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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonchè di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

Normativa italiana011G0112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto legislativo attua il federalismo fiscale per regioni a statuto ordinario e province, disciplinando autonomia tributaria, compartecipazioni a IRPEF e IVA, soppressione e fiscalizzazione dei trasferimenti, fondi perequativi, finanziamento dei LEP e gestione dei tributi. Prevede regimi transitori e decorrenze differenziate, tra cui IRPEF regionale dal 2027, ulteriori soppressioni di trasferimenti dal 2028 e perequazione a regime dopo tre anni di operatività del fondo transitorio.

Federalismo fiscale regionale e provinciale

Federalismo fiscale per regioni e province

Il decreto disciplina l’autonomia finanziaria delle regioni a statuto ordinario e delle province, sostituendo progressivamente trasferimenti statali e regionali con tributi propri, compartecipazioni al gettito erariale e meccanismi perequativi. Le risorse attribuite sono, in linea generale, prive di vincolo di destinazione.

Autonomia finanziaria delle regioni

Per le regioni a statuto ordinario sono individuate:

  • compartecipazioni a tributi erariali, tra cui IRPEF e IVA;
  • tributi propri regionali e tributi propri derivati;
  • quote dell’addizionale regionale all’IRPEF;
  • IRAP, fino alla sostituzione con altri tributi;
  • entrate proprie e quote dei fondi perequativi.

L’obiettivo è assicurare il finanziamento delle funzioni regionali e la soppressione dei trasferimenti statali aventi carattere generale e permanente.

Compartecipazione regionale all’IRPEF dal 2027

A decorrere dal 2027 alle regioni a statuto ordinario è attribuita una compartecipazione al gettito IRPEF. La relativa aliquota deve garantire risorse equivalenti ai trasferimenti statali soppressi, pari annualmente a:

  • 424 milioni di euro per la quota non sanitaria della compartecipazione IVA;
  • 110 milioni per la fornitura gratuita dei libri di testo;
  • 34 milioni per il welfare dello studente e il diritto allo studio;
  • 5.259,6 milioni per il trasporto pubblico locale.

L’aliquota è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 dicembre 2026, d’intesa con la Conferenza unificata e previo coinvolgimento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle Commissioni parlamentari competenti.

È istituito un fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze per regolare gli eventuali scostamenti tra trasferimenti soppressi e gettito effettivo della compartecipazione. Il fondo è incrementato di 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2028, salvo diversa determinazione nel disegno di legge di bilancio in relazione all’andamento delle entrate e ai risultati di efficienza regionale. Le eventuali eccedenze di gettito rispetto al fondo restano acquisite allo Stato.

Prima dell’entrata a regime della perequazione, il fondo assicura prioritariamente la compensazione dei trasferimenti soppressi e, per la parte residua, forme di perequazione basate sui percorsi verso i costi standard o su criteri definiti dalla Conferenza delle regioni.

Il monitoraggio degli effetti della compartecipazione deve essere disciplinato entro il 31 ottobre 2028, sulla base di una metodologia approvata entro il 31 luglio 2028. Le aliquote possono essere successivamente riviste, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Compartecipazione IVA e perequazione

A ciascuna regione spetta una compartecipazione al gettito IVA. Nel periodo transitorio l’aliquota è calcolata secondo la normativa vigente, al netto delle somme devolute alle regioni a statuto speciale e delle risorse dell’Unione europea.

Con l’entrata in vigore della perequazione a regime, l’attribuzione del gettito IVA deve rispettare il principio di territorialità, considerando il luogo di consumo. Per beni, servizi e immobili sono previsti criteri specifici e possono essere utilizzati dati fiscali, fatturazione elettronica e corrispettivi telematici.

È istituito un fondo perequativo alimentato da una compartecipazione IVA destinata a garantire integralmente il finanziamento delle spese relative ai livelli essenziali delle prestazioni. Nel primo anno si tiene conto della spesa storica e dei costi standard ove disponibili; nei quattro anni successivi è previsto un graduale passaggio ai costi standard.

La perequazione delle spese non riconducibili ai livelli essenziali mira a ridurre almeno del 75% le differenze di capacità fiscale pro capite tra regioni, senza alterarne la graduatoria. Sono previste regole specifiche per le regioni con minore dimensione demografica.

Le disposizioni sulla perequazione a regime si applicano dopo tre anni di operatività transitoria del fondo previsto per la compartecipazione IRPEF; da tale momento le relative risorse confluiscono nei fondi perequativi ordinari.

IRAP e addizionale regionale IRPEF

Dal 2013 ciascuna regione può ridurre o azzerare l’IRAP e introdurre detrazioni o deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto del diritto dell’Unione europea. Gli effetti finanziari restano integralmente a carico del bilancio regionale e non danno diritto a compensazioni.

Dal 2012 le regioni possono aumentare o diminuire l’aliquota base dell’addizionale regionale all’IRPEF, pari all’1,23%, entro i limiti previsti per i diversi periodi temporali. Le aliquote possono essere differenziate soltanto in relazione agli scaglioni di reddito statali; è inoltre possibile prevedere soglie di esenzione con specifici requisiti reddituali.

Le regioni possono introdurre:

  • detrazioni a favore della famiglia;
  • misure di sostegno economico diretto per soggetti che non riescono a beneficiare delle detrazioni;
  • detrazioni in luogo di sussidi, voucher o buoni servizio regionali.

Tali misure sono applicabili dal 2015, restano a carico della regione e sono sospese per le regioni sottoposte a piani di rientro dal deficit sanitario nei casi previsti. Restano fermi gli automatismi fiscali e gli incrementi delle aliquote collegati agli squilibri sanitari.

Ulteriori tributi regionali

Dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali, salva la facoltà regionale di soppressione, diversi prelievi concernenti concessioni, occupazione di spazi e aree pubbliche, abilitazione professionale ed emissioni sonore degli aeromobili.

La tassa automobilistica regionale resta un tributo proprio derivato con maggiore autonomia impositiva, entro i limiti massimi stabiliti dalla legislazione statale. Restano attribuiti alle regioni gli altri tributi e le compartecipazioni già riconosciuti dalla normativa vigente.

Soppressione dei trasferimenti statali alle regioni

Dal 2028 possono essere soppressi ulteriori trasferimenti statali, correnti e, se non finanziati mediante indebitamento, in conto capitale, destinati alle regioni per funzioni di carattere generale e permanente, comprese quelle riferite a funzioni esercitate da province e comuni.

Sono esclusi i trasferimenti relativi al fondo perequativo previsto dalla legge n. 549/1995. La soppressione comporta la rideterminazione della compartecipazione IRPEF e l’adeguamento del fondo di regolazione finanziaria.

In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni devono essere definite adeguate modalità di copertura finanziaria.

Contrasto all’evasione e gestione dei tributi

Alle regioni è riversato l’intero gettito derivante dal recupero fiscale relativo ai tributi propri derivati e alle addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali disciplinati dal decreto.

È inoltre attribuita una quota del recupero IVA proporzionata alla compartecipazione regionale, in relazione al concorso della regione nell’attività di recupero. Le modalità operative e la ripartizione degli oneri sono definite mediante convenzioni tra regione e Agenzia delle entrate.

Le regioni possono stipulare convenzioni con il Ministero dell’economia e l’Agenzia delle entrate per disciplinare gestione, riscossione, condivisione delle banche dati e recupero dell’evasione. Le attività di controllo, rettifica, accertamento e contenzioso relative a IRAP e addizionale regionale IRPEF sono svolte dall’Agenzia delle entrate sulla base di apposite convenzioni.

Compensazione degli interventi statali

Gli interventi statali sulle basi imponibili o sulle aliquote dei tributi regionali, a parità di funzioni amministrative, devono essere accompagnati da misure idonee a compensare integralmente gli effetti finanziari, mediante variazioni di aliquota o attribuzione di altri tributi. La quantificazione della compensazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Rapporti finanziari tra regioni e comuni

Dal 2013 le regioni a statuto ordinario sopprimono i trasferimenti regionali ai comuni aventi carattere generale e permanente.

Contestualmente ciascuna regione deve attribuire ai comuni una compartecipazione ai tributi regionali, prioritariamente all’addizionale regionale IRPEF, oppure devolvere integralmente determinati tributi, in misura equivalente ai trasferimenti soppressi. La determinazione avviene secondo le regole statutarie e previo accordo con i comuni nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali.

È istituito un fondo sperimentale regionale di riequilibrio, alimentato da una quota non superiore al 30% del gettito devoluto. Il fondo ha durata di tre anni e serve a realizzare progressivamente un riequilibrio territoriale.

Livelli essenziali delle prestazioni e spese regionali

La legge statale stabilisce i livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale nelle materie diverse dalla sanità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Le principali macroaree considerate sono:

  • sanità;
  • assistenza;
  • istruzione;
  • trasporto pubblico locale, limitatamente alla spesa in conto capitale;
  • ulteriori materie individuate dalla legge n. 42/2009.

Per ciascuna macroarea devono essere determinati costi e fabbisogni standard, nonché metodologie di monitoraggio dell’efficienza e dell’appropriatezza dei servizi. Fino alla determinazione legislativa dei livelli essenziali, un’intesa in Conferenza unificata individua i servizi di carattere generale e permanente e il relativo fabbisogno.

SOSE, con la collaborazione di ISTAT e della struttura tecnica della Conferenza delle Regioni, effettua la ricognizione dei livelli effettivamente garantiti dalle regioni e dei relativi costi. I risultati sono trasmessi al Governo e alle Camere e confluiscono nelle banche dati pubbliche, costituendo base per la definizione di costi standard e obiettivi di servizio.

Finanziamento delle spese regionali

Le spese relative ai livelli essenziali delle prestazioni sono finanziate mediante compartecipazione IVA, quote dell’addizionale IRPEF, compartecipazione IRPEF, IRAP, fondo perequativo ed entrate proprie sanitarie.

Le altre spese regionali sono finanziate mediante tributi propri derivati, tributi propri, compartecipazione IRPEF e quote del fondo perequativo. Il gettito considerato ai fini del finanziamento è calcolato su basi imponibili uniformi e senza tenere conto delle variazioni derivanti dall’autonomia tributaria regionale o dal recupero dell’evasione attribuito alla regione.

Autonomia finanziaria delle province

In attesa della loro soppressione o razionalizzazione, il decreto disciplina l’autonomia finanziaria delle province situate nelle regioni a statuto ordinario e la sostituzione dei trasferimenti statali e regionali con fonti autonome di finanziamento.

Dal 2012 l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato provinciale. L’aliquota ordinaria è fissata al 12,5%; le province possono aumentarla o diminuirla entro 3,5 punti percentuali, secondo le modalità di pubblicazione e decorrenza previste.

Le province partecipano inoltre al gettito dell’imposta provinciale di trascrizione e sono previste linee di riordino dell’IPT relative a presupposto, soggetti passivi, veicoli interessati, criteri di determinazione, agevolazioni e destinazione territoriale del gettito.

L’accertamento delle violazioni sull’imposta RC auto compete alle province. Liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso seguono la disciplina dell’imposta sulle assicurazioni; le province possono stipulare convenzioni non onerose con l’Agenzia delle entrate, che svolge le funzioni fino alla stipula delle convenzioni.

Stato di applicazione

Il provvedimento non è obsoleto: contiene disposizioni ancora rilevanti per l’assetto del federalismo fiscale, per la disciplina delle compartecipazioni e dei fondi perequativi e per il finanziamento regionale e provinciale, pur includendo numerose norme transitorie, abrogate o modificate nel tempo.

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