Cassazione Civile, Ordinanza n. 14857/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una proposta di acquisto immobiliare sottoscritta dall'acquirente, nella quale gli spazi relativi all'indicazione della classe energetica erano stati lasciati in bianco. La proposta veniva poi accettata dal venditore alcuni giorni dopo, con successiva indicazione della classe energetica e richiamo al certificato energetico. Il mediatore chiedeva la provvigione, ritenendo concluso l'affare; l'acquirente contestava invece che il contratto si fosse validamente concluso, sostenendo che vi fosse difformità tra proposta e accettazione e che, comunque, la mancanza iniziale dell'indicazione energetica impedisse la conclusione del contratto. Con il primo motivo di ricorso per cassazione veniva dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, assumendo che la Corte d'appello non avesse esaminato il vero tema devoluto, cioè la mancata conclusione del contratto per difformità tra proposta e accettazione. Con il secondo motivo si denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1350, 1351 e 1755 c.c. e dell'art. 6 d.lgs. n. 192/2005, sostenendo che la proposta non poteva dirsi accettata conformemente e che la categoria energetica costituirebbe elemento contrattuale da risultare nello scritto, con conseguente esclusione del diritto del mediatore alla provvigione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha escluso il vizio di omessa pronuncia perché la Corte d'appello aveva espressamente affrontato il tema della corrispondenza tra proposta e accettazione, valorizzando la sostanziale coincidenza degli altri elementi essenziali del contratto. Quanto al secondo, ha affermato che l'indicazione successiva della classe energetica non integrava una modifica della proposta, poiché la proposta, pur incompleta sul punto, era stata già sottoscritta dal proponente e l'integrazione successiva non alterava il contenuto sostanziale dell'accordo; di conseguenza, il contratto doveva considerarsi concluso e restava dovuta la provvigione al mediatore. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda o eccezione; non sussiste quando il giudice d'appello abbia comunque deciso sulla questione, anche implicitamente o con motivazione non estesa in modo analitico.
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta; tuttavia, la difformità deve riguardare una vera modifica del contenuto della proposta e non la mera integrazione di un elemento lasciato in bianco o già considerato non essenziale dal proponente.
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di forma scritta del contratto, ma la Corte esclude che la vicenda integri una violazione di tale disposizione.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla forma del preliminare; la Corte non ravvisa alcuna violazione.
La provvigione del mediatore spetta quando l'affare è concluso; nella specie il contratto viene ritenuto concluso e quindi il diritto alla provvigione è confermato.
La certificazione/indicazione della categoria energetica è un documento relativo alla proprietà e all'uso della cosa venduta che il venditore deve consegnare all'acquirente; la sua indicazione successiva non impedisce, di per sé, la conclusione del contratto se non altera il contenuto sostanziale dell'accordo.
Richiamato come fonte di modifica dell'art. 6 del d.lgs. n. 192/2005 in materia di attestazione energetica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza impugnata abbia affrontato la questione devoluta, anche se con motivazione sintetica o attraverso l'affermazione della sostanziale coincidenza tra gli elementi essenziali delle prestazioni contrapposte.
- Ai fini dell'art. 1326 c.c., l'accettazione è non conforme solo se introduce una vera modifica della proposta; l'integrazione successiva di un elemento lasciato in bianco, ove non alteri il contenuto sostanziale dell'accordo, non impedisce la conclusione del contratto.
- In tema di mediazione, il diritto alla provvigione presuppone la conclusione dell'affare; se proposta e accettazione risultano sostanzialmente coincidenti, la successiva indicazione di un dato documentale richiesto dalla normativa di settore non esclude la conclusione del contratto.
- L'indicazione della classe energetica e la relativa attestazione, pur dovute ai sensi della disciplina speciale, costituiscono un adempimento documentale relativo al bene venduto e non necessariamente un elemento tale da impedire la formazione del consenso contrattuale quando sia successiva ma non alteri l'assetto negoziale.
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