Cassazione Civile, Ordinanza n. 36115/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un’esecuzione presso terzi/promossa per pignoramento di crediti. Una debitrice aveva un credito verso gli eredi di un soggetto deceduto; uno dei suoi creditori, munito di proprio credito, aveva notificato pignoramento presso la debitrice e presso uno degli eredi, ritenendo aggredibile l’intero credito vantato dalla debitrice verso gli eredi. Successivamente la debitrice aveva ceduto il proprio credito a terza cessionaria, che aveva poi proposto opposizione all’esecuzione avverso un ulteriore pignoramento del medesimo credito residuo. Nel ricorso per cassazione la cessionaria deduceva: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, lamentando che il giudice non avesse adeguatamente affrontato il tema della ripartizione del debito tra gli eredi e della possibilità per la cedente di trasferire la quota residua del credito non coinvolta nel primo pignoramento; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il primo pignoramento era stato eseguito presso gli eredi e non presso il de cuius già defunto, con conseguente responsabilità dei singoli eredi nei limiti della rispettiva quota ereditaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la motivazione apparente perché la sentenza impugnata, pur sintetica, spiegava che il primo pignoramento aveva reso indisponibile l’intero credito della debitrice verso gli eredi, con conseguente inopponibilità al creditore pignorante della cessione successiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. e, comunque, perché non denunciava un vero "fatto storico" omesso, ma sostanzialmente una questione giuridica sulla quota ereditaria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 752 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che ciascun erede risponde pro quota dei debiti ereditari; la Corte osserva però che la decisione d'appello si fonda su un diverso profilo, cioè sull'indisponibilità del credito già pignorato e sull'inopponibilità della cessione successiva.
art. 2913 c.c.
Le cessioni di credito successive al pignoramento non sono opponibili al creditore pignorante.
art. 2914 c.c.
È la norma valorizzata dalla Corte per affermare che la cessione del credito notificata dopo il pignoramento non produce effetto in pregiudizio del creditore pignorante.
art. 492 c.p.c.
Il pignoramento determina un vincolo di indisponibilità sulle somme/crediti pignorati.
art. 615 c.p.c.
Azione proposta per contestare il diritto del creditore a procedere in executivis.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Invocato come parametro della dedotta insufficienza della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non può essere utilizzato per riproporre questioni o argomentazioni difensive.
art. 348-ter c.p.c.
In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate e confrontate le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere le ragioni della decisione o l'iter logico seguito; una motivazione molto sintetica ma intellegibile non determina nullità della sentenza.
- Nel pignoramento di crediti, il vincolo di indisponibilità colpisce il credito pignorato e rende inopponibili al creditore procedente le cessioni notificate o accettate successivamente al pignoramento.
- Il tema della ripartizione pro quota del debito tra eredi non elide l'effetto del pignoramento già eseguito sul credito: ai fini dell'opponibilità conta il momento della cessione rispetto al pignoramento e non la sola frazionabilità del rapporto sottostante.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica della soluzione giuridica adottata o la riproposizione di tesi difensive.
- In caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare e confrontare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, altrimenti la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.
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