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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14856/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società in liquidazione aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 per IRPEG e IRAP relative all’anno d’imposta 1999, deducendo di avere già aderito alla definizione agevolata degli omessi versamenti prevista dall’art. 9-bis L. n. 289/2002 e di avere versato la prima rata. La commissione provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la commissione regionale aveva invece accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo che il condono si perfezionasse solo con il pagamento integrale del dovuto. In Cassazione la società ha proposto cinque motivi; il primo denunciava nullità della sentenza e violazione di norme processuali perché la CTR aveva deciso senza verificare la regolare costituzione del contraddittorio e la validità della notifica dell’appello, notificato al precedente difensore non più domiciliatario dopo la rinuncia al mandato e la sostituzione con nuovo difensore presso diverso domicilio. I motivi restanti sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo limitatamente alla dedotta invalidità della notifica dell’atto di appello. Ha applicato il principio secondo cui la notificazione effettuata al difensore originario revocato o sostituito non è inesistente ma nulla, quando esista comunque un collegamento minimo con il destinatario; tale nullità è sanabile e rende la notificazione rinnovabile ex art. 291 c.p.c. Poiché nel caso concreto l’Agenzia aveva comunque avuto conoscenza della sostituzione del difensore e la notifica era stata eseguita presso il precedente domiciliatario, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame; gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base del controllo automatizzato da cui è derivata la cartella di pagamento oggetto di impugnazione

  • art. 9-bis L. n. 289/2002

    richiamato quale disciplina della definizione agevolata degli omessi versamenti invocata dalla contribuente

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    indicati come parametri del primo motivo di ricorso, per violazione di legge e nullità della sentenza

  • artt. 16, 17, 27 e 55 d.lgs. n. 546/1992

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla notificazione e sul contraddittorio nel processo tributario

  • artt. 170, 183, 330 e 331 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla notificazione dell’appello e sulla regolare instaurazione del contraddittorio

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato come norma che consente la rinnovazione della notificazione nulla

  • Cass. Sez. Un. n. 14916/2016

    richiamata per affermare che nel sistema processuale non esiste una categoria generale di inesistenza della notificazione, se non in casi radicali

  • Cass. n. 1798/2018

    richiamata per il principio secondo cui la notifica dell’appello al difensore originario revocato, anziché a quello sostituto, è nulla e non inesistente

  • Cass. n. 20840/2021

    richiamata per precisare che il difetto di collegamento con il destinatario non elimina la notificazione ma la rende nulla, sanabile o rinnovabile

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata al difensore originario che abbia rinunciato al mandato o sia stato sostituito non è inesistente, ma nulla, se permane un minimo collegamento formale con il destinatario.
  • La nullità della notificazione dell’impugnazione è sanabile ex art. 291 c.p.c. mediante rinnovazione o costituzione dell’intimato, con effetti ex tunc.
  • La categoria dell’inesistenza della notificazione va applicata in modo rigoroso e solo in ipotesi estreme; la semplice errata individuazione del difensore/domicilio determina normalmente nullità, non inesistenza.
  • Se la parte intimante ha avuto conoscenza legale della sostituzione del difensore, la notifica dell’appello al precedente domiciliatario non consente di dichiarare l’atto inesistente, ma impone di valutare la nullità e la sua rinnovabilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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