Cassazione Civile, Ordinanza n. 36112/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto l'insinuazione al passivo dell'amministrazione straordinaria di una società per compensi professionali maturati per attività di difesa e rappresentanza svolta in sei giudizi tra la società poi assoggettata a procedura concorsuale e un'altra impresa. La domanda era stata accolta solo in parte: il giudice delegato aveva ammesso una somma inferiore, riconoscendo una quota privilegiata e una quota chirografaria, ma escludendo la prededuzione per difetto di prova della funzionalità dell'attività agli interessi della massa. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto, in sintesi: 1) che il compenso relativo a un'impugnazione arbitrale doveva considerarsi relativo ad atto di ordinaria amministrazione, quindi non necessitante autorizzazione del giudice delegato e comunque prededucibile; 2) che la stessa pretesa doveva essere prededucibile; 3) che il frazionamento del credito in due parcelle per una causa era stato erroneamente censurato; 4) che l'iscrizione del credito nella domanda di concordato e nella contabilità sociale valeva come ricognizione di debito opponibile alla procedura, con carenza di motivazione sul punto; 5) che il tribunale aveva errato nel ritenere non assolto l'onere probatorio e nel valutare gli atti prodotti; 6) che era stato omesso l'esame di un fatto decisivo, cioè il presunto riconoscimento del credito da parte del commissario; 7) che vi era omessa pronuncia/motivazione apparente in relazione alla datazione delle parcelle rispetto alle tariffe professionali; 8) che la motivazione sulla riduzione ai minimi tariffari era inidonea; 9) che era errata la motivazione sul valore della controversia; 10) che erano violate le norme tariffarie richiamate per la liquidazione dei compensi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi, valorizzando soprattutto che il primo motivo era generico e non autosufficiente perché non confrontato con l'accertamento di merito sulla natura straordinaria dell'atto e sulla necessità di autorizzazione; che il secondo motivo restava assorbito; che il terzo, il quinto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo motivo erano inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito, degli atti e delle prove, attività preclusa in cassazione; che il quarto motivo non era fondato perché l'elenco dei creditori allegato alla domanda di concordato non vale come confessione opponibile al curatore/commissario nella successiva procedura, né come prova vincolante ex art. 2710 c.c. nei confronti della massa, essendo liberamente valutabile dal giudice. Il ricorso è stato integralmente rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111, comma 2, l. fall.
la prededuzione richiede il presupposto normativo e, nel caso concreto, non è stata riconosciuta per difetto del necessario nesso funzionale con la procedura; la doglianza sul punto è stata in parte assorbita e in parte respinta
art. 161, comma 7, l. fall.
dopo la domanda di concordato con riserva l'imprenditore può compiere senza autorizzazione solo gli atti di gestione finalizzati alla conservazione del patrimonio; la distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione va valutata in funzione dell'incidenza sull'attivo e sull'interesse dei creditori
art. 167 l. fall.
l'atto compiuto senza autorizzazione può essere inefficace se qualificabile come straordinaria amministrazione e idoneo a pregiudicare la massa
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato nei motivi, ma la Corte non ne ricava una diversa conclusione decisiva
art. 2751-bis, n. 2, c.c.
richiamato per il privilegio del credito professionale, senza specifica statuizione di principio nel dispositivo
art. 1988 c.c.
la ricognizione di debito presuppone un atto riferibile al debitore con effetti nei limiti dell'opponibilità alla massa; nel caso concreto l'elenco dei creditori depositato in concordato non ha valore confessorio verso il curatore
art. 2193 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'opponibilità dell'iscrizione contabile; la Corte esclude che ciò valga a vincolare la massa nella procedura concorsuale
art. 2710 c.c.
le scritture contabili dell'imprenditore non sono opponibili al curatore/funzione concorsuale come a un controparte imprenditoriale ordinaria; valgono solo tra imprenditori in rapporto d'impresa
art. 115 c.p.c.
non consente in cassazione una nuova valutazione delle prove; la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base prove non introdotte dalle parti o al di fuori dei poteri officiosi, non quando preferisce alcune prove ad altre
art. 112 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice abbia comunque deciso la domanda, anche se non condivisibilmente o in modo ritenuto insufficiente dalla parte
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è censurabile solo nei limiti del vizio processuale o della motivazione apparente/inesistente; non consente di sollecitare una rivisitazione del merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge va dedotta con specifiche argomentazioni che spieghino il contrasto tra decisione e norma; una critica generica è inammissibile
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per vizi processuali, ma non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l'omesso esame riguarda solo fatti decisivi e specificamente dedotti; non può essere usato per contestare valutazioni generiche o non autosufficienti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di violazione di legge è inammissibile se non indica in modo specifico perché la motivazione della sentenza contrasti con la norma o con l'interpretazione consolidata; non basta riproporre una diversa lettura dei fatti.
- In materia di concordato preventivo, dopo la domanda con riserva gli atti del debitore vanno distinti in ordinaria o straordinaria amministrazione in base alla loro attitudine concreta a incidere negativamente sul patrimonio e sulla soddisfazione dei creditori; un atto che esponga l'attivo a pregiudizio richiede autorizzazione.
- L'accertamento del carattere ordinario o straordinario dell'atto compiuto senza autorizzazione è apprezzamento di merito, insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato e non specificamente censurato nei limiti del vizio pertinente.
- L'elenco dei creditori depositato in sede di concordato preventivo non assume, di per sé, valore confessorio vincolante nei confronti del curatore o della massa nella successiva procedura concorsuale; esso è liberamente valutabile dal giudice.
- Le scritture contabili e le risultanze interne dell'imprenditore non sono opponibili al curatore come a un ordinario controinteressato imprenditoriale, poiché il curatore opera nella gestione del patrimonio della massa e non come successore in senso pieno del fallito.
- La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un fatto storico realmente decisivo, specifico e autosufficiente; non è sufficiente richiamare in modo generico un presunto riconoscimento del credito o contestare la valutazione delle prove.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice abbia comunque deciso sulla domanda, anche negativamente; non è configurabile per contestare singole argomentazioni o valutazioni probatorie del merito.
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