Cassazione Civile, Ordinanza n. 04715/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (docente)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una docente diplomata magistrale, in possesso di un titolo che la Corte d'appello aveva ritenuto abilitante, diretta a ottenere l'accertamento del diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, per le classi di concorso EEEE e AAAA, al fine dell'assunzione a tempo indeterminato nel piano straordinario di immissione in ruolo. Nei gradi di merito la domanda era stata respinta, sul rilievo che le graduatorie ad esaurimento erano ormai chiuse e che non poteva derivare un diritto all'inserimento da pronunce del giudice amministrativo che avevano annullato il d.m. n. 235/2014 con efficacia limitata ai ricorrenti. In cassazione la ricorrente ha articolato undici motivi: ha denunciato la violazione della disciplina legislativa sulle graduatorie permanenti/ad esaurimento e dei successivi interventi normativi; ha sostenuto che l'amministrazione fosse obbligata all'inserimento dei soggetti abilitati; ha invocato la prescrizione decennale e l'assenza di decadenze; ha lamentato omessa pronuncia e motivazione apparente sulla domanda di risarcimento in forma specifica; ha dedotto l'efficacia erga omnes dell'annullamento del decreto ministeriale; ha contestato la qualificazione delle graduatorie come atti paritetici; ha censurato la regolazione delle spese e, in particolare, la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., negando l'abuso del processo e richiamando l'incertezza sulla giurisdizione e la diversità tra ricorso amministrativo e azione davanti al giudice ordinario. In memoria la ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere sulla domanda di inserimento, dichiarando di avere nel frattempo superato il concorso straordinario, ma ha insistito per la cassazione del capo relativo alla condanna ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi nove motivi di ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la ricorrente aveva rinunciato alla persistenza dell'interesse sulla domanda principale di inserimento nelle graduatorie e sulle spese, mantenendo interesse solo sulla statuizione di responsabilità aggravata. Ha invece accolto il decimo e l'undicesimo motivo nella parte riferita alla condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., ritenendo che non fosse configurabile un abuso del processo: al momento della proposizione dei giudizi la questione era controversa, anche quanto alla giurisdizione, e il quadro giurisprudenziale sul discrimine tra giudice ordinario e amministrativo era stato chiarito solo successivamente dalle Sezioni Unite. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo che aveva accolto la domanda del Ministero di condanna per responsabilità aggravata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato tale domanda. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base normativa del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002
d.m. 10 marzo 1997
richiamato unitamente alle altre fonti che attribuivano efficacia abilitante al titolo
art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323/1998
richiamato quale fonte del riconoscimento del titolo abilitante
art. 1, comma 606, lett. c), l. n. 296/2006
richiamato come norma che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, chiudendone l'accesso
invocato dalla ricorrente come intervento successivo che avrebbe vietato solo nuovi inserimenti, non quelli già consentiti
invocati per sostenere la proponibilità dell'azione sino alla persistenza dell'inadempimento e fino alla prescrizione decennale, in assenza di decadenza
dedotto per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento in forma specifica
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
dedotto per motivazione apparente sul rigetto della domanda di risarcimento in forma specifica
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente e dell'esigenza di effettività della tutela
invocato per sostenere l'efficacia del giudicato derivante dalla pronuncia amministrativa
richiamato tra le norme violate nella prospettazione sull'efficacia del giudicato e sull'azione amministrativa
art. 21-septies, comma 1, l. n. 241/1990
richiamato nella censura sull'efficacia del giudicato e sulla validità degli atti amministrativi
art. 6 CEDU
invocato a tutela del diritto a un equo processo
art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
richiamato per l'effettività della tutela giurisdizionale
art. 41 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
richiamato quale parametro di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa
invocato per qualificare le graduatorie come atto paritetico e ricognitivo
invocato in relazione alla natura delle graduatorie e al diritto all'inserimento
richiamato per censurare la regolazione delle spese di lite
richiamato per sostenere la compensazione, totale o parziale, delle spese
la Corte precisa che introduce una sanzione pubblicistica autonoma per abuso del processo, applicabile solo in presenza di una condotta oggettivamente pretestuosa
richiamato per sostenere la legittimità della coesistenza di azione amministrativa e azione davanti al giudice ordinario
artt. 24, 111, 113 e 117 Cost.
invocati per lamentare la compressione del diritto di difesa e dell'effettività della tutela
artt. 6 e 13 CEDU
richiamati a sostegno della doglianza sulla tutela giurisdizionale effettiva
art. 47 e art. 52 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
invocati per l'equo processo e i limiti alle restrizioni dei diritti garantiti
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la fissazione della trattazione in camera di consiglio
applicato per la decisione nel merito dopo la cassazione del solo capo sulla responsabilità aggravata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La domanda di accertamento del diritto all'inserimento in una graduatoria chiusa può essere esaminata solo se permane l'interesse processuale sino alla decisione; la rinuncia dell'interessato alla persistenza di tale interesse comporta l'inammissibilità sopravvenuta dei motivi diretti a ottenere quel bene della vita.
- La cessazione della materia del contendere richiede la concorde presa d'atto delle parti del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale; la sola richiesta unilaterale del ricorrente non è sufficiente.
- L'art. 96, terzo comma, c.p.c. configura una sanzione autonoma e pubblicistica per abuso del processo, che non richiede la prova del dolo o della colpa grave ma presuppone una condotta oggettivamente pretestuosa o abusiva.
- Non integra abuso del processo la proposizione di azioni parallele quando, al momento dell'iniziativa processuale, la questione di merito e quella di giurisdizione siano ancora oggettivamente controverse e il discrimine tra i rimedi sia stato chiarito solo successivamente dalla giurisprudenza di legittimità.
- Per affermare la responsabilità aggravata non basta la mera soccombenza o la scelta di percorsi processuali allora non univocamente definiti; occorre un uso dello strumento processuale connotato da manifesta pretestuosità.
- Quando il ricorrente mantiene interesse solo su un capo autonomo della decisione, l'impugnazione resta esaminabile limitatamente a quel capo, mentre i motivi riferiti al petitum principale o alle spese possono essere dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.
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