Cassazione Civile, Ordinanza n. 14855/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da due avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2003 a seguito di PVC che contestava l'inesistenza di un'operazione fatturata da una società terza. L'ufficio recuperava IVA ritenuta indebitamente detratta e rideterminava IRPEG e IRAP, con conseguente riduzione di perdite e valore negativo della produzione. Dopo un primo annullamento degli avvisi e il successivo accoglimento dell'appello dell'Ufficio da parte della CTR, la società proponeva ricorso per cassazione. In un precedente giudizio di legittimità era stato accolto solo il motivo relativo all'omessa pronuncia sulla censura concernente il difetto di motivazione del trattamento sanzionatorio IVA; la causa era stata quindi riassunta davanti alla CTR. Con l'unico motivo dell'odierno ricorso la società denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 384, comma 2, c.p.c., 63 del d.lgs. n. 546/1992, 112, 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR, in sede di rinvio, avesse reso una motivazione totalmente inesistente e avesse omesso di pronunciarsi sulla questione relativa alla motivazione del provvedimento sanzionatorio, richiamando invece fatti e un avviso di accertamento del tutto estranei alla vicenda decisa dalla Cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la sentenza della CTR fosse affetta da nullità insanabile perché motivazione e dispositivo risultavano riferiti a una vicenda diversa da quella oggetto del giudizio di rinvio e del precedente decisum di legittimità. Non essendo possibile ricostruire il decisum e la ratio decidendi, la sentenza d'appello è stata cassata. La causa è stata rinviata alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente al precedente di Cassazione e per la regolazione delle spese del giudizio.
Norme richiamate
richiamato quale norma violata nel giudizio di rinvio, in relazione al vincolo derivante dal decisum della Cassazione
richiamato quale norma sul giudizio di rinvio nel processo tributario
richiamato per il vizio di omessa pronuncia
richiamato per il vizio di motivazione della sentenza
richiamato per il contenuto della sentenza tributaria e l'obbligo di motivazione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
indicato come parametro del ricorso per nullità della sentenza
sentenza Cass. n. 15170 del 2016
individuata come sentenza rescindente cui la CTR avrebbe dovuto uniformarsi
Cass. n. 15002/2015
richiamata per il principio secondo cui la sentenza con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa è nulla insanabilmente
Cass. n. 16497/2019
richiamata per l'inesistenza giuridica o nullità radicale del provvedimento con motivazione e dispositivo riferiti ad altra causa
Cass. n. 6162/2014
richiamata in termini analoghi sulla impossibilità di ricostruire decisum e ratio decidendi
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato al decisum della Cassazione e deve riesaminare la causa entro i limiti tracciati dalla sentenza rescindente.
- La sentenza che, pur correttamente intestata alle parti, contenga motivazione e dispositivo riferiti a una causa diversa è affetta da nullità insanabile, perché non consente di individuare il decisum e la ratio decidendi.
- Quando la motivazione della sentenza di merito è del tutto eccentrica rispetto alla controversia decisa, il vizio è rilevabile anche d'ufficio e comporta la cassazione con rinvio per rinnovare il giudizio.
- Nel processo tributario, la sentenza deve essere congruamente motivata e deve decidere sulle questioni devolute; l'omissione o la motivazione solo apparente integra nullità processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14852/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14853/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14854/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14856/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14857/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14859/2022 del 11/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →