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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23090/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per imposte dirette e IVA relative all’anno 2015 nei confronti della contribuente, indicata come socia illimitatamente responsabile di una società in accomandita semplice. In primo grado il ricorso era stato accolto per ritenuta incompetenza territoriale dell’ufficio dell’agente della riscossione di Chieti, poiché la contribuente aveva domicilio fiscale in altro comune della provincia di Pescara. In appello, invece, la decisione è stata riformata e il ricorso introduttivo è stato respinto. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con dieci motivi, anzitutto la violazione delle norme sulla competenza territoriale degli uffici della riscossione; inoltre ha censurato l’omessa pronuncia del giudice d’appello su vari motivi riproposti, oltre alla statuizione sulle spese. Le resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per asserita devoluzione di mere questioni di fatto e hanno contestato la tardività del controricorso; la Corte ha respinto l’eccezione di tardività richiamando la sospensione dei termini prevista dalla L. n. 197 del 2022.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la conclusione della sentenza impugnata sulla competenza territoriale, ma con diversa motivazione: in caso di unica partita di ruolo intestata anche a più coobbligati solidali, la competenza per l’emissione/notificazione della cartella va individuata con riguardo al domicilio fiscale del primo intestatario, cioè dell’obbligato principale. Sono stati invece accolti i motivi dal secondo al nono per omessa pronuncia del giudice d’appello su ulteriori questioni riproposte dalla contribuente; il decimo motivo sulle spese è rimasto assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo in diversa composizione, per nuovo esame dei profili non decisi e per il regolamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    Il termine per il deposito del controricorso va coordinato con la sospensione dei termini processuali prevista dalla normativa sopravvenuta sulle controversie definibili.

  • art. 1, comma 199, L. n. 197 del 2022

    Per le controversie definibili pendenti anche in Cassazione, i termini per il controricorso sono sospesi per undici mesi se ricadono nell’arco temporale indicato dalla norma.

  • artt. 31 e 58 d.P.R. 600/1973

    Richiamati come norme invocate sul tema della competenza territoriale degli uffici finanziari.

  • artt. 12, 24 e 46 d.P.R. 602/1973

    Richiamati per la disciplina della riscossione e della competenza territoriale dell’agente della riscossione.

  • art. 24 d.P.R. 602/1973

    La competenza per l’emissione e notificazione della cartella spetta, a pena di invalidità, all’agente della riscossione operante nell’ambito territoriale del domicilio fiscale del contribuente.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    La cartella va notificata al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali si procede; la notifica a uno solo è sufficiente a evitare la decadenza quando l’azione riguarda entrambi.

  • art. 11, comma 1, d.l. 13 maggio 1991, n. 151, conv. in L. 2 luglio 1991, n. 202, come modificato dal d.lgs. n. 46 del 1999, art. 37

    In presenza di più soggetti solidalmente obbligati, la cartella di pagamento è notificata soltanto al primo intestatario della partita iscritta a ruolo; agli altri è inviata una comunicazione informativa.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia su motivi ritualmente riproposti integra error in procedendo.

  • art. 56 d.lgs. 546/1992

    Nel giudizio tributario d’appello devono essere esaminate le questioni riproposte, pena omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono stati i parametri di ricorso invocati per violazione di legge e per omessa pronuncia/error in procedendo.

  • art. 91 c.p.c.

    La doglianza sulle spese è risultata assorbita per effetto della cassazione con rinvio.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo l’esito sul primo motivo.

Massime di principio

  • In materia di riscossione tributaria, l’accentramento del servizio in capo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione non elimina la rilevanza dell’articolazione territoriale ai fini della competenza dell’ufficio che emette e notifica la cartella.
  • La competenza territoriale per la cartella di pagamento va individuata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo; nel caso di obbligazione tributaria solidale con unica partita di ruolo, il criterio si ancora al domicilio fiscale del primo intestatario, cioè dell’obbligato principale.
  • Quando la cartella riguarda più coobbligati solidali, la notifica al primo intestatario è sufficiente ai fini della regolare instaurazione della procedura di riscossione, essendo prevista per gli altri una comunicazione informativa.
  • Nel processo tributario, l’omessa pronuncia su motivi specificamente riproposti in appello integra vizio deducibile in cassazione come error in procedendo.
  • La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto, mantenendo fermo l’esito sul capo deciso correttamente.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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