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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36111/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società aveva conferito a un professionista l'incarico di valutare un piano di risanamento / concordato e di svolgere l'attestazione richiesta dalla normativa concorsuale, con compenso pattuito. Il professionista aveva esaminato contabilità e dati aziendali e depositato l'attestazione. Successivamente il tribunale, in sede di controllo sulla domanda di concordato, aveva rilevato gravi carenze del piano e la domanda era stata ritenuta inammissibile; la società aveva poi revocato l'incarico e nominato altri professionisti. Nel fallimento successivamente aperto, il professionista aveva chiesto l'ammissione del proprio credito al passivo in prededuzione, ma il credito era stato escluso per ritenuto inadempimento contrattuale, ritenuto tale da azzerare il diritto al compenso. Proposto ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale che aveva respinto l'opposizione allo stato passivo, il ricorrente articolava sette motivi: nullità per motivazione apparente o incomprensibile; omessa o insufficiente motivazione sul reale svolgimento dell'attività e sulla sorte della domanda di concordato; violazione dell'art. 111 l.fall. per avere il tribunale accertato ex post l'utilità della prestazione ai fini della prededuzione; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su specifici profili; violazione dell'art. 1460 c.c. per l'esclusione integrale del compenso nonostante l'eccezione di inadempimento riguardasse solo una parte della prestazione; ulteriore omessa pronuncia sul compenso per attività non finalizzata all'attestazione; e, in sostanza, contestazione della valutazione di totale inadempimento compiuta dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente costruite come vizi di motivazione, violazioni di legge e omessa pronuncia, mirassero in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie. Ha inoltre richiamato il principio per cui il credito del professionista incaricato per l'accesso al concordato è prededucibile solo se la prestazione sia stata funzionale, secondo un giudizio ex ante, alle finalità della procedura e al raggiungimento dello scopo minimo di accesso; nella specie, il tribunale di merito aveva accertato un inadempimento totale e la non idoneità del piano, con valutazione non sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la censura di nullità per motivazione può essere proposta solo se la motivazione è davvero apparente, inesistente o irriducibilmente contraddittoria; nel caso concreto la motivazione del decreto è stata ritenuta comprensibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    il ricorso per cassazione non può essere usato per trasformare in vizio processuale una critica sostanzialmente diretta alla ricostruzione del fatto.

  • art. 111, comma 2, l.fall.

    la prededuzione richiede la funzionalità della prestazione alle finalità della procedura, da apprezzarsi ex ante; non basta la mera attività preparatoria se non raggiunge neppure lo scopo minimo di accesso alla procedura.

  • art. 161 l.fall.

    l'attività del professionista è valutata in rapporto alla domanda di concordato e alla sua concreta funzionalità all'accesso alla procedura.

  • art. 163 l.fall.

    la prededuzione presuppone che il debitore sia stato ammesso al concordato; la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul punto.

  • art. 182-bis l.fall.

    la confusione tra accordo di ristrutturazione e concordato preventivo è stata valorizzata dal giudice di merito come indice di inadeguatezza del piano e dell'attività svolta.

  • art. 160 l.fall.

    l'attestazione era collegata alla procedura concorsuale e alla compiuta informazione dei creditori e degli organi della procedura.

  • art. 162, comma 2, l.fall.

    il decreto di inammissibilità della domanda di concordato è stato richiamato come elemento che evidenziava le carenze del piano e dell'attestazione.

  • art. 98 l.fall.

    norma processuale richiamata per l'opposizione allo stato passivo del credito del professionista.

  • art. 1460 c.c.

    in presenza di eccezione di inadempimento, il creditore deve provare l'esatto adempimento; il giudice di merito ha ritenuto provato l'inadempimento totale del professionista.

  • art. 112 c.p.c.

    le doglianze di omessa pronuncia erano in realtà censure sulla valutazione del materiale probatorio e sulla qualificazione del fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2333 c.c.

    richiamato nel testo per il compenso pattuito tra le parti, ma senza specifica elaborazione decisoria rilevante nel ragionamento della Corte.

Massime di principio

  • Il credito del professionista incaricato per l'accesso a una procedura concorsuale è prededucibile solo se la prestazione sia stata funzionale, secondo un giudizio ex ante, alle finalità della procedura e abbia contribuito con inerenza necessaria alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali; non è sufficiente un'attività svolta nel mero tentativo, poi fallito, di accedere alla procedura.
  • Se il giudice di merito accerta che la prestazione del professionista non ha raggiunto neppure il livello minimo di utilità richiesto dall'incarico o che il piano predisposto era inidoneo sotto il profilo logico, giuridico ed economico, tale accertamento integra una valutazione di fatto non sindacabile in cassazione come semplice violazione di legge.
  • Le doglianze formulate come motivazione apparente, omessa pronuncia o violazione di legge sono inammissibili quando, in sostanza, mirano solo a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa.
  • In presenza di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., il creditore che pretenda il compenso deve dimostrare il proprio esatto adempimento; il debitore può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento o inesatto adempimento.
  • La censura per omessa pronuncia non è configurabile quando la decisione impugnata abbia comunque affrontato il nucleo della questione, e il ricorrente contesti soltanto il modo in cui il giudice ha apprezzato gli elementi istruttori.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

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