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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14853/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un architetto, conduttore di un immobile adibito a studio professionale, aveva detratto l'IVA sugli acquisti relativi a lavori di ristrutturazione straordinaria dell'immobile. L'Ufficio contestava la detrazione ritenendo che le opere, per entità e natura, non costituissero un mero adattamento dei locali all'attività professionale del conduttore, ma una radicale ristrutturazione di competenza del locatore, e quindi una spesa non inerente all'attività del professionista e fiscalmente elusiva. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Amministrazione finanziaria. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione delle norme processuali e dell'art. 19 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse deciso su una questione non riproposta in appello e avesse erroneamente limitato la detraibilità al solo adattamento dei locali; 2) vizio di motivazione, assumendo che la CTR avesse ritenuto antieconomica e priva di valide ragioni economiche la ristrutturazione senza adeguata motivazione; 3) violazione dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973 e della disciplina IVA europea, lamentando sia il mancato rispetto della procedura antielusiva sia la contraddittorietà nel ritenere opponibile il contratto di locazione ai fini delle imposte dirette ma non ai fini IVA, invocando inoltre la prova dell'interesse professionale e dell'effettivo utilizzo del bene.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo. Ha affermato che la CTR non aveva introdotto una questione nuova, poiché il giudizio di non inerenza derivava dalla stessa contestazione erariale sull'operazione economica complessiva. Ha richiamato il principio secondo cui, in materia IVA, la congruità della spesa non esclude di per sé la detrazione, salvo che l'antieconomicità sia macroscopica e costituisca indice di non verità della fattura o di non inerenza; in tale ipotesi grava sul contribuente la prova della reale inerenza all'attività svolta. Ha poi rilevato che la motivazione della sentenza d'appello era sufficiente e non meramente apparente, e che il terzo motivo tendeva in realtà a una nuova valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con statuizione sull'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 56 D.Lgs. n. 546 del 1992

    La Corte esclude la violazione della norma sul divieto di nuove eccezioni in appello, ritenendo che la questione decisa dal giudice di merito coincidesse con quella originariamente sollevata dall'Ufficio.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il giudice d'appello ha deciso entro il perimetro della contestazione erariale.

  • art. 346 c.p.c.

    Non ricorre decadenza per mancata riproposizione di eccezioni, poiché non si tratta di questioni nuove o diverse rispetto a quelle già dedotte.

  • art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972

    Il diritto alla detrazione IVA presuppone l'inerenza del costo; la detrazione non è esclusa dal solo giudizio di congruità, ma può esserlo in presenza di macroscopica antieconomicità indiziaria di non inerenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente, non per semplice insufficienza argomentativa.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel censurare la motivazione della sentenza di merito; la Corte ritiene la censura infondata/inammissibile.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Il giudice può motivare in forma concisa purché logicamente adeguata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non è deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Il motivo di ricorso non coglie una reale mancanza di motivazione della sentenza tributaria regionale.

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Il motivo è inammissibile perché, sotto veste di violazione di legge, mira a una rivalutazione del merito e non a un effettivo errore di diritto.

  • art. 17 VI Direttiva CEE del 17 maggio 1977, n. 388

    Richiamata a sostegno del diritto alla detrazione IVA, ma la Corte ribadisce che la prova dell'inerenza resta necessaria in presenza di macroscopica antieconomicità.

  • art. 111 Cost.

    L'obbligo di motivazione è violato solo da motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia IVA, il diritto alla detrazione non è escluso dal solo giudizio di congruità della spesa; tuttavia, quando l'operazione presenti una macroscopica antieconomicità, questa può costituire indice della non inerenza del costo o della non verità della fattura.
  • Quando l'Amministrazione finanziaria alleghi una spesa manifestamente antieconomica, spetta al contribuente provare la reale destinazione del bene o del servizio all'attività imponibile o professionale svolta.
  • La deduzione del vizio di motivazione è ammissibile in cassazione solo se la motivazione sia del tutto mancante o meramente apparente; non è sufficiente lamentare una motivazione sintetica o non condivisa.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
  • Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice d'appello decide sulla base della medesima questione sostanziale già posta dall'Ufficio, anche se ne valorizza un diverso profilo argomentativo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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