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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14854/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

In relazione all’anno d’imposta 2002, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento con riprese ai fini IVA, IRPEG e IRAP, assumendo l’inesistenza di operazioni fatturate da due società fornitrici. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell’appello, la Corte di cassazione aveva già annullato una prima sentenza d’appello con rinvio per vizio di motivazione, rilevando che il giudice di merito non aveva spiegato in modo logico e giuridico le ragioni del rigetto. Riassunto il giudizio, la CTR aveva nuovamente respinto l’appello della contribuente. Con il presente ricorso la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 384, comma 2, c.p.c., 63 D.Lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 36 D.Lgs. 546/1992, per avere il giudice di rinvio reso una motivazione solo apparente e non conforme ai criteri decisori fissati dalla precedente sentenza di cassazione, limitandosi a un elenco disordinato di fatti e operazioni non coordinati in una trama logico-inferenziale idonea a dimostrare la fittizietà delle operazioni; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia, per non avere la CTR esaminato questioni che la precedente sentenza di cassazione aveva dichiarato assorbite ma che, secondo la ricorrente, potevano e dovevano essere trattate nel giudizio rescissorio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR, nel giudizio di rinvio, avesse nuovamente motivato in modo solo apparente: aveva richiamato una serie eterogenea di circostanze fattuali relative alle società coinvolte, ma senza chiarire lo specifico meccanismo fraudolento né la dinamica dell’interposizione fittizia o della non operatività delle presunte fornitrici. Mancava, quindi, il ragionamento inferenziale capace di collegare gli elementi indiziari alla conclusione dell’inesistenza soggettiva delle operazioni. L’accoglimento del primo motivo ha reso assorbito il secondo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto e ai criteri decisori fissati dalla sentenza di cassazione; non può eludere tali indicazioni con una motivazione solo apparente.

  • art. 63 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Nel giudizio tributario di rinvio trovano applicazione le regole del processo civile compatibili, compreso il vincolo derivante dalla cassazione con rinvio.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere intellegibile il percorso logico-giuridico della decisione; non è sufficiente un elenco disorganico di fatti.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Anche la sentenza tributaria deve essere sorretta da una motivazione effettiva e comprensibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La motivazione apparente e l’omessa pronuncia integrano un vizio processuale denunciabile in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e questioni ritualmente devolute e non assorbite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al decisum della Corte di cassazione e sviluppare una motivazione coerente con i criteri indicati, senza limitarsi a ripetere dati fattuali eterogenei.
  • La motivazione è apparente quando si riduce a una mera elencazione di circostanze non coordinate e non consente di comprendere il ragionamento inferenziale che collega gli indizi alla conclusione di merito.
  • In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l’accertamento non può fondarsi su indizi isolati o disarticolati: occorre ricostruire il concreto meccanismo fraudolento, la non operatività del soggetto interposto e il collegamento logico tra gli elementi probatori.
  • L’omessa valutazione di questioni non definitivamente precluse e devolute al giudice di rinvio può integrare violazione dell’art. 112 c.p.c., ma resta assorbita se la decisione principale viene cassata per difetto di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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