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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36114/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso non è stato deciso nel merito perché è intervenuta rituale rinuncia al ricorso; la Corte ha quindi dichiarato estinto il processo e ha compensato le spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società in liquidazione ha impugnato in Cassazione il decreto della Corte d'appello che aveva respinto il suo reclamo e, in accoglimento del reclamo incidentale della controparte, l'aveva condannata al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., oltre a condannare anche un'altra società e il rispettivo legale rappresentante. Il ricorso era articolato in tre motivi: con il primo si denunciava l'omesso esame di fatti decisivi relativi al comportamento della controparte in ordine a un credito derivante da un contratto di royalties e, più in generale, all'asserito abuso dello strumento concordatario; con il secondo si deduceva la violazione dell'art. 96 c.p.c., sostenendosi che la responsabilità aggravata richiede dolo o colpa grave e un danno conseguente al comportamento processuale, elementi che non sarebbero stati accertati; con il terzo si lamentava nuovamente l'omesso esame di fatti decisivi, assumendo che, nel valutare la malafede o colpa grave della controparte, avrebbe dovuto considerarsi anche la condotta della parte che si dice danneggiata e l'esistenza di crediti maturati in un rapporto commerciale tra imprese.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.c.

    "prevede quali elementi fondanti la responsabilità aggravata 1) La colpa grave o la malafede dell'agire o per resistere in giudizio; 2) un danno subito in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima"

    La parte ricorrente lo invocava come norma che richiede, per la condanna per lite temeraria, la prova della malafede o colpa grave e del danno causalmente derivato dalla condotta processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È richiamato come vizio dedotto di omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come vizio dedotto di violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Quando interviene una rinuncia rituale al ricorso, il giudizio di legittimità si estingue senza esame dei motivi.
  • In caso di estinzione del processo per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione delle spese.
  • La censura di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone, in astratto, l'allegazione di dolo o colpa grave nella condotta processuale e del danno conseguente; tuttavia, nel caso esaminato, la Corte non ha affrontato il merito per effetto della rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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