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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36268/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva impugnato in sede tributaria un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione ricavi non dichiarati e disconosciuto la deducibilità di costi documentati da due fatture ritenute relative a operazioni inesistenti. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione ritenendo: rilevanti gli elementi extracontabili rinvenuti in un programma informatico e non riscontrati nella contabilità ufficiale; non decisiva la mancata allegazione della documentazione aziendale perché i dati erano stati riportati in modo dettagliato nel PVC e nell'atto; provata la falsità delle fatture anche sulla base dell'ammissione del legale rappresentante. In cassazione la società ha proposto sette motivi: (1) violazione delle regole sull'onere della prova, sulle presunzioni semplici e sulla confessione, sostenendo che i dati informatici usati dall'Ufficio non avevano i requisiti di gravità, precisione e concordanza e che solo alcune schede sarebbero state riferibili alle vendite in nero; (2)-(4) omesso esame di fatti decisivi, riproponendo le stesse censure sui dati extracontabili e sulla corrispondenza del magazzino; (5) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso di accertamento, per mancato raffronto tra contabilità ufficiale e documentazione extracontabile e per l'assenza di criteri intelligibili nella tabella riepilogativa; (6) omessa pronuncia sul vizio di motivazione dell'avviso, con riguardo al raccordo tra parte discorsiva e prospetto dei recuperi; (7) violazione dell'art. 109 TUIR, sostenendo che le fatture contestate erano al più soggettivamente inesistenti e che i costi erano comunque inerenti e documentati.

La decisione

La Corte ha innanzitutto dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia perché notificato oltre il termine. Nel merito, ha rigettato il ricorso: ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto a sollecitare una nuova valutazione dei fatti, ricordando che la contabilità "in nero" e anche i files informatici rinvenuti nella disponibilità dell'imprenditore costituiscono validi indizi presuntivi di ricavi non contabilizzati, con conseguente inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente. Ha dichiarato inammissibili i motivi dal secondo al quarto per il limite della "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c. Ha ritenuto il quinto motivo inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato, precisando che l'obbligo di allegazione ex art. 7 Statuto del contribuente riguarda solo i documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e che la motivazione dell'atto era sufficiente. Il sesto motivo è stato ritenuto infondato perché la CTR si era comunque pronunciata sul punto. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo stati trascritti o indicati gli atti e documenti su cui si fondava l'allegazione di falsità soggettiva delle fatture. Nessuna statuizione sulle spese per mancata valida attività difensiva dell'Agenzia; è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Le risultanze di contabilità parallela o extracontabile, anche informatica, possono costituire validi elementi indiziari per l'accertamento analitico-induttivo dei ricavi non dichiarati, se dotati di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta che l'Ufficio abbia offerto validi elementi presuntivi, l'onere di fornire la prova contraria grava sul contribuente.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici devono fondarsi su elementi idonei a inferire, secondo regole di normalità, l'esistenza dei ricavi non dichiarati.

  • art. 2729 c.c.

    Gli indizi tratti da appunti o files extracontabili sono utilizzabili se assistiti dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di confessione; la Corte ha ritenuto la censura non decisiva perché diretta a rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di confessione stragiudiziale; la Corte non ha ravvisato violazioni utili ad accogliere il ricorso.

  • art. 2734 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia della confessione; non ha inciso sull'esito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È inammissibile invocare la violazione di legge per ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere usato per riproporre censure meramente fattuali già valutate o per sollecitare un nuovo giudizio di merito.

  • art. 3, l. n. 241 del 1990

    Il dovere di motivazione dell'atto amministrativo va letto in rapporto alla funzione integrativa del richiamo ad altri atti; non impone la riproduzione di contenuti già noti o irrilevanti ai fini della comprensione dell'atto.

  • art. 7, l. n. 212 del 2000

    L'obbligo di allegazione riguarda i documenti richiamati nell'avviso solo se non conosciuti né ricevuti dal contribuente e se necessari a integrare la motivazione.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1972

    Richiamato quale parametro di validità dell'avviso di accertamento; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato quale parametro di validità dell'accertamento IVA; la Corte ha escluso il vizio motivazionale dedotto.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito si è comunque espresso sul tema sostanziale oggetto di censura.

  • art. 109 TUIR

    La censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, non essendo stati indicati gli atti e i documenti su cui si fondava l'allegazione di soggettiva inesistenza delle fatture.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente non può censurare in cassazione l'omesso esame di fatti decisivi, salvo che indichi specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La documentazione extracontabile, inclusi appunti personali e files informatici rinvenuti nella disponibilità dell'imprenditore, può costituire valido elemento presuntivo per accertare ricavi non contabilizzati, purché i dati siano descritti e correlati in modo idoneo e presentino gravità, precisione e concordanza.
  • Quando l'Ufficio fonda l'accertamento su elementi presuntivi attendibili, incombe al contribuente l'onere di fornire prova contraria specifica; la mera contestazione della lettura delle prove non basta.
  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile veicolare sotto forma di violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi una richiesta di nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie.
  • In presenza di "doppia conforme", il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su diverse ragioni di fatto.
  • L'obbligo di motivazione e di allegazione dell'avviso di accertamento non impone di riprodurre o allegare documenti già conosciuti dal contribuente o già trasfusi nell'atto in modo sufficiente a consentire la difesa.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque affrontato il nucleo sostanziale della censura, anche senza utilizzare le medesime formule prospettate dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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