Cassazione Civile, Ordinanza n. 14939/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione relativo all'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli per l'anno 2014 e relativi accessori. Il pagamento era stato erroneamente imputato alla Provincia di Roma anziché alle Province di Trieste e di Aosta, competenti in base all'iscrizione del veicolo al PRA. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione, ritenendo che l'importo potesse essere riversato dalla Provincia che lo aveva incassato senza titolo a quella effettivamente destinataria. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 39, comma 1-bis, D.Lgs. 546/1992, per mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione di una controversia pregiudiziale relativa all'annualità precedente; 2) violazione delle norme che disciplinano l'imposta RC auto e il suo inquadramento come tributo proprio derivato delle Province, sostenendo che tale natura attribuirebbe alle Province anche la gestione di liquidazione, accertamento, riscossione e rimborso, con conseguente possibilità di pretendere il pagamento verso la Provincia corretta nonostante l'errore nel versamento. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché i due giudizi, pur tra le stesse parti e relativi allo stesso tributo, riguardavano annualità diverse e quindi non sussisteva una pregiudizialità tecnica idonea a imporre la sospensione necessaria ex art. 39, comma 1-bis, D.Lgs. 546/1992. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che l'imposta RC auto, pur devoluta alle Province e qualificata come tributo proprio derivato, resta un tributo erariale; in difetto di convenzione con la Provincia, tutte le funzioni di liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso spettano all'Agenzia delle Entrate. Ne consegue che l'errore del contribuente nell'indicazione della Provincia destinataria non legittima una duplicazione dell'imposta, dovendo l'importo indebitamente percepito essere riversato alla Provincia competente. Le spese sono state compensate per la novità e peculiarità della questione.
Norme richiamate
Richiamato per la sospensione necessaria del processo in presenza di pregiudizialità, ma ritenuto non applicabile perché mancava un rapporto tecnico di pregiudizialità tra giudizi concernenti annualità diverse.
art. 39, comma 1-bis, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa
Opera solo quando la decisione del giudizio pregiudicante costituisce presupposto logico-giuridico necessario del giudizio dipendente; non basta la mera connessione per identità di tributo e di parti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma del motivo di ricorso per nullità processuale, invocata per la mancata sospensione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, invocata contro la qualificazione e gestione del tributo RC auto.
art. 4, comma 2, D.L. 2 marzo 2012 n. 16
Richiamato come norma di estensione territoriale delle disposizioni sul tributo alle Regioni a statuto speciale, senza incidere sulla natura erariale del tributo.
art. 17, D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68
La Corte afferma che la qualificazione come tributo proprio derivato non muta la natura erariale del prelievo; in mancanza di convenzione, l'Agenzia gestisce integralmente il tributo salvo l'accertamento delle violazioni attribuito alle Province.
art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000 n. 212
Richiamato nel motivo; la Corte valorizza in generale il canone di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e contribuente.
art. 9, L. 29 ottobre 1961 n. 1216
Disciplina denuncia, versamento e liquidazione dell'imposta sulle assicurazioni; utilizzata dalla Corte per ricostruire il meccanismo di versamento e la competenza amministrativa.
art. 60, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446
Prevede la devoluzione alle Province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni RC auto, senza trasformarla in tributo locale in senso stretto.
art. 17, comma 4, D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68
Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta... si applicano le disposizioni previste per le imposte sulle assicurazioni di cui alla citata legge n. 1216 del 1961
In assenza di convenzione con la Provincia, tutte le funzioni tributarie restano all'Agenzia delle Entrate; la Provincia svolge solo l'accertamento delle violazioni espressamente attribuitole e riceve il gettito finale.
art. 27 L. 5 maggio 2009 n. 42
Richiamato come riferimento procedurale per l'attuazione della disciplina nelle autonomie speciali.
art. 28, comma 11-bis, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201
L'abrogazione del comma 5 dell'art. 17 D.Lgs. 68/2011 è considerata dalla Corte elemento che, insieme al mancato richiamo della clausola di salvaguardia, porta ad applicare la devoluzione del gettito su tutto il territorio nazionale.
art. 1, comma 772, L. 27 dicembre 2013 n. 147
È richiamato come precedente normativo che impone al Comune incompetente di riversare al Comune corretto le somme erroneamente versate dal contribuente; la Corte lo usa in via analogica come indice del principio di non duplicazione del pagamento.
art. 1, comma 4, D.L. 6 marzo 2014 n. 16
Estende a tutti i tributi locali le procedure di riversamento/rimborso; la Corte ne trae un argomento sistematico a sostegno della soluzione adottata.
D.M. 24 febbraio 2016
È menzionato quale disciplina attuativa delle procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili dei tributi locali.
art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000 n. 212
Il canone di collaborazione e buona fede tra amministrazione finanziaria e contribuente viene valorizzato per escludere la duplicazione del prelievo in caso di errore sul destinatario del versamento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo, ma la Corte esclude la sua applicazione alle amministrazioni dello Stato soggette a prenotazione a debito.
Massime di principio
- La sospensione necessaria del processo tributario per pregiudizialità interna richiede un rapporto tecnico tra giudizi tale che la decisione del primo costituisca presupposto logico-giuridico necessario del secondo; la mera identità di parti, di tributo o di questione di diritto tra annualità diverse non basta.
- Un tributo istituito e disciplinato dalla legge statale, pur se destinato a finanziare enti territoriali e qualificato come "tributo proprio derivato", conserva natura erariale; tale qualificazione non trasferisce automaticamente all'ente destinatario del gettito tutte le funzioni di gestione del tributo.
- Quando la legge riserva all'Agenzia delle Entrate le attività di liquidazione, accertamento, riscossione, rimborso e contenzioso salvo specifica convenzione con l'ente territoriale, non è configurabile una competenza residuale o implicita dell'ente locale.
- L'erroneo versamento del tributo all'ente territorialmente incompetente non giustifica una nuova richiesta di pagamento al contribuente se la corretta imputazione può essere realizzata mediante riversamento interno delle somme indebitamente percepite.
- In presenza di un errore meramente formale sull'indicazione dell'ente destinatario, il principio di collaborazione e buona fede impone una soluzione che eviti una duplicazione sostanziale del prelievo e preservi l'integrale soddisfacimento della pretesa tributaria.
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