Cassazione Civile, Ordinanza n. 14852/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'ufficio aveva emesso avviso di accertamento per il recupero di IRES, IVA e IRAP relative all'anno d'imposta 2004, contestando la contabilizzazione di fatture di acquisto ritenute relative a operazioni inesistenti e, inoltre, la tassabilità IVA di vendite effettuate dalla contribuente verso cessionarie estere che, secondo l'amministrazione, erano già cessate al momento delle operazioni. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato. In cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo, omessa e/o errata motivazione su un fatto decisivo, lamentando la violazione degli obblighi di motivazione e allegazione degli atti impositivi, perché l'avviso avrebbe richiamato solo parzialmente atti, documenti e processi verbali redatti nei confronti di terzi; secondo la ricorrente, tale lacunosità avrebbe impedito di supportare le presunzioni sull'inesistenza delle transazioni e avrebbe reso illogico il ragionamento del giudice di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che la CTR aveva valorizzato una motivazione dell'avviso ritenuta adeguata, perché riportava gli elementi posti a base della pretesa, indicava i processi verbali richiamati e consentiva alla contribuente di comprendere sia l'an sia il quantum della contestazione. La Corte ha ribadito che l'obbligo di allegazione ex art. 7 dello Statuto del contribuente riguarda solo gli atti richiamati nella motivazione in modo strutturale e necessario, mentre non si estende agli atti il cui richiamo abbia valore meramente narrativo o il cui contenuto rilevante sia già riprodotto nell'atto notificato. Poiché il contribuente, per censurare l'avviso sotto tale profilo, deve provare che il contenuto non riportato di atti esterni sia necessario a integrare la motivazione, e tale dimostrazione non era stata fornita, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è invocato come vizio di omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 62 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente quale norma processuale del giudizio tributario.
art. 36, comma 2, nn. 3 e 4 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.
l'obbligo di allegazione riguarda soltanto gli atti richiamati nella motivazione dell'atto impositivo e necessari a integrarne le ragioni; non copre i richiami meramente narrativi o gli atti il cui contenuto rilevante sia già riportato.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell'atto impositivo IVA.
art. 3, comma 3, L. n. 241 del 1990
la Corte lo usa come criterio di lettura della funzione integrativa della motivazione quando l'atto richiami altri documenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di motivazione dell'avviso di accertamento, l'obbligo di allegare gli atti richiamati sussiste solo per quelli che integrano in modo necessario e strutturale la motivazione dell'atto, non per i richiami meramente narrativi o superflui.
- Il contribuente che deduca il difetto di motivazione per mancata allegazione di documenti esterni non può limitarsi a provare l'esistenza di atti non conosciuti, ma deve dimostrare che il contenuto non riprodotto di tali atti era indispensabile per comprendere e integrare la pretesa fiscale.
- La motivazione dell'atto impositivo è sufficiente quando consente al destinatario di conoscere compiutamente le ragioni della pretesa, sia sotto il profilo dell'an sia sotto il profilo del quantum, anche attraverso il richiamo a verbali e documenti il cui contenuto rilevante sia già esposto nell'avviso.
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