Cassazione Civile, Ordinanza n. 36117/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una società che rivendicava l'ammissione di un credito di oltre 829 mila euro, asseritamente maturato quale avente causa di una società cedente in relazione a lavori di subappalto connessi alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia da biomassa. La vicenda negoziale era complessa: vi erano un contratto di appalto tra una società committente e la società poi fallita, un subappalto a un'altra società, un successivo accordo quadro plurilaterale che prevedeva cessioni di ramo d'azienda e di crediti, una scrittura ricognitiva del 14 giugno 2017 con cui le parti davano atto dell'avveramento delle condizioni sospensive e dell'inesistenza di ulteriori pretese, e poi una successiva risoluzione consensuale della cessione del ramo d'azienda. La ricorrente ha impugnato il decreto del tribunale deducendo sei motivi: 1) erronea qualificazione della scrittura del 14/6/2017 come negozio di accertamento invece che confessione, e invalidità dell'accertamento per errore su una situazione inesistente; 2) erronea applicazione della disciplina della confessione stragiudiziale, sostenendo che la dichiarazione sarebbe stata resa perché la parte era stata tratta in inganno sulla conformità dell'impianto alle norme di sicurezza e antincendio; 3) contestazione del coinvolgimento della propria dante causa nelle difformità dell'impianto, assumendo che i lavori contestati riguardassero altra fase e altri soggetti; 4) tesi dell'unitarietà del rapporto negoziale tra accordo quadro e scrittura successiva, con conseguente caducazione dei patti per mancato avveramento delle condizioni sospensive; 5) omesso esame di fatti decisivi relativi al mancato completamento dell'impianto e al mancato rispetto delle prescrizioni antincendio e di sicurezza; 6) violazione del giudicato esterno e dell'obbligo di sospensione del giudizio, poiché tra le stesse parti era già intervenuta una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano sul medesimo rapporto negoziale, che aveva revocato un decreto ingiuntivo fondato sulla stessa scrittura ricognitiva e aveva accertato il mancato avveramento delle condizioni sospensive, la caducazione degli atti collegati e l'invalidità delle dichiarazioni confessiorie.
La decisione
La Corte ha accolto il sesto motivo, ritenendo che la sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato, avesse accertato punti decisivi comuni al presente giudizio: il mancato avveramento delle condizioni sospensive, la caducazione degli atti e negozi collegati all'accordo quadro e l'invalidità delle dichiarazioni rese nella scrittura ricognitiva per errore di fatto. Poiché il Tribunale di Udine aveva deciso in senso opposto, fondando il rigetto dell'opposizione sull'assunto della piena validità e irrevocabilità di quelle dichiarazioni, la decisione è stata cassata per contrasto con il giudicato esterno. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro un argomento privo di autonoma valenza decisoria, mentre gli altri motivi sono stati assorbiti. La causa è stata rinviata al Tribunale di Udine in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma base dell'opposizione allo stato passivo
norma del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo richiamata come antecedente processuale
richiamato nei motivi in relazione alla qualificazione e alla struttura degli accordi negoziali
richiamato nei motivi in relazione all'autonomia contrattuale e alla qualificazione del negozio
richiamato nei motivi in relazione alla disciplina applicabile ai contratti
richiamato nei motivi per l'interpretazione del contenuto negoziale
richiamato nei motivi per l'interpretazione sistematica delle clausole
richiamato nei motivi per l'interpretazione secondo buona fede
richiamato in tema di confessione
richiamato per la revoca della confessione per errore di fatto o violenza
richiamato in tema di confessione giudiziale e suoi effetti
richiamato in tema di dichiarazioni confessorie e loro efficacia
richiamato in tema di confessione stragiudiziale
richiamato nei motivi; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte
richiamato nei motivi in relazione alla valutazione delle prove
richiamato nei motivi in relazione al prudente apprezzamento delle prove
richiamato nei motivi in tema di risoluzione per inadempimento
richiamato nei motivi in tema di clausola risolutiva espressa
richiamato nei motivi in tema di termine essenziale
richiamato nei motivi sugli effetti della risoluzione
richiamato nei motivi; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte
richiamato nei motivi in tema di ricognizione di debito
la Corte ne afferma l'efficacia di giudicato esterno tra le stesse parti su punti decisivi comuni
richiamato in relazione al giudicato formale della sentenza non appellata
Massime di principio
- Quando tra le stesse parti esiste una sentenza passata in giudicato che accerta punti decisivi comuni alla controversia successiva, il giudice del secondo processo deve uniformarsi a quegli accertamenti e non può decidere in senso contrastante: il giudicato esterno preclude una decisione incompatibile.
- Il giudicato esterno può riguardare anche l'accertamento del mancato avveramento di condizioni sospensive, la caducazione dei negozi collegati e l'invalidità di dichiarazioni ricognitive o confessiorie rese nell'ambito del medesimo complesso rapporto negoziale.
- Nel giudizio di legittimità, è inammissibile il motivo diretto contro una motivazione priva di autonoma efficacia decisoria, svolta solo ad abundantiam.
- Quando la decisione impugnata è cassata per violazione del giudicato esterno, la causa va rinviata al giudice di merito affinché riesamini la controversia attenendosi agli accertamenti definitivi già formati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36111/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36112/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36113/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36114/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36115/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36121/2023 del 28/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →