DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa norma disciplina i principi della scuola italiana, la libertà di insegnamento, il diritto allo studio e la composizione/funzioni degli organi collegiali scolastici (consigli di classe, collegio docenti, consiglio di istituto, organi provinciali e nazionale). Molte disposizioni sui vecchi organi provinciali e nazionali risultano superate o sostituite da riforme successive.
Organi collegiali della scuola e principi del sistema scolastico
Organi collegiali e principi generali della scuola
Il provvedimento definisce i principi fondamentali del sistema scolastico, la libertà di insegnamento, la partecipazione alla vita della scuola e la struttura degli organi collegiali. Accanto ai profili didattici, disciplina anche la rappresentanza di docenti, genitori, studenti e personale amministrativo negli organi di governo scolastico.
Libertà di insegnamento, personalità degli alunni e diritto allo studio
Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale, nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti scolastici. Tale libertà è finalizzata alla piena formazione della personalità degli alunni attraverso il confronto aperto tra posizioni culturali. L’attività educativa deve rispettare la coscienza morale e civile degli alunni e devono essere attuate iniziative per garantire il diritto allo studio.
Comunità scolastica e cooperazione europea
La scuola è concepita come comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, mediante organi collegiali a livello di circolo, istituto, distrettuale, provinciale e nazionale. L’ordinamento scolastico italiano favorisce inoltre la cooperazione tra gli Stati membri della Comunità europea per sviluppare un’istruzione di qualità e una dimensione europea dell’istruzione. È riconosciuto il diritto di soggiorno agli studenti cittadini di uno Stato membro iscritti in un istituto italiano per conseguire principalmente una formazione professionale.
Consigli di intersezione, interclasse e di classe
Sono disciplinati i consigli di intersezione, interclasse e di classe, composti dai docenti delle sezioni o classi interessate e, a seconda del grado di scuola, anche da rappresentanti dei genitori e degli studenti. Nei consigli di classe partecipano anche i docenti di sostegno; gli insegnanti tecnico-pratici hanno pieno diritto di voto deliberativo anche in compresenza. In alcuni casi partecipano consultivamente anche assistenti di laboratorio e, nelle scuole con particolari finalità, specialisti medico-socio-psico-pedagogici e dell’orientamento. I consigli operano senza la presenza di genitori e studenti quando deliberano su coordinamento didattico, rapporti interdisciplinari e valutazione degli alunni. Sono presieduti dal direttore didattico o dal preside, o da un docente delegato.
Collegio dei docenti
Il collegio dei docenti, composto da tutto il personale docente in servizio, è l’organo con potere deliberante sul funzionamento didattico del circolo o istituto. Programma l’azione educativa, formula proposte su classi, docenti e orari, delibera la scansione dell’anno scolastico, adotta libri di testo e sussidi didattici, promuove sperimentazione e aggiornamento, elegge collaboratori del dirigente, rappresentanti negli altri organi e i membri del comitato di valutazione. Svolge anche funzioni in materia di sostegno, integrazione degli alunni stranieri e con disabilità, recupero degli alunni in difficoltà e iniziative su salute e prevenzione delle tossicodipendenze. Si riunisce periodicamente durante l’orario di servizio.
Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva
Il consiglio di circolo o di istituto è composto da rappresentanti di docenti, ATA, genitori e, nelle scuole secondarie superiori, studenti. Elabora gli indirizzi generali, approva bilancio preventivo e consuntivo, determina i criteri di autofinanziamento e delibera, nei limiti di bilancio, su regolamento interno, attrezzature, calendario scolastico, attività parascolastiche ed extrascolastiche, rapporti con altre scuole, iniziative culturali e assistenziali, uso di edifici e attrezzature, sperimentazione e aggiornamento. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio, predispone bilancio e consuntivo, cura l’esecuzione delle delibere e interviene anche nei procedimenti disciplinari degli alunni, con ricorso al provveditore agli studi.
Comitato per la valutazione dei docenti
Presso ogni istituzione scolastica è istituito il comitato per la valutazione dei docenti, con durata triennale e presidenza del dirigente scolastico. È composto da docenti, rappresentanti dei genitori o degli studenti secondo il ciclo di istruzione e da un componente esterno dell’ufficio scolastico regionale. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti, esprime il parere sul superamento dell’anno di formazione e prova, valuta il servizio su richiesta dell’interessato e si occupa anche della riabilitazione del personale docente.
Diritto di assemblea e assemblee studentesche
Studenti della secondaria superiore e genitori di alunni di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici, secondo regole specifiche. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto, con limiti mensili e orari predeterminati; possono partecipare esperti previa autorizzazione del consiglio di istituto e, su richiesta, possono essere utilizzate per attività di ricerca, seminari e lavori di gruppo. Devono darsi un regolamento interno e possono essere convocate con richieste qualificate; il preside può intervenire in caso di violazioni o disordine.
Assemblee dei genitori
Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, classe o istituto e, se svolte nei locali scolastici, richiedono il coordinamento con il dirigente. Possono essere convocate dai rappresentanti eletti o, per l’assemblea di istituto, da specifiche soglie di genitori richiedenti. Devono darsi un regolamento interno, svolgersi fuori orario di lezione e possono articolarsi in assemblee di classi parallele. Possono parteciparvi con diritto di parola il dirigente e i docenti interessati.
Organi provinciali e Consiglio nazionale della pubblica istruzione
La disciplina dei consigli scolastici provinciali e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione riguarda composizione, elezione, organi interni e attribuzioni di questi organi, incluse funzioni consultive, propositive e disciplinari su organizzazione scolastica, edilizia, servizi, orientamento e personale. Tuttavia molte di queste disposizioni risultano superate dalle riforme successive e dalla sostituzione degli organi collegiali locali e regionali. La parte su questi organi ha quindi rilievo principalmente storico e residuale.
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