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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14852/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'ufficio aveva emesso avviso di accertamento per il recupero di IRES, IVA e IRAP relative all'anno d'imposta 2004, contestando la contabilizzazione di fatture di acquisto ritenute relative a operazioni inesistenti e, inoltre, la tassabilità IVA di vendite effettuate dalla contribuente verso cessionarie estere che, secondo l'amministrazione, erano già cessate al momento delle operazioni. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato. In cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo, omessa e/o errata motivazione su un fatto decisivo, lamentando la violazione degli obblighi di motivazione e allegazione degli atti impositivi, perché l'avviso avrebbe richiamato solo parzialmente atti, documenti e processi verbali redatti nei confronti di terzi; secondo la ricorrente, tale lacunosità avrebbe impedito di supportare le presunzioni sull'inesistenza delle transazioni e avrebbe reso illogico il ragionamento del giudice di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che la CTR aveva valorizzato una motivazione dell'avviso ritenuta adeguata, perché riportava gli elementi posti a base della pretesa, indicava i processi verbali richiamati e consentiva alla contribuente di comprendere sia l'an sia il quantum della contestazione. La Corte ha ribadito che l'obbligo di allegazione ex art. 7 dello Statuto del contribuente riguarda solo gli atti richiamati nella motivazione in modo strutturale e necessario, mentre non si estende agli atti il cui richiamo abbia valore meramente narrativo o il cui contenuto rilevante sia già riprodotto nell'atto notificato. Poiché il contribuente, per censurare l'avviso sotto tale profilo, deve provare che il contenuto non riportato di atti esterni sia necessario a integrare la motivazione, e tale dimostrazione non era stata fornita, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di motivazione dell'avviso di accertamento, l'obbligo di allegare gli atti richiamati sussiste solo per quelli che integrano in modo necessario e strutturale la motivazione dell'atto, non per i richiami meramente narrativi o superflui.
  • Il contribuente che deduca il difetto di motivazione per mancata allegazione di documenti esterni non può limitarsi a provare l'esistenza di atti non conosciuti, ma deve dimostrare che il contenuto non riprodotto di tali atti era indispensabile per comprendere e integrare la pretesa fiscale.
  • La motivazione dell'atto impositivo è sufficiente quando consente al destinatario di conoscere compiutamente le ragioni della pretesa, sia sotto il profilo dell'an sia sotto il profilo del quantum, anche attraverso il richiamo a verbali e documenti il cui contenuto rilevante sia già esposto nell'avviso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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