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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36113/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

Una società aveva presentato domanda di concordato preventivo con riserva; in tale contesto aveva conferito a un commercialista e revisore l'incarico di assistenza nella predisposizione della documentazione ex art. 161, comma 2, l.fall. e di redazione e attestazione ex art. 161, comma 3, l.fall., con compensi distinti. Dopo la rinuncia alla domanda di concordato e l'apertura del fallimento, il professionista aveva chiesto l'insinuazione al passivo dei propri crediti. Il giudice delegato aveva escluso sia il credito per l'attività di assistenza, per difetto di prova delle prestazioni, sia quello per l'attestazione, per difetto di indipendenza, negando anche la prededuzione. Il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva invece ammesso il credito richiesto, ritenendo provato lo svolgimento dell'attività professionale e la sua utilità per la procedura concordataria, con ammissione in prededuzione e condanna della curatela alle spese. Il fallimento ricorrente ha censurato: l'erronea applicazione delle regole sull'onere della prova e della non contestazione nel giudizio di opposizione allo stato passivo; il contrasto tra motivazione e dispositivo sul trattamento dell'acconto già ricevuto; l'omesso scomputo dell'acconto; l'avere riconosciuto compensi per attività svolte prima della conclusione dell'accordo; il mancato accertamento della funzionalità ex ante delle prestazioni ai fini della prededuzione; l'inesatto adempimento rispetto alla convenzione; e la condanna alle spese in favore dell'opponente.

La decisione

La Corte ha accolto i primi cinque motivi di ricorso, assorbendo il sesto e il settimo. Ha cassato il decreto del tribunale e ha rinviato al Tribunale di Foggia in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di insinuazione al passivo e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente deve provare la fonte del credito e l'esatto adempimento quando la curatela eccepisca inadempimento o inesatto adempimento; ha inoltre chiarito che la prededuzione del credito del professionista incaricato per l'accesso al concordato richiede una prestazione funzionale, secondo giudizio ex ante, alle finalità della procedura, funzionalità che nel caso non risultava adeguatamente accertata, anche perché la società non era stata poi ammessa al concordato. Quanto all'importo, ha rilevato l'errore del giudice di merito nel non scomputare l'acconto di euro 5.000 dal credito ammesso.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 2, l.fall.

    indica la prestazione di assistenza nella redazione della documentazione per la domanda di concordato con riserva.

  • art. 161, comma 3, l.fall.

    riguarda l'incarico di redazione e attestazione del professionista ai fini della procedura concordataria.

  • art. 111, comma 2, l.fall.

    la prededuzione del credito del professionista richiede che la prestazione sia funzionale, in senso ex ante, alle finalità della procedura e alla conservazione o incremento dei valori aziendali.

  • art. 98 l.fall.

    disciplina l'opposizione allo stato passivo, proposta dal professionista avverso l'esclusione del credito.

  • art. 93 l.fall.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla domanda di insinuazione al passivo e ai relativi oneri di allegazione e prova.

  • art. 99 l.fall.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'opposizione allo stato passivo e alla distribuzione degli oneri probatori.

  • art. 2697 c.c.

    la prova della fonte del credito e dell'esatto adempimento segue le regole generali sull'onere probatorio; se il debitore eccepisce inadempimento, il creditore deve dimostrare l'esatto adempimento.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    il principio di non contestazione è in astratto applicabile anche al curatore, ma solo nei limiti dei fatti di cui abbia diretta contezza e compatibilmente con la sua posizione di terzietà.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ha fondato l'accoglimento soprattutto sulla non corretta applicazione dei criteri probatori e sulla mancata verifica della funzionalità della prestazione.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato per contestare la riconduzione di attività anteriori alla convenzione al titolo contrattuale, che il giudice di merito aveva individuato nella convenzione del 18/01/2013.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla regolazione delle spese di lite, poi assorbita dall'accoglimento dei motivi principali.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla regolazione delle spese di lite, poi assorbita dall'accoglimento dei motivi principali.

  • art. 360 c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare si applicano le regole generali sull'onere della prova: l'opponente deve dimostrare la fonte del credito, mentre la curatela può limitarsi ad allegare fatti impeditivi, modificativi o estintivi; se però viene in rilievo un'eccezione di inadempimento o inesatto adempimento, il creditore deve provare l'esatto adempimento della prestazione.
  • Il principio di non contestazione opera anche nei confronti del curatore fallimentare, ma soltanto per fatti di cui la curatela abbia diretta contezza e nei limiti della sua posizione di terzietà; non può sostituire la prova di fatti storici riferibili alla società debitrice quando il curatore non ne abbia conoscenza diretta.
  • Ai fini della prededuzione del credito del professionista incaricato per l'accesso a una procedura di concordato preventivo, non basta l'esistenza dell'incarico: occorre accertare, con giudizio ex ante, che la prestazione sia stata funzionale alle finalità della procedura e abbia contribuito alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali.
  • Se il titolo del credito è individuato in un contratto specifico, non può essere riconosciuto in base a un mero accertamento di fatto di attività svolte, specie se queste risultano in parte anteriori o non espressamente previste dal contratto.
  • In sede di ammissione al passivo, il credito va determinato al netto degli acconti già ricevuti; un errore nel mancato scomputo dell'acconto comporta la cassazione del provvedimento nella parte relativa alla quantificazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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