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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23091/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata per la riscossione di sedici cartelle esattoriali. In primo grado il ricorso era stato rigettato, ritenendosi regolari le notifiche delle cartelle e di due intimazioni di pagamento intermedie. In appello il contribuente aveva sostenuto la nullità delle notifiche delle intimazioni, deducendo che il messo notificatore aveva illegittimamente utilizzato la procedura prevista per l’irreperibilità assoluta, pur essendo egli residente in altro indirizzo del Comune sin dal 2012, circostanza risultante da certificato storico di residenza. La CTR ha però ritenuto corrette le notifiche delle intimazioni, osservando la contraddittorietà dei certificati di residenza prodotti, e ha accolto solo in parte l’appello annullando alcune cartelle, perché i relativi crediti erano già prescritti alla data delle intimazioni. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, sostenendo che la notifica era avvenuta senza le verifiche richieste dalla giurisprudenza per legittimare il ricorso alla procedura per irreperibilità assoluta, e richiamando il principio secondo cui la notifica ex art. 140 c.p.c. nel luogo di residenza anagrafica è nulla solo se il destinatario si sia trasferito altrove e il notificante lo sapesse o avrebbe potuto saperlo con ordinaria diligenza. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con ricorso incidentale, ha invece dedotto la violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che, avendo la CTR ritenuto regolare e non impugnata la notifica delle intimazioni, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’eccezione di prescrizione, perché ormai preclusa dal decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica delle intimazioni medesime.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del contribuente e ha assorbito il ricorso incidentale dell’Agenzia della riscossione. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia, da svolgersi uniformandosi ai principi di diritto indicati dalla Corte e valutando anche l’eventuale intervenuta prescrizione dei crediti. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    La notificazione con la procedura prevista per l’irreperibilità richiede che il notificante dimostri ricerche concrete idonee a verificare che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio, azienda o sede nel Comune del domicilio fiscale; non è valida se tale attività di ricerca non risulta adeguatamente svolta e documentata.

  • art. 140 c.p.c.

    La notificazione nel luogo di residenza anagrafica è nulla solo se il destinatario si sia trasferito altrove e il notificante conoscesse o potesse conoscere con l’ordinaria diligenza il luogo effettivo di residenza, dimora o domicilio.

  • art. 139 c.p.c.

    È il criterio richiamato per individuare il luogo corretto in cui effettuare la notifica quando il destinatario abbia effettiva residenza, dimora o domicilio conoscibili con l’ordinaria diligenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La doglianza sulla violazione di norme di diritto è stata qualificata come vizio di violazione o falsa applicazione di legge, quindi ammissibile come censura di legittimità e non come mera richiesta di riesame del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato nel ricorso incidentale per dedurre un vizio processuale relativo alla declaratoria di prescrizione, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dall’Agenzia per sostenere che l’eccezione di prescrizione non fosse più proponibile dopo la mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dall’Agenzia per sostenere la decadenza dal potere di contestare, in sede successiva, il periodo intercorso tra cartelle e intimazioni non impugnate.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha disposto la cassazione con rinvio per nuovo esame della controversia da parte del giudice di merito.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale base normativa del rinvio nel processo tributario dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Massime di principio

  • La notificazione degli atti della riscossione eseguita secondo la procedura dell’irreperibilità del contribuente richiede un effettivo accertamento, da parte del notificante, dell’assenza del destinatario dal Comune del domicilio fiscale; non basta il mero esito negativo dell’accesso né una formula generica in relata.
  • La semplice indicazione del destinatario come "sconosciuto" o l’uso di moduli prestampati con formule generiche non è sufficiente a dimostrare il compimento delle ricerche richieste per legittimare la notifica semplificata.
  • La validità della notifica va verificata in concreto alla luce delle attività effettivamente svolte dal messo notificatore e della loro documentazione, senza possibilità di far valere in giudizio attestazioni meramente apodittiche non controllabili.
  • Quando la censura investe la corretta applicazione di norme sulla notificazione, essa integra un motivo di violazione di legge e non una richiesta di rivalutazione del fatto, con conseguente ammissibilità del controllo di legittimità.
  • Nel giudizio tributario, la questione della prescrizione dei crediti sottesi agli atti della riscossione può essere riesaminata nel giudizio di merito se la validità della sequenza notificatoria precedente non è definitivamente consolidata nei termini prospettati dalla parte resistente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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