motivazione illogica e violazione dell’art. 132 c.p.c., contestando la qualificazione dell’azione come personale di restituzione e rivalsa anziché come azione di rivendicazione. L’ARSIAL ha proposto ricorso incidentale limitatamente alla condanna alle spese, sostenendo di essere stata solo terzo chiamato, estranea al rapporto sostanziale e priva di domande specifiche nei propri confronti, sicché non poteva essere considerata soccombente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società agricola semplice. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la domanda di manleva era stata mantenuta nel thema decidendum di appello e non vi era stata rinuncia. Ha respinto anche il secondo motivo, precisando che la Corte d’appello non aveva attribuito efficacia diretta del giudicato esterno contro la ricorrente, ma aveva soltanto utilizzato l’accertamento compiuto nel diverso giudizio come presupposto logico-giuridico dell’autonoma condanna derivante dal rapporto obbligatorio tra le parti presenti. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la censura mirava in realtà a un riesame del merito e della qualificazione giuridica della domanda, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia coerente. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell’ARSIAL: ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito, ha escluso la condanna dell’ARSIAL alla rifusione delle spese di lite dei gradi di merito in favore della curatela, riconoscendo il diritto alla restituzione di quanto eventualmente versato a tale titolo. La società ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione a tutte le controparti e a versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
il giudice deve pronunciare entro i limiti della domanda; nel caso concreto non vi è stata ultrapetizione perché la domanda di manleva era stata ritualmente mantenuta in appello
la rinuncia alle domande e alle eccezioni non riproposte opera solo se esse non risultino comunque mantenute nell’atto di appello e nelle conclusioni
nel giudizio d’appello le domande devono essere devolute in modo chiaro; qui la pretesa subordinata risultava ancora coltivata
il giudicato fa stato solo tra le parti del giudizio; nel caso concreto non è stato opposto come tale alla ricorrente, ma usato come antecedente logico di un diverso rapporto obbligatorio
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’inopponibilità del giudicato ai terzi, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto
richiamato dalla ricorrente in tema di partecipazione necessaria al processo, ma non ritenuto violato
richiamato dalla ricorrente in tema di chiamata in causa del terzo; la Corte ha escluso che la condanna dipendesse dalla mera chiamata del terzo
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al contraddittorio e ai limiti soggettivi del giudicato, ritenuti rispettati
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è viziata solo se realmente mancante o apparente; qui la motivazione sulla qualificazione dell’azione era lineare e sufficiente
le spese seguono la soccombenza e il principio di causalità; un terzo chiamato non può essere condannato in assenza di domanda nei suoi confronti e di un nesso causale con la lite
richiamato dall’ARSIAL in tema di solidarietà, ma la Corte ha escluso la condanna solidale alle spese nei suoi confronti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
norma richiamata quale base dell’ulteriore contributo unificato
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
richiamata per la declaratoria dei presupposti processuali relativi all’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La domanda di manleva o rivalsa può restare devoluta in appello anche se non è riproposta con formule sacramentali, quando dalle conclusioni e dalle difese risulti in modo chiaro la volontà di coltivarla; non vi è ultrapetizione se il giudice si pronuncia entro il perimetro così definito.
- Il giudicato formatosi tra alcune parti in un distinto giudizio non viene automaticamente opposto a un terzo estraneo quando il giudice del nuovo processo ne utilizza l’accertamento solo come presupposto logico-giuridico di una diversa e autonoma pretesa fondata su un rapporto obbligatorio distinto.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di motivazione in una richiesta di nuovo esame della qualificazione giuridica della domanda o del rapporto sostanziale, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione coerente e comprensibile.
- L’azione reale di rivendicazione presuppone la deduzione e prova del diritto di proprietà, mentre l’azione personale di restituzione o rivalsa si fonda sull’assenza o cessazione di un valido titolo giustificativo della detenzione del bene.
- Il terzo chiamato non può essere condannato alle spese in favore dell’attore quando non sia stata proposta alcuna domanda nei suoi confronti e non sussista un nesso di causalità tra la sua condotta e l’insorgenza della lite; la regolazione delle spese segue soccombenza e causalità.
- Ai fini della qualificazione della domanda, il giudice deve guardare alla sostanza della pretesa e agli effetti richiesti, non alla mera etichetta utilizzata dalla parte.
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